Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21232 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 20/10/2016), n.21232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4257/2014 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (OMISSIS), in persona del Ministro

in carica, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e

difeso per legge;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA, in

persona del suo preposto e legale rappresentante in Italia dott.

D.M.E., succeduta alla COFACE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E

RIASSICURAZIONI SPA a seguito di fusione per incorporazione,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO SCOPONE giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 630/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato dello Stato FRANCESCO SCLAFANI;

udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1/2/2013 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alla pronunzia del Tribunale di Roma di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla società Viscontea Coface s.p.a. in relazione alla cartella esattoriale emessa dalla società Esatri, su mandato della Banca Nazionale del Lavoro e per conto del Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell’escussione della polizza fideiussoria in favore di quest’ultimo prestata nell’interesse della società (OMISSIS) s.r.l. a garanzia della restituzione da parte di quest’ultima della somma erogatale, in via d’anticipazione, a titolo di agevolazione finanziaria ex L. n. 488 del 1992, quale contributo in conto capitale per la realizzazione di un programma di investimenti nel settore estrattivo e manifatturiero per la produzione di inerti, calcestruzzi preconfezionati e conglomerati bituminosi nell’ambito dell’unità produttiva ubicata nel territorio di (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero dello sviluppo economico propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la società Viscontea Coface s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, L. n. 449 del 1997, artt. 21 e 24, L. n. 99 del 2009, art. 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso la natura interpretativa della norma di cui alla L. n. 99 del 2009, art. 3, (e conseguentemente la relativa applicazione retroattiva), che ha esteso la possibilità di procedere all’iscrizione a ruolo anche nei confronti del garante in caso di revoca dell’agevolazione concessa al beneficiario, laddove essa “trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, poichè consente all’Amministrazione di procedere al recupero del credito vantata nei confronti del garante mediante la procedura di riscossione coattiva, sicuramente idonea al perseguimento dell’interesse pubblico.

Lamenta che “un’interpretazione della norma che ammettesse un’esecuzione coattiva solo nei confronti del debitore principale sarebbe del tutto irragionevole, perchè verrebbe, di fatto, ad annullare la funzione di rafforzamento delle ragioni creditorie perseguite con il vincolo della solidarietà che, invece, per realizzarsi, deve consentire l’azione di recupero indifferentemente contro il debitore principale o contro il fideiussore, anche sotto il profilo degli strumenti di riscossione utilizzabili (in tal senso, Tribunale di Trieste, 10.5.2005 nn. 714 e 720).

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

La vicenda attiene a cartella esattoriale emessa dalla società Esatri, su mandato della Banca Nazionale del Lavoro e per conto del Ministero odierno ricorrente, nei confronti dell’odierna controricorrente società Viscontea Coface s.p.a., in escussione della fideiussione da quest’ultima prestata in favore dell’escutente e nell’interesse della società (OMISSIS) s.r.l. all’esito della revoca di agevolazione finanziaria ex L. n. 488 del 1992, erogabile in materia di incentivi alle imprese, quale contributo in conto capitale per la realizzazione di un programma di investimenti nel settore estrattivo e manifatturiero per la produzione di inerti, calcestruzzi preconfezionati e conglomerati bituminosi nell’ambito dell’unità produttiva ubicata nel territorio di (OMISSIS)).

Con norma d’interpretazione autentica di cui alla L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, il legislatore ha al riguardo disposto che “La L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 24, commi 32 e 33, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate”.

Vale al riguardo osservare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno in argomento avuto modo di porre in rilievo che in presenza di norma che come nella specie si autoqualifichi di “interpretazione autentica”, imponendo di attribuire un determinato significato a precedenti disposizioni introdotte da fonti di pari grado, non può dubitarsi della volontà del legislatore di far da essa regolare anche “fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore.

Si è al riguardo sottolineato che, qualificando una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica, “il legislatore intende chiaramente attribuirle effetti retroattivi, poichè per imporre solo per il futuro una determinata disciplina il ricorso a tale qualificazione sarebbe evidentemente superfluo (v. art. 11 disp. gen.).

A tale stregua, “negare effetti retroattivi ad una norma di legge che intende stabilire come debba interpretarsi una legge precedente, significa violare il precetto che impone all’interprete di attribuire senso a tutti gli enunciati del discorso legislativo, senza relegarne alcuno nella zona della irrilevanza giuridica (così Cass., Sez. Un., 29/4/2009, n. 9941).

Orbene, nell’affermare che la suindicata norma di cui alla L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, non possa “ritenersi retroattiva”, in quanto “il chiaro tenore letterale della norma esclude che l’estensione della iscrizione a ruolo del credito derivante dal contratto di fideiussione potesse costituire una opzione interpretativa della norma, e ciò in quanto essa “riguarda solo gli interessi e sanzioni, tra cui non rientra il credito derivante dalla garanzia fideiussoria”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Ha al riguardo argomentato dall’erroneo presupposto che la norma de qua (il cui tenore letterale ha ritenuto “chiaro”) escluda “l’estensione della iscrizione a ruolo del credito derivante dal contratto di fideiussione.

L’erroneità di tale apodittico assunto emerge invero proprio alla stregua del chiaro tenore della norma in argomento.

L’espresso riferimento al “provvedimento di revoca delle agevolazioni” quale “titolo per l’iscrizione a ruolo degli “importi corrisposti” (oltre che (e) dei “relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni”) nei confronti di “tutti 91i obbligati”, e “quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, indubbiamente depone infatti per la ricomprensione anche del fideiussore tra gli “obbligati” nei confronti dei quali il “provvedimento di revoca delle agevolazioni” costituisce “titolo” per “l’iscrizione a ruolo” in argomento.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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