Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21230 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 13/04/2017, dep.13/09/2017),  n. 21230

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26929-2012 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL in persona

dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO SCHIANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato COLOMBA VALENTINI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CISTERNINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 68/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Cisternino notificava alle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. un avviso di accertamento per ICI, anno 2003, relativo a due immobili, iscritti in catasto in categoria D/7, adibiti uno a spogliatoio del personale dipendente addetto alla manutenzione e sorveglianza della linea ferroviaria, ed uno utilizzato come posto di custodia, manutenzione e sorveglianza, per l’addetto al comando del passaggio a livello. L’atto veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, che respingeva il ricorso. La società contribuente presentava appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. La società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. propone ricorso per cassazione, svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, atteso che il giudice di appello ha errato nel ritenere dovuta la pretesa la fiscale, in quanto le FSE esercitano il servizio di trasporto pubblico locale, dapprima in regime di concessione, e poi in virtù della L. 22 dicembre 1985, n. 887, in Gestione Commissariale Governativa, e da ultimo in affidamento da parte della Regione Puglia. Nel contratto di affidamento stipulato con la Regione Puglia viene specificato testualmente che i beni, gli impianti e le infrastrutture sono concesse in uso, con la conseguenza che FSE rispetto a tali beni è una semplice comodataria.

2.Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, atteso che il giudice di appello, prima inquadra correttamente il rapporto tra FSE e la Regione Puglia, poi passa a puntualizzare come il regolamento del Comune di Cisternino non preveda alcuna esenzione per i concessionari, affermando comunque che: “la legge istitutiva ICI ritiene essere soggetti del tributo tra gli altri anche i titolari (FSE) del diritto al percepimento dei frutti dell’attività esercitata”.

3. I motivi di ricorso, per ragioni di connessione logica, possono essere trattati congiuntamente.

3.1. In tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 individua il presupposto dell’imposta, cioè il fatto al cui verificarsi sorge l’obbligo del pagamento del tributo. La norma stabilisce che: “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. La definizione giuridica del soggetto passivo di imposta è contenuta, invece, nel successivo art. 3, secondo cui è tale: “il proprietario di immobile… ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie”. La lettura combinata di queste disposizioni porta a ritenere che, avendo dato la legge esclusiva rilevanza, nell’indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale, il significato da attribuire al termine “possesso”, utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale.

Possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile.

3.2. L’art. 7, D.Lgs. citato prevede alcune esenzioni con riferimento ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, e tra questi sono espressamente contemplate le Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. Parte ricorrente deduce in ricorso che gli edifici in esame non sono soggetti ad imposizione, in quanto strumentali alle stazioni ed indispensabili alla finalità pubblica del trasporto.

L’assunto non è fondato. Come si legge in ricorso, gli immobili oggetto di tributo, sono iscritti in catasto in categoria D/7, con la conseguenza che non possono godere della esenzione prevista dalla norma, oltre al fatto che, consistendo in fabbricati adibiti a spogliatoio del personale dipendente ed a luogo di sorveglianza e custodia per l’addetto al comando del passaggio a livello, non possono rientrare nella categorie da E/1 ad E/9 riferite espressamente alle “Stazioni”. Va infine precisato che, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, con la conseguenza che i fabbricati in categoria D/7 non possono usufruire dell’esenzione. Qualora l’immobile sia iscritto in una categoria catastale non corretta, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento (Cass. n. 1704 del 2016).

3.3. Lamenta la ricorrente di non essere proprietaria dei fabbricati, ma di avere la disponibilità degli stessi quale semplice “comodataria”.

La qualificazione assunta sembrerebbe entrare in contraddizione con quanto illustrato in ricorso, laddove si riporta un passaggio del contratto “ponte” stipulato con la Regione Puglia, con cui viene affidato il servizio di trasporto pubblico, che all’art. 2, punto 2, specifica: ” per l’esercizio dei servizi….la Società assume in uso i beni, impianti ed infrastrutture….trasferiti a titolo gratuito dallo Stato alla Regione” ed all’art. 4, punti 3 e 4 del contratto specifica che “in caso di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione di tutte o parti dei servizi di trasporto… la Società (FSE) si impegna a trasferire a uso gratuito al soggetto subentrante i beni, gli impianti e infrastrutture di cui all’art. 2 di proprietà della Regione..”.

Ne consegue che appare determinante, ai fini della imponibilità e della soggettività passiva, qualificare correttamente il rapporto che lega le FSE con gli immobili in esame, e quindi, individuare la natura giuridica della disponibilità degli stessi, se detenuti a titolo di comodato, da cui consegue l’estraneità di parte ricorrente al prelievo fiscale, o, al contrario, a titolo di diritto reale di godimento, con conseguente assoggettabilità all’imposta.

4.Tutto ciò premesso, va evidenziato che il percorso argomentativo della Corte territoriale non chiarisce la natura della titolarità dei beni, non essendo rinvenibile alcun passaggio motivazionale specifico sul punto.

Si è già detto, come l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili non possa prescindere, salve l’ipotesi previste in via eccezionale dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2 dalla qualificazione della natura reale e non obbligatoria del diritto sul bene immobile, con la conseguenza non appaiono, a tal fine, sufficienti le affermazioni illustrate dal giudice di appello nella sentenza censurata che fanno scaturire, sostanzialmente, l’applicabilità del tributo dalla lettura dell’art. 4 del contratto “ponte” del 28.2.2001 stipulato con la Regione Puglia, il quale prevede a carico delle FSE tutti gli oneri finanziari di qualsiasi natura, comunque connessi all’impiego produttivo dei beni.

Per quanto diffuse, le motivazioni della sentenza censurata non sono idonee a consentire a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale. E ciò, anche in considerazione della manifesta insufficienza della motivazione nella parte in cui si omette di illustrare proprio la sussistenza del “presupposto impositivo”.

La centrale rilevanza che la questione assume nel percorso argomentativo del giudice del merito, abbisogna senz’altro di qualche chiarimento che solo può derivare dal diretto esame da parte del giudicante delle prove documentali in atti.

Ne consegue da quanto sopra, il necessario rinvio al giudice del merito, che, nell’applicare il principio secondo cui in materia di imposta comunale sugli immobili, non si può prescindere dalla qualificazione della natura reale non obbligatoria del diritto sul bene immobile, procederà ad una attenta verifica della sussistenza o meno, sulla base della valutazione degli atti intervenuti tra la Regione Puglia e le F.S.E., da effettuarsi sulla scorta della normativa statale e regionale di riferimento, di un diritto reale di godimento sui beni medesimi, ai fini della legittimità del prelievo fiscale.

6. Il ricorso va, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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