Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21231 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20841/2018 proposto da:

I.C., in proprio e quale genitore esercente la

responsabilità sulla figlia minore C.E.K.,

domiciliata in Roma, via di Santa Costanza 2, presso lo studio

dell’avvocato Stefano Ruggiero, che le rappresenta e difende

dall’avvocato Maurizio Granieri giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

B.L., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico

Romito giusta procura in atti;

– controricorrente –

Avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il

17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 16 settembre 2010, provvedendo nel procedimento instaurato da C.M. nei confronti di B.L. per la determinazione del regime di affidamento del loro figlio minore Mi., il Tribunale dei minori di Roma, recependo un accordo medio tempore intervenuto tra i due, ha, per quanto qui rileva, posto a carico del primo il pagamento di un importo di Euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento del minore.

Con decreto del 20 ottobre 2010, provvedendo in altro procedimento vertente tra le parti, il Tribunale di Roma ha posto a carico di C.M. il pagamento di un importo di Euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento del medesimo minore.

2. – B.L. ha intimato a C.M. precetto di pagamento della somma di Euro 6.482,72, sulla base del secondo dei menzionati provvedimenti.

3. – C.M. ha proposto opposizione al precetto, eccependo che il decreto del Tribunale di Roma era successivo a quello del Tribunale dei minori, che aveva recepito un accordo intercorso tra le parti.

4. – Nel contraddittorio con la B., che ha resistito all’opposizione, il Tribunale di Roma l’ha respinta, ritenendo in breve, per un verso, che nel contrasto tra due provvedimenti giudiziali, l’uno successivo all’altro, il secondo non poteva che prevalere sul primo, e, per altro verso, che non era stato depositato l’atto di precetto, sicchè il Tribunale non poteva sindacare il quantum della somma richiesta.

5. – C.M. ha proposto appello cui la B. ha resistito.

6. – Con sentenza del 17 maggio 2018, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello e condannato gli eredi del deceduto C.M., individuati in I.C. e C.K.E., al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.532,00, oltre spese generali ed accessori.

La Corte territoriale si è anzitutto soffermata sulla posizione processuale del minore Ca.Mi., in relazione al giudizio in atto, escludendo che questi fosse erede del defunto C.M., e dunque disattendendo l’istanza della I. di nomina di un curatore speciale del minore medesimo ai sensi dell’art. 79 c.p.c.. Difatti, in assenza di elementi utili ad affermare che egli fosse divenuto erede del defunto padre, doveva semmai presumersi che non lo fosse, stante l’obbligatorietà, per i minori, dell’accettazione con beneficio d’inventario. Ha aggiunto poi la Corte d’appello che la titolarità del credito azionato spettava esclusivamente alla B., la quale aveva agito per ottenere il recupero di importi necessari per il mantenimento del minore, che lei stessa aveva dovuto anticipare in mancanza del versamento da parte dell’obbligato.

Dopodichè la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, volto a denunciare l’errore commesso dal Tribunale nel ritenere che il secondo dei provvedimenti di cui si è detto dovesse prevalere sul primo. Vi si legge che il C.M. aveva proposto l’opposizione al precetto evidenziando la prevalenza del decreto del Tribunale dei minori sul successivo decreto del Tribunale ordinario, entrambi contenenti la regolamentazione dell’affido del minore e del contributo economico a carico del genitore non affidatario, mentre, nell’atto d’appello, lo stesso C. aveva radicalmente mutato la prospettazione iniziale, evidenziando la prevalenza del primo decreto rispetto al secondo sulla base dell’esistenza di una transazione volontaria intervenuta tra le parti di fronte al giudice specializzato, accordo poi confluito nel provvedimento giudiziale, tale da costituire titolo autonomo e, in quanto espressione della volontà delle parti, non suscettibile di essere infirmato da un successivo provvedimento giudiziale.

La Corte d’appello ha infine respinto il motivo concernente il quantum, osservando che la contestazione dell’ammontare del credito si fondava ancora una volta sulla questione dell’inopponibilità del decreto del Tribunale ordinario, stante l’inderogabilità della transazione raggiunta dinanzi al Tribunale dei minori, e che la contestazione di alcune voci di spesa successivi alla formazione del titolo era assolutamente generica.

7. – Per la cassazione della sentenza I.C. e C.K.E. hanno proposto ricorso per tre motivi.

B.L. ha resistito con controricorso.

8. – La causa, chiamata all’adunanza camerale del 5 marzo 2019, è stata rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso.

9. – Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene tre motivi.

1.1. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. in ordine all’inammissibilità del primo motivo di appello per asserita modifica della domanda, mutatio libelli, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo le ricorrenti, nessuna mutatio libelli era intervenuta, essendo stato soltanto precisato che il provvedimento del Tribunale dei minori, ove era confluito l’accordo fra i coniugi, era da considerarsi quale atto di transazione, e che per tale ragione doveva considerarsi preminente sull’altro provvedimento emesso dal Tribunale ordinario, sicchè ciò che veniva in questione era esclusivamente la qualificazione giuridica data dal giudice di prime cure sulla validità ed efficacia del provvedimento del giudice specializzato.

1.2. – Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 320 c.c., artt. 78 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamentano le ricorrenti che la Corte d’appello abbia rigettato l’istanza di nomina del curatore speciale di Ca.Mi. per mancanza di prova della sua qualità di erede del defunto padre, nonchè sulla circostanza che la madre del minore avesse la piena titolarità del diritto di agire per il recupero del contributo al mantenimento del figlio Mi..

Secondo le ricorrenti, il mero chiamato all’eredità, indipendentemente dalla qualità di erede, ha il potere e il diritto di tutelare, conservare e rappresentare il patrimonio ereditario, ai sensi degli artt. 460 e 486 c.c., anche senza materiale apprensione dei beni ereditari, potendo stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità. Sicchè sarebbe stato sussistente il conflitto di interessi tra B.L. e Ca.Mi..

1.3. – Il terzo motivo denuncia violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si sostiene che le spese sarebbero state liquidate in misura eccessiva a fronte del valore della controversia ammontante a Euro 2982,78.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – Va secondo l’ordine logico esaminato anzitutto il secondo motivo, che è palesemente infondato.

La Corte territoriale ha affermato che Ca.Mi. non risultava essere erede di C.M., del quale era figlio, e che anzi doveva presumersi non lo fosse, non potendosi configurare accettazione tacita nei riguardi di un minore, ma occorrendo necessariamente l’accettazione con beneficio d’inventario secondo quanto stabilito dall’art. 471 c.c..

A fronte di ciò, senza censurare detta affermazione, sulla quale è pertanto ormai sceso il giudicato, virando rispetto alla tesi sostenuta in grado d’appello, le ricorrenti hanno sostenuto qui che Ca.Mi. verserebbe in situazione di conflitto di interessi rispetto alla B.L. non già per essere erede del defunto, bensì quale chiamato all’eredità di C.M..

Ora, a parte la novità della prospettazione, che la rende di per se stessa inammissibile, essa è totalmente priva di fondamento in iure.

Non è il caso, qui, di cimentarsi approfonditamente con il noto dilemma se il chiamato all’eredità sia o non sia da considerare curatore di diritto della medesima e, in altre parole, se abbia il potere o l’obbligo di attivarsi nei limiti prescritti dall’art. 460 c.c.. Basterà rammentare che la giurisprudenza di questa Corte è in assoluta prevalenza orientata a considerare le attività di cui all’art. 460 c.c. come poteri, non già come obblighi. Ad esempio si è detto che restano esclusi dagli atti che comportano l’accettazione tacita dell’eredità, quelli di mera conservazione, vigilanza e amministrazione, che il chiamato a succedere può compiere, per questa sua specifica qualità, in base ai poteri conferitigli dall’art. 460 c.c. (Cass. 18 maggio 1995, n. 5463). E si è aggiunto che l’esercizio dell’azione di regolamento di confini, posta a difesa della proprietà, è certamente un atto che eccede la mera gestione conservativa dei beni compresi nell’asse ereditario consentita al chiamato all’eredità dall’art. 460 c.c. (Cass. 12 novembre 1998, n. 11408). Ancora, l’impugnazione del testamento e la domanda di ristoro dei danni, non potendo rientrare nei poteri attribuiti dall’art. 460 c.c. al chiamato come tale, contemplando tale norma soltanto le azioni possessorie e gli atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea, presuppone necessariamente l’accettazione dell’eredità (Cass. 28 giugno 1993, n. 7125). Infine, l’art. 460 c.c., comma 2, consente al chiamato all’eredità, sia esso persona fisica o persona giuridica, di compiere, prima della accettazione, quegli atti che siano rivolti a garantire l’integrità del patrimonio ereditario contro ogni pretesa di terzi (Cass. 29 agosto 1991, n. 9228).

Ed è ovvio che, se il chiamato all’eredità non è titolare di un ufficio, ma solo di poteri che gli consentono, se creda, di attivarsi, un ipotetico conflitto di interessi, in una fattispecie come l’attuale, intanto potrebbe tutt’al più ipotizzarsi, solo in quanto risultasse, del che nella specie nulla è dato sapere, che il minore si sia effettivamente attivato (ma sia chiaro che la Corte non intende affatto affermare che, se il chiamato si fosse attivato, ciò darebbe luogo alla sussistenza del conflitto di interessi in discorso).

Vi è poi un’ulteriore considerazione che rende la tesi delle ricorrenti totalmente priva di fondamento. L’art. 460 c.c.conferisce al chiamato poteri di natura conservativa, che si protraggono fino al momento dell’accettazione: ma evidentemente se un’accettazione vi è stata, discorrere di poteri conservativi in capo al chiamato non ha alcun senso, giacchè spetta ormai all’erede che abbia accettato, e a nessun altro, esercitare le eventuali azioni possessorie a tutela non più dei beni ereditari, secondo quanto stabilisce l’art. 460 c.c., bensì di un patrimonio ormai proprio, la qual cosa rende neppure astrattamente configurabile atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione meramente temporanea, atti che il chiamato non può compiere ove sia stato nominato un curatore dell’eredità giacente, ed a maggior ragione non può compiere se vi sia un erede che abbia accettato.

E qui l’erede è proprio la I..

2.2. – Il secondo motivo è anch’esso palesemente infondato.

Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove, ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

La novità delle domande va verificata attraverso lo scrutinio degli elementi identificativi di esse: personae, causa petendi e petitum mediato (il bene oggetto della domanda) ed immediato (il provvedimento richiesto). E’ nuova la domanda al variare di uno di tali elementi. Al riguardo questa Corte fa ampio uso della distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, ritenendo inammissibile l’una ed ammissibile l’altra. Si deve allora ricordare che la menzionata distinzione è stata recentemente riconsiderata dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310) in una decisione nella quale, immutando il precedente orientamento, si è affermato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c.può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Ciò che va qui sottolineato è come emerga dalla stessa decisione che la ridefinizione delle nozioni di mutatio ed emendatio, condotta in riferimento all’art. 183 c.p.c., non si ripercuote sulla disciplina dello ius novorum in appello, giacchè, anzi, l’allargamento degli spazi per la modificazione della domanda, ai sensi di detta disposizione, è motivato, tra l’altro, proprio sul differente dato testuale di essa, in cui non è dato rinvenire un esplicito divieto di domande nuove come quello riscontrabile nell’art. 345 c.p.c.. Sicchè, sulla scia della citata decisione delle Sezioni Unite, ribadito il principio, è stato precisato che detta modificazione, è inammissibile sia qualora avvenga dopo la scadenza del termine ex art. 183 c.p.c., comma 6, sia qualora venga formulata per la prima volta in appello (Cass. 21 novembre 2017, n. 27566; per l’inapplicabilità in appello del principio formulato dalle Sezioni Unite v. pure Cass. 10 gennaio 2018, n. 535, in motivazione). Il che consente di mantener fermi i responsi giurisprudenziali formulati con riguardo alla inammissibilità della mutatio in appello.

Quanto alla causa petendi, la sua modificazione comporta di per sè, secondo alcune decisioni, modificazione della domanda, salvo non si versi nell’ipotesi, che qui non rileva, di domande concernenti diritti c.d. autodeterminati. E’ stato in tal senso recentemente affermato che il divieto dello ius novorum non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l’indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle causae petendi fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio (Cass. 10 gennaio 2018, n. 535; Cass. 22 novembre 2010, n. 23614). Nella più recente delle due decisioni citate, la quale concerne un caso in cui la domanda di pagamento di una somma era stata fondata in primo grado sulla stipulazione di un contratto di mutuo ed in appello su di un rapporto contrattuale del tutto diverso, si evidenzia – ed è questa l’impostazione che il Collegio condivide – come non vada “confuso il fatto storico, inteso come avvenimento umano o fattuale intervenuto nella vicenda oggetto di causa, con il fatto giuridico costitutivo, che è invece il fondamento della pretesa creditoria, occorrendo avere unicamente riguardo a quest’ultimo al fine di riscontrare se vi sia stato o meno mutamento della domanda”.

Altre volte è stato affermato che si ha domanda nuova inammissibile in appello per modificazione della causa petendi quando vengono aggiunti presupposti di fatto che alterano l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, introducendo un diverso tema di indagine (Cass. 30 marzo 1999, n. 3065). Viene cioè giudicato sufficiente – ma altresì necessario – a determinare la formulazione di una nuova domanda che la parte introduca nel processo una diversa causa petendi mediante l’allegazione di nuove circostanze di fatto (Cass. 6 dicembre 1999, n. 13630; Cass. 17 gennaio 2000, n. 456). Occorre insomma, secondo questa impostazione, che la causa sia condotta in appello su presupposti di fatto diversi e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado (Cass. 28 gennaio 2000, n. 978; Cass. 6 aprile 2001, n. 5120), mentre non integra invece una domanda nuova la sola specificazione e delimitazione della causa petendi originaria (Cass. 11 aprile 2000, n. 4593).

Questo secondo orientamento, poi, si coniuga col principio secondo cui non costituisce domanda nuova la diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti, prospettata per la prima volta in appello. Così, ad esempio, dinanzi ad un contratto che aveva ad oggetto la posa in opera di un pavimento, questa S.C. ha escluso che potesse configurarsi una violazione del divieto di ius novorum per il fatto che il contratto fosse stato qualificato dall’interessato prima come appalto o contratto d’opera, poi, in appello, come compravendita (Cass. 7 marzo 2016, n. 4384). Insomma, la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l’attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris, basato sui medesimi fatti dedotti in primo grado, non dà luogo alla formulazione di una domanda nuova (Cass. 25 settembre 2008, n. 24055).

Orbene, tali essendo i principi da applicare, la Corte d’appello vi si è evidentemente conformata in pieno.

Difatti, in primo grado l’opponente ha sostenuto che, tra i due provvedimenti giudiziali in discorso dovesse prevalere il primo, mentre in appello, avendo visto sconfessata la propria tesi, ha sostenuto che il Tribunale ordinario, nel decreto del 20 ottobre 2010, non potesse intervenire sul negozio stipulato dalle parti e recepito nel suo provvedimento dal Tribunale dei minori. Sicchè, quale che sia l’orientamento applicato, non v’è dubbio che l’appellante abbia fondato la propria domanda, per la prima volta in appello, su un fatto – l’accordo intercorso tra le parti – che in primo grado era stato sì riferito, ma non era stato posto a sostegno della domanda: che invece si fondava sul diverso assunto secondo cui, stabilita la misura del contributo nel primo decreto, il secondo decreto non vi si potesse discostare. Non si tratta dunque dell’attribuzione di un diverso nomen iuris al medesimo fatto, ma della prospettazione fattuale e giuridica del tutto nuova.

2.3. – Il terzo motivo va respinto.

Le ricorrenti muovono dall’assunto che il valore della causa ammontasse ad Euro 2982,72, ma non è così, giacchè il precetto opposto portava la somma di Euro 6482,72.

Inoltre le stesse ricorrenti hanno formulato il motivo in riferimento ai valori minimi previsti per lo scaglione peraltro erroneamente considerato. Ed invece, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori (neppure minimi, ma) medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386).

Nel caso in esame la liquidazione è ampiamente ricompresa tra minimo e massimo (per l’esattezza si attesta proprio sulla media), sicchè la doglianza è ancora una volta palesemente infondata.

3. – Le spese da distrarsi seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

4. – Si dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, il tutto distratto in favore del difensore antistatario, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; dispone l’oscuramento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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