Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21232 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 02/10/2020), n.21232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9393-2019 proposto da:

COMUNE di MONTEGIORDANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO 4, presso lo

studio legale , rappresentato e difeso dagli avvocati

 

– ricorrente –

contro

L.P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5059/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE di COSENZA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. L.P.L., difensore antistatario di A.R.C. nel procedimento instaurato davanti alla Commissione Tributaria di Cosenza n. 993/08 conclusosi con sentenza n. 260/05/2012, passata in giudicato, che annullava gli atti impugnati e condannava il Comune di Montegiordano al pagamento delle spese e competenze processuali liquidate in Euro 264,62 oltre accessori di legge, proponeva ricorso per ottemperanza

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso impartendo disposizioni per l’ottemperanza del giudicato limitatamente al pagamento delle spese e competenze liquidate in Euro 264,62 e condannando l’ente territoriale al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in Euro 530 di cui Euro 500 per onorario.

5. Avverso la sentenza della CTP ha proposto ricorso per Cassazione il Comune affidandosi a cinque motivi. L.P.L. non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, comma 4 e art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; si sostiene che la CTP abbia deciso senza che sussistesse il presupposto del giudizio di ottemperanza costituito dalla inerzia dell’amministrazione debitrice alla richiesta di pagamento di quanto statuito in sentenza.

1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 70, commi 7 e 8 e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’impugnata sentenza ha disposto pagamento in favore di L.P.L., codifensore della contribuente insieme a L.P.F. somma maggiore, pari al 50%, di quella riconosciutagli nella sentenza che aveva liquidato gli onorari in favore di entrambi i difensori.

1.2 Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere la CTR disposto la compensazione delle spese in presenza di accoglimento della domanda di ottemperanza limitata ad una somma ben inferiore rispetto a quella indicata dal L.P. e, quindi, di una parziale soccombenza. Il ricorrente, in ogni caso, si duole della carenza e/o contraddittorietà della motivazione sul punto.

1.3 Con il quarto motivo la sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 octies, e dell’art. 91 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non essere state poste le spese a carico della controparte che non aveva accettato la proposta, a mezzo di invio di raccomandate, del Comune di pagamento delle somme dovute in forza di dispositivo della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza corrispondenti a quelle di cui è stato disposto il pagamento dal giudice dell’ottemperanza.

1.4 Con il quinto motivo, infine, viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 quinquies, con riferimento al D.M. Giustizia n. 140 del 2012, art. 28, comma 2, nonchè degli artt. 91 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; in particolare si duole il ricorrente che sono stati liquidati gli onorari in misura difforme a quanto previsto dalle vigenti tariffe.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, comma 4, stabilisce che “il pagamento dovuto a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla prestazione della garanzia di cui al comma 2 se dovuta”

Il D.Lgs. citato, art. 70, comma 2, a sua volta, prevede che “il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente di riscossione o del soggetto iscritto all’albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fini a quando l’obbligo non sia estinto.”.

2.2 Risulta pacifico che L.P.L. abbia notificato al Comune di Montegiordano la sentenza, munita di formula esecutiva in uno a nota spese richiedendo il pagamento senza che il Comune vi abbia provveduto entro il termine dei novanta giorni. Sussistevano quindi i presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

3 Il secondo motivo non merita accoglimento.

3.1 Contrariamente a quanto affermato dal Comune ricorrente l’impugnata sentenza non ha disposto il pagamento della totalità delle somme liquidate nella sentenza di cui si è chiesta l’ottemperanza interamente in favore del solo L.P.L., codifensore antistatario unitamente a L.P.F., ma ha imposto ” al convenuto Comune l’ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 260/5/2012 pronunciata dalla Commissione Tributaria di Cosenza in data 09 marzo 2012 e depositata in segreteria il 22 marzo 2012, passata in giudicato, relativa al procedimento n. 933/08 di R.G.R con cui i Giudici hanno condannato l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese e competenze processuali liquidate in complessive Euro 264,62 oltre accessori di legge…il tutto nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, in difetto del quale nomina per gli adempimenti di rito il Dott. M.F., quali Commissario ad acta, al quale è riconosciuta la somma netta di Euro 400…a titolo di compenso, oltre iva e cap”

3.2 Non vi è stato, quindi, alcun travalicamento del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato nè attribuzione di nuovi diritti in favore del soggetto che ha promosso il giudizio di ottemperanza.

4. Il terzo motivo, sotto il profilo della carenza di motivazione, è fondato.

4.1 Risulta dagli atti che il ricorrente aveva richiesto l’ottemperanza della sentenza aggiungendo alle somme liquidate nella decisione le spese e i compensi per l’attività successiva di messa in mora dell’amministrazione.

4.2 Sul punto la CTP ha espressamente affermato in motivazione che ” nell’ipotesi in cui il contribuente abbia inteso proporre giudizio di ottemperanza, che ha lo scopo, come già detto, di conformare l’azione amministrativa ad una decisione di contenuto vincolante, non trattandosi di azione esecutiva, non sussiste alcun obbligo della p.a. di pagare i compensi richiesti dal contribuente in occasione della notifica del titolo esecutivo e dell’atto di diffida, dovendosi procedere unicamente alla liquidazione delle spese e dei compensi, se dovuti in occasione del giudizio di ottemperanza ”

4.3 La domanda di L.P.L., che chiedeva l’esecuzione della sentenza per una somma di gran lunga superiore a quella di Euro 264,62 indicata nella sentenza, è stata, quindi, parzialmente accolta come riconosciuto dalla stessa CTP che ha rilevato come il ricorso fosse “parzialmente fondato”.

4.4 Al riguardo va rilevato che secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte “il giudizio di soccombenza reciproca (il quale è legittimamente espresso anche nel caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico o in più capi) va operato alla stregua dell’esito complessivo della lite. Ne deriva che anche il parziale accoglimento dell’appello, il quale a sua volta abbia determinato un accoglimento quantitativamente ridotto della domanda, legittima la pronuncia di compensazione (Cass. 16270/ 2017 2668/2018)”.

4.5 Nella fattispecie, pur in presenza di una soccombenza reciproca, la CTP ha completamente omesso di valutare la ricorrenza dei presupposti per la totale o parziale compensazione delle spese processuali.

5 Il quarto motivo è infondato.

5.1 E’ opportuno premettere che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, la regolamentazione delle spese nel processo tributario trova compiuta ed autonoma codificazione nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15.

5.2 Il comma 2 octies della citata disposizione, a differenza dell’art. 91 c.p.c., comma 1, prevede che “qualora una delle due parti abbia formulato una proposta conciliativa non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo restano a carico di quest’ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto delle proposte ad esse effettuata”.

5.3 Ciò premesso, pur volendo qualificare come proposta conciliativa non accettata senza giustificato motivo, l’invio della missiva con la quale il Comune comunicava, a mezzo del proprio legale, di essere disponibile a pagare quanto liquidato dalla sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, non ricorre il presupposto per l’applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 octies, in quanto il giudice dell’ottemperanza ha disposto l’esecuzione della sentenza nella misura pari, e non inferiore, alla somma offerta al L.P. in sede stragiudiziale.

6 Il quinto motivo va accolto.

6.1 Ai sensi dell’art. 15, comma 5 quinquies, “i compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili”.

6.2 La liquidazione dell’onorario in Euro 500, per il giudizio di primo grado, è illegittima in quanto, tenuto conto del valore della controversia, è ben al di sopra del massimo previsto dalla tariffa sulla liquidazione dei compensi ai professionisti Riquadro 10.2 Tabella C sulle imposte complessive dal 1% al 5% D.M. n. 140 del 2012, art. 28, comma 2 – richiamata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2.

5. In accoglimento del terzo e del quinto motivo l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il terzo e il quinto motivo, rigettati tutti gli altri motivi, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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