Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21229 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 20/10/2016), n.21229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28546/2013 proposto da:

LEFCO SPA, in persona del suo procuratore l.r.p.t. Dott.

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RAPPAZZO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI

50, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO POZZI, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EUROSECURITIES INV LRD;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4394/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SPADA per delega;

udito l’Avvocato MASSIMO POZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.M.T. nel 1996 convenne in giudizio la Mobiliare Roma S.a.r.l. e la Eurosicurities Investiments Corporetion Ltd esponendo che a partire dal (OMISSIS) aveva consegnato in gestione denaro ed altri valori, di cui voleva ottenere il rendiconto, alle società Finoper e Mobiliare Roma facenti parte del gruppo societario della famiglia L.d.. Nel corso della causa le convenute ammisero che l’attrice aveva conferito il complessivo importo di Lire 1.431.445.000 da impiegarsi nella sottoscrizione di titoli di un’altra società del gruppo, la Compagnie des Partecipations Maritimes. Quindi la società Mobiliare consegnò alla D.M. tre certificati obbligazionari (di Lire 500 milioni ciascuno) emessi dalla Compagnie des Partecipations Maritimes, ed il Tribunale di Roma con sentenza dichiarativa, dichiarò cessata la materia del contendere. Successivamente, non essendo riuscita ad ottenere il pagamento dei predetti certificati, che si era scoperto in realtà appartenere ad una società liberiana, la Carlidia Trading, presentò ricorso per sequestro conservativo sostenendo che le obbligazioni a lei promesse nel (OMISSIS) erano quelle della Compagnie des Partecipations Maritimes, società lussemburghese, e non quelle emesse dalla società liberiana sopra citata. Pertanto, la D.M. ottenuta la cautela con decreto inaudita altera parte lo notificò, sia nei confronti della Eurosicurities Investiments Corporetion Ltd, che alla Mobiliare Roma. Il Tribunale di Roma confermò il sequestro, fissando termine di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito. Entrambe le convenute rimasero contumaci in quest’ultimo giudizio e il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione della Eurosecurities accogliendo la domanda di risarcimento contro la Mobiliare Roma perchè i titoli che aveva consegnato alla D.M. appartenevano ad una società all’epoca inesistente.

2. La decisione è stata confermata dalla Corre d’Appello di Roma, con sentenza n. 4394 del 2 agosto 2013. La Corte ha preliminarmente considerato regolare la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito effettuata presso gli avvocati Rappazzo, confermando per il resto la sentenza del primo giudice.

3. Avverso tale decisione, la Lefco, quale socio unico della estinta Mobiliare Roma Ltd, propone ricorso in Cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso illustrato da memoria D.M.T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni sollevate dalla controricorrente in merito al difetto di legittimazione della Lefco ed alla nullità della procura speciale Questioni esaminabili anche d’ufficio da questa Corte. Infatti la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. S.U. n. 2951/2016).

Pertanto, in merito alla legittimazione passiva della Lefco occorre esaminare quando si è estinta la società Mobiliare Roma. Dagli stessi documenti depositati dalla ricorrente Lefco a sostegno della propria legittimazione (n. 2 Certificato di scioglimento, si certifica che la Società Mobiliare è stata sciolta in data (OMISSIS), e n. 3 Assemblea generale Straordinaria, da cui emerge che la Lefco è socio unico della Mobiliare Roma, chiaramente comprensibili nonostante siano redatti nelle lingue inglese e francese, cfr. Cass. 4416/2011) si evince che la società Mobiliare si è “estinta” in data (OMISSIS), come, del resto, assunto dalla medesima ricorrente per giustificare la propria legittimazione (pag. 2 ricorso).

L’atto di appello della Mobiliare reca la data del 25 marzo 2007 con mandato a margine conferito agli avvocati in pari data. Il mandato che si presume essere stato conferito in pari data (Cass. 12558/2003), è stato reso dalla società già estinta e, come tale, quindi equiparabile a soggetto inesistente. Questo profilo è assorbente e rende inammissibile l’atto di appello con tutte le relative conseguenze.

5. Pertanto, la Corte decidendo sul ricorso proposto da Lefco s.p.a., cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la inammissibilità dell’atto di appello con la conseguente nullità del procedimento e della relativa sentenza di appello. Le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo.

PQM

la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la inammissibilità dell’atto di appello, con la conseguente nullità del procedimento e della sentenza emessa in quel giudizio.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della D.M., sia delle spese del giudizio di appello, sia di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, in Euro 15.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, nonchè in Euro 10.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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