Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21233 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 20/10/2016), n.21233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12552/2013 proposto da:

P.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POMPEO UGONIO 3, presso lo studio dell’avvocato LUIGI ISABELLA

VALENZI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1131/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.S. presentò ricorso per ingiunzione al Tribunale di Lamezia Terme ottenendo decreto ingiuntivo contro S.G. (socio della società DIERESIN s.n.c.) sulla base di un assegno consegnato al P. stesso e rimasto impagato.

S. propose opposizione, allo stesso modo di come fece M.S. (a sua volta ingiunto per altro assegno non incassato), sostenendo che l’opposto non potesse vantare il credito azionato, in quanto gli assegni erano stati consegnati dagli opponenti a F.G., nella qualità di socio accomandatario della TOM s.a.s., della quale società il P. era solo socio accomandante, per una fornitura di merce mai consegnata (dal che il mancato pagamento dei titoli di credito).

Riunite le cause, il tribunale, qualificata l’azione promossa dal P. come causale e non cartolare, accertò che la pretesa da egli vantata spettava in realtà a TOM s.a.s., piuttosto che a P.S., in quanto quest’ultimo rivestiva soltanto la qualità di socio accomandatario di detta società.

Adita dal P., la corte di appello confermò la sentenza impugnata, ritenendo infondata l’azione causale e non più discutibile l’intervenuta prescrizione dell’azione cartolare, non essendo stati presentati motivi di appello sul punto.

P.S. ha presentato ricorso affidato ad un unico motivo, ulteriormente esposto in memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2925 e 2943 c.c.; art. 112 c.p.c.; R.D. n. 1136 del 1933, art. 76.

Si lamenta che la corte di appello abbia argomentato come i motivi di impugnazione rimangono consacrati nel relativo atto, mentre risultano inammissibili gli ulteriori motivi proposti nella memoria successivamente depositata nell’interesse dell’odierno ricorrente. Sicchè, non risultando impugnata la decisione sulla prescrizione dell’azione cartolare con i motivi di appello, la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato laddove ha ritenuto prescritta l’azione cartolare.

Sostiene il ricorrente che la questione relativa alla prescrizione dell’azione cartolare, non posta nell’atto di impugnazione ma argomentata in una successiva memoria difensiva, sarebbe oggetto di un’eccezione in senso lato, come tale ricompresa nella cognizione del giudice di appello a prescindere dall’essere stata fatta o meno oggetto dei motivi in cui è stato articolato il gravarne.

Nel merito, è difesa la tesi sulla non intervenuta prescrizione di detta azione cartolare.

L’inammissibilità del ricorso è determinata dalla mancanza, agli atti, della prova della notificazione del ricorso per cassazione, non rinvenendosi nel fascicolo processuale la ricevuta di ritorno delle effettuate spedizioni.

In ogni caso, destituita di qualsiasi fondamento è la tesi esposta dal ricorrente, essendo pacifica la natura di eccezione in senso stretto del rilievo avente a oggetto la prescrizione dei diritti. Cosicchè la mancata impugnazione della sentenza di primo grado sul punto, non effettuata nell’atto di appello, ha determinato il giudicato sulla questione, non essendo la stessa rimessa, per ulteriori valutazioni, al potere di ufficio del giudice (come invece si verifica per le c.d. eccezioni in senso lato: rimesse al potere officioso del giudice e prospettabili dalle parti anche attraverso mere difese).

Nulla per spese non essendosi la parte intimata costituita.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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