Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2123 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. III, 28/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.QU.I SPA (OMISSIS), ora GEI SPA, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato ANTONANGELI LUIGI,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4413/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

15/10/08, depositata il 30/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1.- Il giorno 25 ottobre 2010 e’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Roma, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, ha respinto la domanda proposta dalla s.p.a. Equi contro la s.p.a. Alitalia, avente ad oggetto il pagamento di Euro 37.489,61 a saldo di inserzioni pubblicitarie pubblicate dall’attrice sul quotidiano “L’opinione della liberta’”. La Corte ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l’esistenza del credito. Equi s.p.a.

propone due motivi di ricorso per cassazione. L’intimata non ha depositato difese.

2. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 2710 e 2711 cod. civ., degli artt. 116, 210 e 232 cod. proc. civ., dell’art. 1901 cod. civ., sul rilievo che la sentenza impugnata ha omesso di valutare come prova non solo la copia autentica delle fatture, ma anche l’estratto autentico delle scritture contabili da essa prodotte; ha altresi’ ritenuto mancanti i presupposti per emettere ordine di esibizione di libri e scritture a carico di Alitalia, senza alcuna motivazione e senza tenere conto del fatto che la convenuta non si e’ presentata a rendere l’interrogatorio formale deferitole. Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 252 e 246 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello disatteso le deposizioni testimoniali con la sola motivazione che non risulta la qualita’ o posizione del teste rispetto alle parti, atta a giustificare le sue affermazioni, laddove l’attendibilita’ di un teste deve essere valutata solo con riguardo al l’oggettivo contenuto delle sue dichiarazioni. Con il terzo motivo lamenta violazione delle norme sul procedimento e omessa o insufficiente motivazione quanto al motivo di appello che investiva la revoca da parte del giudice di primo grado dell’ordinanza con cui era stato ammesso giuramento suppletorio.

3.- Il terzo motivo e’ inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. Manca infatti il quesito di diritto circa le violazioni lamentate ed un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa e’ da ritenere inidonea a giustificare la decisione impugnata (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4646/2008; n. 4719/2008, fra le altre). Tale requisito non si puo’ ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anziche’ su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ. , Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

4.- I primi due motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perche’ connessi – sono in parte fondati. Va disattesa la censura di violazione di legge, quanto al diniego di efficacia probatoria alle fatture prodotte in copia autentica, poiche’ le fatture costituiscono prova del prezzo convenuto, ma non valgono a dimostrare l’avvenuta esecuzione della prestazione di cui si chiede il pagamento. Neppure sussiste omessa motivazione sulla rilevanza delle scritture contabili quali prove del credito, poiche’ la Corte di appello ha specificamente motivato la sua decisione in base al rilievo che i documenti autentici sono stati prodotti per la prima volta in appello e che la copia in carta libera dei medesimi documenti, che si afferma prodotta in primo grado, non risulta acquisita agli atti. Ne’ la ricorrente ha dedotto o dimostrato il contrario.

E’ invece fondata la doglianza relativa all’insufficiente ed illogica motivazione, nella parte in cui la Corte di merito ha disatteso la testimonianza resa a conferma dell’esistenza del credito di Equi s.p.a. e l’istanza della parte di emettere ordine di esibizione delle scritture contabili a carico di Alitalia.

Ed invero, le deposizioni testimoniali possono essere ritenute irrilevanti, con specifica motivazione, se inattendibili o se smentite da ulteriori e piu’ decisive risultanze istruttorie; non a causa dell’omessa specificazione di circostanze che era compito del giudice istruttore accertare, quale quella diretta ad individuare in quali rapporti il teste sia con le parti e per quali ragioni sia a conoscenza dei fatti di causa.

L’omesso accertamento sul punto, nella fase di assunzione della testimonianza, non puo’ essere usato in danno della parte, per disattendere il contenuto della prova da essa fornita.

Va soggiunto che l’onere di esporre i motivi per cui la testimonianza deve essere disattesa deve essere adempiuto con particolare rigore allorche’ la fondatezza della tesi della parte (nella specie, l’avvenuta esecuzione della prestazione di cui si chiede il pagamento) risulti da ulteriori indici presuntivi o elementi di prova, quali nel caso di specie il fatto esposto dalla ricorrente – non smentito dalla controparte – che Alitalia aveva in precedenza pagato una parte del prezzo richiesto per le inserzioni pubblicitarie; che l’estratto autentico delle scritture contabili della ricorrente dava conto dell’operazione (ancorche’ ritenuto formalmente inammissibile perche’ prodotto solo in appello) e che la convenuta non si era presentata a rendere l’interrogatorio formale.

Nelle situazioni dubbie il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove deve essere attuato con onere di motivazione particolarmente diligente ed attento.

4.- Propongo che il ricorso sia accolto, nei limiti di cui sopra, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

La ricorrente non ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, quanto alle censure ritenute infondate. Rileva invece, quanto ai vizi di motivazione sull’efficacia della testimonianza, che il ricorso e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non riporta il preciso tenore delle dichiarazioni testimoniali di cui trattasi, si’ da mettere la Corte di cassazione in condizione di valutare l’adeguatezza della motivazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non essendosi costituita l’intimata non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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