Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21231 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 20/10/2016), n.21231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4166/2014 proposto da:

CARROZZERIA S. E G. SNC in persona del legale

rappresentante sig. G.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 84, presso lo studio dell’avvocato LAURA

RUFINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ETTORE STRAPPELLI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SANTANDER CONSUMER BANK SPA, in persona dell’Avv. C.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA

LA SCALA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI SAN

BENEDETTO DEL TRONTO, depositata il 10/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ETTORE STRAPPELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10/9/2013 il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento del gravame interposto dalla società Santander Consumer Bank S.p.a. e in conseguente totale riforma della pronunzia G. di P. San Benedetto del Tronto 27/9/2010, ha respinto la domanda in origine nei suoi confronti proposta dalla società Carrozzeria S. e G. s.n.c..

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Carrozzeria S. e G. s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso la società Santander Consumar Bank S.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto nulla la procura in difetto di eccezione di parte al riguardo.

Con il 2 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 163 e 164 c.p.c., artt. 2297, 2298 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto viziata da nullità la procura “per assoluta incertezza del requisito di cui all’art. 163 c.p.c., n. 2”, laddove “si evince chiaramente che la procura del giudizio di primo grado sotto il timbro della società recante la ragione sociale, vi era la sottoscrizione del sig. S.F. (socio poi deceduto nel corso dell’anno (OMISSIS)), che per come si può facilmente evincere dalla lettura della visura camerale, in qualità di socio illimitatamente responsabile, era delegato ad avere la rappresentanza della società congiuntamente e disgiuntamente agli altri soci”.

I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta (in calce o) a margine dell’atto con cui sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d’autografia resa dal difensore o dal testo di quell’atto, o anche quando sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa (o delle risultanze del registro delle imprese) (v. Cass., Sez. Un., 7/3/2005, n. 4810,e, da ultimo, Cass., 10/4/2015, n. 7179).

Orbene, atteso che nella specie la procura a margine dell’atto di citazione reca sotto il timbro con la ragione sociale della società la sottoscrizione del socio sig. S.F., socio illimitatamente responsabile della società come risulta dalla prodotta visura camerale, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.

In particolare là dove ha affermato che l'”eccezione di nullità della procura (primo motivo di appello) è fondata poichè, come stigmatizzato dalla parte convenuta, odierna appellante, sia dal testo della procura alle liti sia dal corpo dell’atto a margine del quale questa veniva apposta nonchè da tutti gli altri documenti versati in atti, non è possibile desumere, con certezza, il nominativo del conferente (panche alla luce della visura camerale allegata dall’appellante, non è possibile evincere, in presenza di più soci con poteri disgiunti chi abbia sottoscritto la procura).

Atteso che la nullità della procura ad litem per incertezza circa il soggetto che l’ha conferita ridonda in termini di inammissibilità dell’atto (cfr. Cass., 23/3/2001, n. 6672; Cass., 19/8/2004, n. 16264), con conseguente preclusione dell’esame del merito per perdita della potestas iudicandi, la trattazione nel merito risulta allora operata da giudice ormai spogliatosi della potestas iudicandi, e pertanto da considerarsi come svolta meramente ad abundantiam, sicchè stante la relativa pleonasticità la parte soccombente non ha nè l’onere nè l’interesse ad impugnare la relativa statuizione (cfr. Cass., 20/8/2015, n. 17004; Cass., 9/4/2013, n. 8569; Cass., 11/12/2012, n. 22618; Cass., Sez. Un., 20/2/2007, n. 3840).

Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il 1^ e 2^ motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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