Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21230 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 02/10/2020), n.21230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10082-2019 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO

VENUTI 42, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PORTOGHESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERO BALENA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2779/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.D. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazione sui conti bancari, aveva determinato un maggiore reddito imponibile Irpef per l’anno 2007 di Euro 363.100.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo nullo l’avviso di accertamento per essere stato emesso prima della scadenza del termine dilatorio previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e, con appello incidentale, dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Puglia accoglieva l’appello osservando per quanto di interesse in questa sede: a) non costituendo l’Irpef un tributo armonizzato non vi è alcun obbligo dell’Amministrazione di attivare un contraddittorio endoprocedimentale; b) l’accertamento del maggior reddito per mezzo di indagini bancarie ed utilizzazione dei risultati è consentito dalla normativa vigente e trova conferma nell’orientamento giurisprudenziale; c) il contribuente non ha prodotto documentazione nè fornito convincenti elementi probatori che fossero idonei a giustificare le operazioni bancarie dall’Ufficio e sintomatiche di una maggiore base imponibile.

5. Avverso la sentenza della CTR D.D. ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di esaminare analiticamente le giustificazioni e la documentazione addotte dal contribuente in relazione alle operazioni contestate dall’amministrazione

1.1 La medesima censura viene fatta valere con il secondo motivo violazione come carenza assoluta di motivazione e/o motivazione apparente in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2 Il primo motivo, formulato come violazione di legge, è inammissibile

2.1 In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013).

2.2 Orbene la ripresa a maggior tassazione fiscale per l’anno 2007 muove da una indagine bancaria che ha portato ad accertare plurimi versamenti in contanti e mediante assegni circolari per un totale di Euro 363.100 sul conto corrente del D. non giustificati in maniera adeguata e considerati come reddito imponibile non dichiarato.

2.3 Come questa Corte ha già avuto modo di osservare in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari del contribuente, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto. secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, che si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, gli accrediti quali ricavi e gli addebiti quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (v. Cass., 29/7/2016, n. 15857; Cass., 30/12/2015, n. 26111; Cass. 24/7/2014, n. 16896).

2.4 Sul punto i giudici di seconde cure si sono diffusamente spesi nel dare conto della inattendibilità delle giustificazioni rese dal contribuente e dell’inconsistenza degli elementi probatori addotti.

2.4 In particolare la CTR con una accurato apparato motivazionale ha spiegato che la versione dei fatti data dal contribuente secondo la quale i versamenti sul conto corrente in contanti o con assegni erano da classificare come una restituzione di un pregresso finanziamento in favore di una società dove il D. era socio ed amministratore, era poco plausibile in quanto non chiari erano gli scopi e le finalità del finanziamento. A destare dubbi e perplessità circa la verosimiglianza dell’operazione contribuivano le anomalie del contratto di mutuo, che vedevano il D. rivestire sostanzialmente la veste di mutuante e mutuatario, la gratuità del prestito e le sospette modalità di estinzione.

2.5 Il motivo di ricorso, formulato come violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La censura contiene giudizi e valutazioni che si contrappongono alli accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3 Il secondo motivo è infondato.

3.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

3.2 Nella specie, come sopra si è dato conto, la motivazione, oltre ad essere presente, è adeguata ed ampiamente esaustiva.

4 In conclusione il ricorso va rigettato.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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