Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2123 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2123 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 18705-2011 proposto da:
BARISON

PAOLA

(C.F.

BRSPLA47C71F132L),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI
88, presso l’avvocato BARBERIS GIORGIO, che la

Data pubblicazione: 31/01/2014

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
TALARICO GIUSEPPE, GRASSELLI GIORGIO, giusta
2013

procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1907

contro

VENETO BANCA S.C.R.L.;

1

- intimata-

Nonché da:
VENETO BANCA S.C.P.A. (C.F. 00208740266), a seguito
di variazione da VENETO BANCA HOLDING SCPA, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

6, presso l’avvocato SZEMERE RICCARDO,
rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAEL NADIA,
giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

BARISON PAOLA;
– intimata –

avverso la sentenza n.

299/2011 della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/12/2013 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito,

per la ricorrente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DA CARPI

l’Avvocato BABERIS

GIORGIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione, rigetto
dell’incidentale.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Venezia ha, in riforma della
sentenza di primo grado, respinto le domande proposte da
Paola Barison contro la Veneto Banca s.c. a r.1., volte
alla condanna al “rimborso” della somma di C 160.000,00,
oltre interessi dalla data della prima insolvenza
dell’emittente in data 30 novembre 2002, somma con la
“Cirio Fin. 6,038% scadenza 30.5.2003”

il 27 maggio

2002.
La corte territoriale ha ritenuto che, sebbene
fossero rimasti inadempiuti gli obblighi gravanti sulla
banca, relativi alle informazioni circa l’inadeguatezza
dell’operazione richiesta ed alla acquisizione
dell’ordine per iscritto, ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento Consob 1 0 luglio 1998, n. 11522, tuttavia
non sia stato provato il nesso causale fra la condotta
della banca ed il danno: ciò in quanto la scheda
finanziaria della cliente indicava l’intenzione di porre
in essere operazioni ad alto rischio, mentre non è stato
dimostrato un tipo di investimento alternativo
corrispondente al grado di rischio prescelto, capace di
procurarle un più adeguato guadagno o comunque una
perdita assai ridimensionata rispetto a quella subita,
tanto più che la situazione finanziaria del gruppo Cirio
non era nota affatto al mercato all’epoca
dell’investimento effettuato dalla Barison.
Propone ricorso la Barison notificato il 16 luglio
2011, fondato su tre motivi.
Resiste la banca con controricorso, proponendo
altresì ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, la ricorrente denuncia
la violazione e la falsa applicazione degli art. 21 e 23
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, degli art. 26, 28,29
r.g. 18705/2011

3

11 cons. e

quale la medesima aveva acquistato titoli obbligazionari

e 61 Reg. Consob n. 11522 del 1998 e degli art. 1337,
1375 e 1710 c.c., per avere la sentenza impugnata
respinto la domanda, senza considerare che i titoli,
come la cliente solo in seguito aveva appreso, erano
stati emessi dalla Cirio Finance Luxembourg s.a. ed
erano privi di

rating,

mentre la banca non le aveva

fornito le informazioni richieste dalle norme predette,
la ritenuta violazione degli obblighi informativi, da
cui non ha fatto derivare la responsabilità della banca,
ritenendo non provato il nesso causale.
Con

il

secondo

motivo,

si

duole

della

insufficiente e contraddittoria motivazione circa la
prova della sussistenza del nesso causale con il danno
patito in seguito all’inadempimento, pur ravvisato,
della banca ai propri obblighi informativi, posto che la
prova del nesso eziologico può darsi anche per
presunzioni e che, nella specie, se è vero che la
Barison nel 2000 aveva sottoscritto la scheda
informativa in cui dava atto della propria alta
propensione al rischio anche azionario, tuttavia nel
2002 essa aveva manifestato l’intenzione di investire in
un titolo obbligazionario sicuro, onde poteva
ragionevolmente presumersi che la ricorrente, ove
avvertita in modo adeguato del grado di rischio
dell’investimento propostole, avrebbe da esso desistito,
così scongiurando il danno della perdita dell’intero
capitale investito.
Con il terzo motivo, essa censura il vizio di
motivazione, per avere la corte d’appello addotto a
fondamento della decisione il “fatto notorio” della non
conoscenza sui mercati nel maggio del 2002 della
situazione di crisi del cosiddetto gruppo Cirio, laddove
nessuna massima di esperienza indica l’assunto, essendo
vero proprio il contrario, dal momento che il default si
verificò nel novembre 2002 e che già dalla primavera del
r.g. 18705/2011

4

e ponendosi, altresì, la sentenza in contraddizione con

2002, come accertato in numerose sentenze relative alle
predette obbligazioni, negli ambienti finanziari le
difficoltà dell’intero gruppo erano note; tenuto conto,
poi, che la stessa sentenza afferma come all’epoca si
conoscesse comunque lo stato di crisi del gruppo.
2. – Con il ricorso incidentale condizionato, la
banca censura la violazione e la falsa applicazione

decisivo, consistente nella qualificazione giuridica
della domanda di

controparte

come risarcitoria,

asserendo che questa, sin dall’udienza fissata per il
tentativo di conciliazione in primo grado, aveva
rinunciato alla domanda di risarcimento del danno e
dichiarato di volersi limitare a chiedere la nullità del
contratto, onde la corte d’appello non avrebbe potuto
accogliere una domanda rinunziata.
3.

– Occorre esaminare dapprima il ricorso

incidentale, logicamente preliminare.
Esso è infondato.
Rientra nella nozione di

error in procedendo,

a

fronte del quale la corte di cassazione ha il poteredovere di procedere all’esame diretto degli atti onde
acquisire gli elementi necessari ai fini della richiesta
pronuncia, anche la dedotta decisione su domanda non
proposta.
Sulla base dell’accertamento diretto sugli atti,
consentito dalla natura del vizio denunziato, nella
specie si rileva che l’attrice nell’atto di citazione
richiese la condanna della banca al “rimborso”
dell’intero importo investito, in ragione
dell’inadempimento della banca ai propri obblighi; nella
memoria di replica, di cui all’abrogato rito societario,
aveva poi “aggiunto” la domanda di nullità del
contratto; domande sempre mantenute sia nell’istanza di
fissazione dell’udienza, sia nella comparsa

r.g. 18705/2011

5

11 co

dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su punto

conclusionale e sia nella comparsa di risposta in grado
d’appello.
Non è incorso in violazione di norma processuale,
dunque, il giudice d’appello, che ha esaminato la
domanda risarcitoria, avendo così inteso quella di
rimborso della somma investita e perduta in conseguenza
all’inadempimento degli obblighi dell’intermediario
4. – I motivi del ricorso, in quanto strettamente
connessi, possono essere congiuntamente esaminati e sono
fondati.
4.1.

La

sentenza

impugnata,

dopo

avere

positivamente accertato l’inadempimento della banca ai
propri obblighi informativi, e specificamente all’art.
29 Regol. Consob n. 11522 del 1998, e dato per sicura la
perdita dell’intero capitale investito, ha poi negato
il nesso causale fra i due eventi.
A

tal fine, la Corte d’appello di Venezia ha

argomentato nel senso che:
a) la scheda finanziaria della cliente indicava
l’intenzione della stessa di realizzare operazioni ad
alto rischio;
b)

la cliente non ha dimostrato un tipo di

investimento alternativo corrispondente al grado di
rischio prescelto, capace di procurarle un più adeguato
guadagno o comunque una perdita assai ridimensionata
rispetto a quella subita;
c) “è notorio che tutte le società del gruppo
erano state interessate dal default e che la situazione
finanziaria del gruppo Cirio non era nota affatto al
mercato all’epoca dell’investimento effettuato dalla
Barison”.
4.2. – I suddetti argomenti utilizzati dalla corte
di merito sono incongrui e contraddittori, sia quanto ai
singoli assunti e sia nel complesso, operando oltretutto
un’indebita commistione tra il piano soggettivo della
r.g. 18705/2011

6

finanziario.

condotta

colposa

di

inadempimento

(dalla

corte

ravvisata) e quello oggettivo del nesso causale (dalla
corte escluso).
La sentenza è tesa a porre in dubbio l’idoneità
della condotta della banca a costituire la causa
efficiente dell’evento dannoso, che comunque sarebbe
sopravvenuto, secondo la corte del merito, in ragione

dell’intenzione della cliente di effettuare investimenti
ad alto rischio: sebbene non espressamente richiamato,
l’argomento rinvia dunque all’art. 1227, primo comma,
c.c. Da ultimo, la sentenza afferma anche che tutte le
società del gruppo erano in crisi, sebbene il mercato
non ne fosse a conoscenza.
4.3. – Giova osservare che la circostanza della
consegna di una scheda informativa, rivelante l’alta
attitudine al rischio finanziario del cliente, due anni
prima dell’ordine di acquisto in esame, non appare
sufficiente ad escludere la responsabilità
dell’intermediario, posto che l’indicazione della
propria elevata attitudine al rischio da parte del
cliente non esonerava comunque la banca dall’adempimento
degli obblighi ulteriori imposti dall’art. 29 Regol.
Consob n. 11522 del 1998, come del resto dalla stessa
sentenza impugnata ritenuto, norma secondo cui
l’investitore dev’essere informato delle

“ragioni per

cui non è opportuno procedere all’esecuzione” delle
operazioni disposte dal cliente quando inadeguate
e, in tal caso, esse possono essere ugualmente
eseguite solo sulla base di un ordine da lui impartito
per scritto.
Né può porsi a carico del cliente l’onere di
provare quale diverso investimento avrebbe potuto
compiere, di pari rischio ma di maggior guadagno, in
quanto l’adempimento ai predetti obblighi ben avrebbe
potuto indurre legittimamente l’investitore non ad

r.g. 18705/2011

7

Il co

s

investimento simile e più redditizio, ma proprio a non
effettuarne alcuno.
In sostanza, la sentenza impugnata non riesce a
fondare in modo convincente il proprio ragionamento,
dato che gli elementi addotti – l’eventuale coerenza del
grado di rischio del titolo con il livello di
propensione ad investimenti della cliente, l’inesistente

remunerativo, ma sicuro – non esoneravano la banca dagli
specifici adempimenti di cui all’art. 29 del Regolamento
Consob del 1998 citato.
4.4. – Quanto alla situazione finanziaria del
«Gruppo Cirio» ed all’epoca in cui essa si manifestò al
mercato, la corte del merito non ha fatto buon governo
del disposto dell’art. 115, secondo comma, c.p.c., alla
stregua del quale il giudice può, senza bisogno di
prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di
fatto che rientrano nella comune esperienza.
Al riguardo, secondo il costante orientamento di
questa Corte, «il fatto notorio, derogando al principio
dispositivo ed a quello del contraddittorio

e

dando

luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti
da esse non vagliati e controllati, dev’essere inteso in
senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado
di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile,
e non quale evento o situazione oggetto della mera
conoscenza del singolo giudice; conseguentemente, per
aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si
tratti di un fatto che si imponga all’osservazione ed
alla percezione della collettività, di modo che questa
possa compiere per suo conto la valutazione critica
necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti
che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto al fini
delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo
luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune
conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è
r.g. 18705/2011

8

prova di un investimento alternativo altrettanto

invocato, o perché appartiene alla cultura media della
collettività, ivi stanziata, o perché le sue
ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la
collettività ne faccia esperienza comune anche in vista
della sua incidenza sull’interesse pubblico che spinge
ciascuno dei componenti della collettività stessa a
conoscerlo»

(così Cass., sez. VI, ord. 6 febbraio 2013,

situazione di crisi economica può formare oggetto del
notorio e condurre all’applicazione dell’art. 115,
secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass., sez. III, 18 aprile
2007, n. 9244 e sez. III, 30 marzo 2005, n. 6735, in
materia di crisi del settore edilizio ed immobiliare).
Nella specie, la corte del merito afferma che non
sussisteva alcun preallarme di

default

della società

emittente nel maggio del 2002, situazione dalla sentenza
impugnata desunta dal notorio ed utilizzata come
ulteriore argomento per escludere il nesso causale fra
la vendita dei titoli e la perdita dell’investimento: in
tal modo, però, non spiega in alcun modo gli elementi da
cui il notorio predetto è tratto (sorgendo piuttosto il
dubbio contrario, attese, come osserva la ricorrente, le
decine di diverse sentenze riguardati i titoli in
questione acquistati nel periodo interessato) e, come
rilevato, operando un indebita commistione di piani.
In materia di investimenti mobiliari, questa Corte
ha già chiarito come adeguata valorizzazione debba
essere attribuita dal giudice alle circostanze
dell’emissione di particolari titoli a rischio (in
materia di obbligazioni «Cirio» e «Parmalat», si veda
Cass., sez. I, 19 ottobre 2012, n. 18039), in coerenza
con gli obblighi informativi posti dall’art. 29 Regol.
Consob.
La corte del merito erroneamente sembra ipotizzare
che,

ai fini del giudizio di inadeguatezza di

un’operazione
r.g. 18705/2011

di

investimento,

9

debba

attribuirsi

n. 2808). È stato, altresì, precisato che anche una

rilievo

esclusivamente

prossimo, di

default

allo

stato,

conclamato o

della società emittente. Al

contrario, il giudice del merito avrebbe dovuto
sottoporre a più congrua valutazione le circostanze
evidenziate dall’investitrice, in ordine al fatto che i
bonds

in questione furono negoziati prima che fossero

immessi sul mercato, nel periodo del

grey market,

in

rating

ufficiale. Tutto ciò, prima di poter

ragionevolmente affermare che rientra nella categoria
del fatto notorio la situazione tranquillizzante del cd.
gruppo societario Cirio il 27 maggio 2002, data
dell’investimento, ossia alla vigilia del

default

del

novembre 2002.
Tali circostanze sono rilevanti non soltanto
perché – e qui la sentenza impugnata le ha correttamente
valutate – si ravvisi la mancata prudenza e diligenza
della banca nella sua condotta di intermediario
professionale, trattandosi di titoli particolarmente
rischiosi o comunque non sicuri, ma pure per valutare se
fosse integrata la prova del nesso tra quel medesimo
inadempimento e la perdita del capitale investito, ove
questa, in presenza dell’agire dell’intermediario nel
pieno rispetto delle norme che la regolano, non si
sarebbe verosimilmente verificata, secondo un criterio
di regolarità causale.
5. – In

conclusione, il ricorso va accolto. La

Corte di appello di Venezia, in diversa composizione,
rivaluterà il materiale istruttorio e giungerà ad una
nuova decisione, tenendo conto delle ragioni che hanno
condotto alla cassazione della sentenza impugnata, in
accoglimento dei motivi proposti. Al giudice di rinvio
spetta la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

r.g. 18705/2011

10

Il co

rel. ftst.
,-\/ i

modo che i titoli erano privi, in quel momento, di

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta
l’incidentale; cassa la sentenza impugnata per quanto di
ragione, e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in
diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3

dicembre 2013.

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