Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21233 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8647/2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della

Libertà n. 20, presso lo studio dell’avvocato Sica Salvatore, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Scarano Vincenzo,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Avellino, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Filippo Corridoni n. 25, presso lo studio

dell’avvocato De Santis Francesco, rappresentato e difeso

dall’avvocato Meoli Bruno, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 10/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI

COMMERCIALISTI DEGLI ESPRETI CONTABILI di ROMA, depositata il

11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI

CORRADO che ha concluso per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Scarano Vincenzo che ha chiesto

l’accoglimento;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Serenella Longo, con

delega orale, che si riporta per l’inammissibilità.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- S.A., dottore commercialista, iscritto al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Avellino e candidato all’elezione dei componenti del Consiglio nel periodo 2017-2020, con nota del 25 ottobre 2016, rivolta al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, segnalava irregolarità nelle procedure elettorali in corso di svolgimento per l’elezione del Consiglio dell’Ordine di Avellino e, con nota del 2 novembre 2016, chiedeva l’annullamento delle operazioni di voto, in ragione del fatto che erano stati ammessi a votare molti professionisti che non ne avevano titolo perchè avrebbero dovuto appartenere all’Ordine di Benevento e non a quello di Avellino, a seguito della soppressione del Tribunale di Ariano Arpino e dell’accorpamento del territorio nel circondario del Tribunale di Benevento, ove essi avevano la residenza e il domicilio professionale.

2.- Le elezioni si svolgevano il 3 e 4 novembre 2016 e risultava vincitrice la Lista n. 1 “Noi per voi-un impegno per la professione”; avverso i risultati elettorali S.A. presentava reclamo in data 18 novembre 2016.

3.- Il Consiglio Nazionale, con decisione dell’11 gennaio 2017, rigettava il reclamo e l’istanza di annullamento, dopo averli riuniti.

4.- Il S. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Il primo motivo denuncia violazione del diritto di difesa e dei principi in tema di giusto processo, per avere disposto la riunione dei procedimenti sull’istanza di annullamento delle operazioni elettorali e sul reclamo elettorale, pur essendo procedimenti ben distinti e non assimilabili per oggetto e fase processuale, l’uno finalizzato all’esercizio dei poteri di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell’Ordine e l’altro proponibile solo dopo l’atto conclusivo delle elezioni.

1.1.- Pur ammettendo che si tratti di procedimenti autonomi e non di un unico procedimento avente ad oggetto la contestazione della legittimità delle operazioni di voto, è noto che i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause connesse sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio, in quanto la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono, e quindi sono insuscettibili di gravame in sede di legittimità (Cass. n. 24496 del 2014, n. 12989 del 2010). Ne consegue l’inammissibilità della censura.

2.- Nell’ordine logico è prioritario l’esame del quinto motivo, il quale denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere ritenuto il ricorrente privo di interesse al ricorso, sulla base della cosiddetta prova di resistenza (la lista vincitrice aveva ottenuto 532 preferenze su 787 votanti e i voti contestati erano circa 84 o 96), non avendo i voti contestati influito sul risultato elettorale, mentre detta prova non sarebbe utilizzabile quando le contestazioni riguardino aspetti generali delle operazioni elettorali, come in tesi nella specie.

2.1.- Il motivo è infondato.

Nella giurisprudenza ordinaria e amministrativa è acquisito il principio secondo cui “anche per i ricorsi per tale tipo di elezioni (dei componenti dei Consigli degli ordini professionali) deve ritenersi applicabile il principio dell’interesse. Nel giudizio d’impugnazione delle operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative alla nomina degli organi rappresentativi degli ordini professionali, vige la regola della cd. “prova di resistenza” – secondo cui non si può pronunciare l’annullamento di voti se la loro eventuale illegittimità non influisca in concreto sul risultato acquisito, perchè tale loro eliminazione non determinerebbe alcuna modifica, in termini di posizione di graduatoria -, in applicazione del noto principio processuale per cui, a sostegno della domanda d’annullamento dell’atto impugnato, si deve dedurre un vizio di legittimità tale da rendere l’atto stesso lesivo di un interesse del ricorrente, fermo, però, restando che tale regola non è utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali (per esempio, l’omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l’arbitraria chiusura della sezione elettorale, l’irregolarità della scheda, ecc.)” (Cass. SU n. 14385 del 2007; in generale, Cons. di Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059; sez. V 5 maggio 2008, n. 1977; sez. V, 8 agosto 2004).

Nella specie, le censure del ricorrente non riguardano aspetti generali delle operazioni elettorali, non ricorrendo alcuna delle ipotesi indicate a titolo esemplificativo nei precedenti richiamati, essendo piuttosto contestato l’esito finale della votazione che si assume viziato per la partecipazione al voto di elettori che non avrebbero potuto essere ammessi alla votazione. Pertanto, non vi è ragione di non applicare il principio della prova di resistenza, che non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione, quando i vizi di legittimità denunciati non siano suscettibili di gettare incertezza sulla correttezza dell’esito e non sia messa in discussione la genuinità del voto, se l’illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, perchè l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi.

3.- Il secondo, terzo e quarto motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni, di cui al D.M. 17 agosto 2016 e al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (art. 29, comma 1, lett. b), per la partecipazione di professionisti che, si assume, non avrebbero potuto partecipare alla competizione elettorale perchè, a seguito dell’accorpamento del Tribunale di Ariano Irpino in quello di Benevento, avrebbero dovuto transitare d’ufficio nell’Ordine di Benevento, avendo lo studio e la residenza nei Comuni ricadenti nel circondario del Tribunale di Benevento. In particolare, con il secondo motivo il ricorrente assume che la circostanza valorizzata nella decisione impugnata, secondo cui i professionisti erano iscritti nell’Ordine di Avellino, è irrilevante rispetto alla doglianza proposta che riguardava la mancata vigilanza da parte del Consiglio Nazionale sul funzionamento dei Consigli dell’Ordine, in relazione al transito nel circondario del Tribunale di Benevento e, quindi, all’iscrizione presso l’Ordine della stessa città dei professionisti residenti e domiciliati nel circondario di Ariano Irpino; il terzo motivo denuncia il mancato rilievo dei profili della omessa vigilanza e dell’esame della posizione dei soggetti irregolarmente iscritti negli elenchi; il quarto motivo imputa al Consiglio Nazionale di avere focalizzato l’attenzione sul profilo penale della vicenda, omettendo di accertare le anomalie denunciate.

3.1.- I suddetti motivi sono assorbiti, in conseguenza del rigetto del quinto, oltre che inammissibili, consistendo nella trascrizione di ampi brani dei motivi di reclamo e della decisione impugnata, senza una specifica enucleazione delle affermazioni censurate e senza una argomentata illustrazione delle critiche genericamente rivolte al provvedimento impugnato.

4.- Il ricorso è rigettato Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4400,00, di cui Euro 4200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

E’ dovuto il raddoppio del contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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