Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21233 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 14/10/2011), n.21233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Cesare

14, presso l’avv. Pafundi Gabriele, che con l’avv. Carlo Ranaboldo lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.M.I.A.S. s.p.a. in persona del legale rappresentante, quale

conferitaria di ABC – Acquedotto Borbera Curone s.r.l. -,

elettivamente domiciliata in Roma, via Piediluco 22 presso l’avv.

Pernazza Federico, che con l’avv. Enrico Merli la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1824 del

10.11.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22.6.2011 dal Relatore Cons. Dott. Piccininni Carlo;

Uditi gli avv. Pafundi per M. e Pernazza per A.M.I.A.S.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25.1.2000 M.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Alessandria il Consorzio Azienda per gli Acquedotti di Val Borbera, Val Curone, Val Grue e Valle Scrivia, per sentirlo condannare al pagamento di quanto ancora spettante per le prestazioni svolte in esecuzione di due contratti di appalto aventi ad oggetto il completamento di lavori di costruzione dell’acquedotto consortile, rispetto al quale la stazione appaltante non aveva ancora provveduto ad eseguire il collaudo. Il tribunale, disposta la spedizione della causa in decisione sull’eccezione di incompetenza proposta dal convenuto in sede di costituzione, la giudicava fondata ritenendo per l’effetto che la controversia dovesse essere devoluta alla cognizione arbitrale. La decisione, impugnata dall’attore, veniva riformata dalla Corte di Appello di Torino, che dichiarava la competenza del tribunale ordinario ma rigettava la domanda per intervenuta prescrizione.

In particolare la Corte territoriale rilevava che nella specie era applicabile il D.P.R. n. 1063 del 1962; che l’art. 45 di entrambi i contratti di appalto di opere pubbliche conteneva clausola compromissoria; che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la detta clausola non avrebbe potuto essere interpretata nel senso di una previsione di “deroga pattizia alla facoltà delle parti di scegliere di sottoporre le controversie in concreto sorte tra loro al vaglio dell’AGO, invece che a quello di un collegio arbitrale”;

che non poteva trovare accoglimento la richiesta di rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 353 c.p.c. avanzata dall’appellante, non essendo configurabile una questione di giurisdizione ed apparendo palesemente inconsistente l’eccezione di incostituzionalità del detto articolo; che neppure poteva trovare accoglimento il sollecitato espletamento degli incombenti ex art. 183 c.p.c., u.c., art. 184 c.p.c., tenuto conto del fatto che in primo grado i termini di cui all’art. 183 c.p.c., u.c. sarebbero stati sostanzialmente rinunciati dall’odierno ricorrente; che tuttavia risultava fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Consorzio, atteso che i lavori oggetto dei contratti di appalto erano stati ultimati il 20.2.1971 (primo lotto) ed il 3.5.1969 (secondo lotto); che non rilevava in senso contrario la mancata effettuazione del collaudo perchè, secondo quanto prescritto dall’art. 44 dei due contratti di appalto, le operazioni di collaudo avrebbero dovuto essere compiute entro il terzo trimestre successivo alla data di ultimazione delle opere appaltate, e quindi nel concreto entro il 20.11.1971 per il primo lotto ed entro il 3.2.1970 per il secondo lotto; che essendo decorso un arco temporale superiore a dieci anni da tali ultime date, il diritto di credito dell’appaltatore risultava prescritto.

Avverso la decisione M. proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui resisteva A.M.I.A.S. s.p.a. quale conferitaria di ABC Acquedotto Berbera Curone s.r.l. – (subentrata al Consorzio originariamente convenuto) con controricorso contenente anche ricorso incidentale affidato ad un motivo. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 22.6.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con quello principale M. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione dell’art. 353 c.p.c. e vizio di motivazione, poichè il deferimento di una controversia ad un arbitrato determinerebbe una deroga alla giurisdizione, e ciò dovrebbe quindi comportare la rimessione al primo giudice. Ove diversamente interpretata, la norma presenterebbe profili di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;

2) violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. e vizio di motivazione, poichè gli incombenti ivi previsti sarebbero imprescindibili e non vi sarebbe stata alcuna rinuncia sul punto da parte di esso ricorrente;

3) violazione degli artt. 347 e 346 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, con riferimento alla mancata rilevazione della tardiva costituzione dell’appellato (non avvenuta almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione), da cui sarebbe discesa la tardività (e quindi l’irrilevanza non potendone il giudice tener conto) dell’eccezione di prescrizione;

4) violazione dell’art. 1665 c.c., L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 358 e segg., R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 121, D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 44 e vizio di motivazione, per il fatto che l’obbligazione del committente di pagare il corrispettivo dell’appalto sorgerebbe soltanto con l’accettazione dell’opera, e pertanto prima del collaudo non decorrerebbe alcun termine di prescrizione. La prescrizione relativa alla necessità dell’osservanza dei termini per l’approvazione del collaudo, comunque, sarebbe stata introdotta con la L. 10 dicembre 1981, n. 741, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione sarebbe risalente al 1991 (vale a dire dieci anni dopo l’entrata in vigore della legge), mentre la domanda giudiziale era stata proposta il 25.1.2000, quando cioè la prescrizione del diritto di credito non si era ancora verificata.

Con il ricorso incidentale l’A.M.I.A.S. ha a sua volta denunciato vizio di motivazione, con riferimento all’interpretazione data dalla Corte di Appello alla clausola arbitrale. Questa sarebbe infatti “negoziale, cioè frutto della libera scelta delle parti”, in quanto tale quindi idonea a sottrarre la delibazione della controversia al giudice ordinario. Il ricorso principale è infondato.

Ed infatti, quanto al primo motivo, si osserva che la censura è stata prospettata sotto un duplice aspetto, vale a dire per il fatto che il deferimento di una controversia al giudizio arbitrale determinerebbe una deroga alla giurisdizione e da ciò discenderebbe, nel caso di affermata erroneità della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario come verificatosi nella specie, la necessità di rimettere la causa al tribunale per dare corso al giudizio di merito; inoltre in quanto, ove la norma di cui si assume la violazione (l’art. 353 c.p.c., comma 1) non fosse interpretata nel senso suggerito, la stessa risulterebbe viziata sul piano della costituzionalità. Entrambi gli aspetti rappresentati risultano però inconsistenti.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice o dagli arbitri integra una questione di merito, in quanto esclusivamente inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria (C. 04/13516, C. 03/4478, C. 03/4060, C. 02/14223, C. 02/9289), sicchè la sentenza risolutiva della detta questione resta pur sempre una pronuncia di merito, rispetto alla quale è applicabile il regime ordinario in tema di impugnazioni (specificamente C. 94/10396, sulla non configurabilità di alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. di rimessione al primo giudice, nel caso di declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario, nel presupposto di una valida clausola di arbitrato).

Appare poi manifestamente infondata la questione di illegittimità dell’art. 353 c.p.c., comma 1, nella parte in cui non prevede la rimessione della causa al primo giudice nell’ipotesi di negata applicabilità da parte del giudice dell’impugnazione di clausola compromissoria, ritenuta viceversa vigente in primo grado, e ciò perchè, come correttamente rilevato dal giudice del gravame, il doppio grado di giurisdizione non è costituzionalmente garantito, mentre l’obbligo del giudice di appello di valutare il merito della controversia nel contraddittorio delle parti e nel rispetto del loro diritto di difesa esclude l’astratta configurabilità delle rappresentate violazioni degli artt. 3 e 24 Cost..

In ordine al secondo motivo si rileva che la doglianza è stata prospettata con riferimento a pretesa violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. (il giudice di primo grado aveva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, senza disporre sulle istanze istruttorie e senza fissare l’udienza per l’espletamento della prova ) e ad un vizio di motivazione, poichè la Corte di appello non avrebbe considerato che gli incombenti ivi previsti (nella specie omessi) sarebbero imprescindibili ed avrebbe inoltre errato nel ritenere intervenuta una rinuncia della parte sul punto, rinuncia che invece non vi sarebbe stata.

Orbene va innanzitutto premesso che la censura non è stata formulata con la chiarezza che viceversa sarebbe stata necessaria, atteso che non è dato comprendere con certezza se la doglianza attenga al mancato accoglimento in sede di gravame del motivo di appello proposto avverso le determinazioni adottate sul punto dal giudice di primo grado ovvero riguardi la mancata fissazione dell’udienza istruttoria da parte della Corte di appello, che in tal senso avrebbe dovuto provvedere stante le omissioni verificatesi nel giudizio davanti al tribunale.

Anche nel merito, tuttavia, le deduzioni svolte appaiono prive di pregio, poichè la Corte di Appello si è espressa nel senso della loro infondatezza per un triplice ordine di ragioni, ravvisate nelle seguenti circostanze: a) nessuno degli incombenti processuali richiesti dal M. sarebbe apparso “come momento necessario del processo di primo grado” (p. 10); b) i termini inizialmente richiesti dal M. all’esito dell’udienza di trattazione sarebbero stati “dallo stesso sostanzialmente rinunciati” (si era infatti rimesso al giudice sulla richiesta di precisazione delle conclusioni) (p. 10);

c) l’omessa considerazione delle istanze istruttorie non avrebbe avuto alcuna incidenza negativa sul diritto di difesa del ricorrente, tenuto conto della possibilità per la parte di precisare e articolare tutte le sue difese, anche di carattere istruttorie, con la proposizione dell’atto di appello, secondo il disposto dell’art. 345 c.p.c.” (p. 10, 11).

A fronte di tale articolata motivazione, viceversa, il ricorrente si è limitato a dolersi di una parte soltanto delle ragioni poste a base della decisione (segnatamente quella relativa al fatto che non vi sarebbe stata alcuna rinuncia all’espletamento dei mezzi di prova) ed ha incentrato la propria censura su un ulteriore dato, consistente nella pretesa imprescindibilità degli incombenti previsti dai citati artt. 183 e 184, dato che tuttavia non risulta essere stato in precedenza rappresentato e la cui prospettazione risulta pertanto nuova.

Per di più il giudizio in ordine all’avvenuta rinuncia è espressione di valutazione di merito sorretta da motivazione immune da vizi logici, ed è contrastato da un giudizio di segno opposto, non confortato dall’indicazione delle circostanze dalle quali poter desumere la denunciata erroneità della decisione adottata, mentre altrettanto generica – e non condivisibile nella sua astratta formulazione (fra l’altro lo stesso art. 187 c.p.c. consente la rimessione della causa al collegio anche senza istruttoria) – appare l’affermazione concernente l’asserita imprescindibilità degli incombenti in questione.

Con il terzo motivo il ricorrente ha sostenuto che la (incontestata) tardiva costituzione dell’appellato nel giudizio di impugnazione avrebbe precluso la riproponibilità dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Consorzio.

Si tratta tuttavia di rilievo non meritevole di adesione, atteso che la preclusione alla proposizione di eccezioni nel giudizio di secondo grado riguarda quelle nuove, e non già quelle proposte nel primo giudizio (artt. 345, 346 c.p.c.), mentre non rileva in senso contrario la costituzione tardiva dell’appellato, consentita fino al momento della rimessione della causa al Collegio, e che determina la possibilità di svolgere le attività difensive per le quali non è maturata decadenza, fra le quali, per l’appunto quelle di riproporre eccezioni già formulate in primo grado (specificamente nel senso indicato, C. 01/1720).

Resta infine il quarto motivo avente ad oggetto la decorrenza del termine iniziale di prescrizione, che a torto la Corte di appello avrebbe individuato con quello di scadenza dei termini per l’esecuzione dei collaudi. Il termine iniziale sopra indicato infatti, secondo il ricorrente, non avrebbe ancora cominciato il suo decorso, essendo ancorato esclusivamente all’effettuazione del collaudo, che viceversa non aveva avuto luogo.

La censura in questione riposa essenzialmente sul fatto che solo con la L. 10 dicembre 1981, n. 741 sarebbe “divenuto soggetto a prescrizione il diritto – dovere della P.A – di procedere al collaudo “sicchè, poichè tale diritto – dovere si sarebbe prescritto nel 1991 (termine decennale di prescrizione dall’entrata in vigore della legge) e la domanda giudiziale risale al 25.1.2000, la prescrizione del diritto dell’appaltatore, contrariamente a quanto ritenuto, non si sarebbe ancora verificata.

La detta prospettazione non è tuttavìa condivisibile, poichè l’obbligo di compimento del collaudo “entro il terzo trimestre successivo alla data di ultimazione di tutte le opere appaltate” era stato previsto dagli artt. 44 dei due contratti di appalto” (p. 12 della sentenza impugnata), circostanza da cui discende che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione risulta correttamente computato dalla Corte di appello di Torino.

Il ricorso principale, conclusivamente, deve essere rigettato, e ciò determina l’assorbimento di quello incidentale, per difetto di interesse del controricorrente.

Quanto alle spese processuali del giudizio di legittimità le stesse, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente M.L., attesa la sua soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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