Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21228 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 20/10/2016), n.21228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20832/2013 proposto da:

C.C.M., S.L.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio

dell’avvocato ENZO FOGLIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato

LUISA BACHMANN giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dr. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DANIELE MANCINI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

AVIVA ITALIA SPA;

– intimata –

nonchè da:

AVIVA ITALIA SPA, in persona del suo Procuratore A.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO LOMBARDI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dr. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DANIELE MANCINI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

C.C.M., S.L.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 660/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata 1111/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato RAFFAELE SPERATI per delega;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRAZIANI;

udito l’Avvocato MARIA LETIZIA SPASARI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi,

condanna aggravata alle spese e statuizioni sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C.M. e S.L.P. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, M.F. e la R.A.S. S.p.a. (poi Allianz S.p.a.), rispettivamente l’uno proprietario nonchè conducente e l’altra assicuratrice dell’auto Renault Clio tg. (OMISSIS), per sentir dichiarare il M. responsabile, in tutto o in parte, del sinistro verificatosi in data (OMISSIS) sulla strada statale (OMISSIS), a seguito del quale aveva perso la vita C.M., figlio degli attori e conducente dell’auto VW GolE targata (OMISSIS), e condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e iure ereaitani.

Rappresentavano gli attori che a carico del M. si era svolto un procedimento penale per omicidio colposo conclusosi con decreto di archiviazione e che, alla luce degli accertamenti del perito d’ufficio e della relazione del perito di parte, non poteva escludersi la concorrente responsabilità del M. e, quindi, ritenersi vinta la presunzione di cui all’art. 2054 c.c..

I convenuti si costituivano e, sostenendo che la responsabilità del sinistro in parola fosse da addebitare esclusivamente a C.M., chiedevano il rigetto della domanda. Il M. proponeva altresì, in via riconvenzionale, domanda di condanna degli attori, quali eredi di C.M., e di C.C. anche in proprio, quale proprietario della già indicata VW GolE, al risarcimento dei danni da lui subiti e chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la Commercial Union Italia S.p.a. (poi Aviva Italia S.p.a.) nei cui confronti estendeva la domanda risarcitoria.

La società assicuratrice appena indicata si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda del M., sostenendo la responsabilità esclusiva o concorrente dello stesso in relazione al sinistro in questione.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13486/07, affermava che la responsabilità dell’incidente doveva essere ascritta esclusivamente al adotti, in quanto, in base alle risultanze del rapporto redatto dai C.C. di Lodi e alle ricostruzioni cinemariche dell’ing. V. (perito d’ufficio del P.M. in sede penale) e dell’ing. R., CTU nella causa civile, doveva concludersi che il C. (al quale era stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,87 g/litro) aveva invaso la corsia di pertinenza del M. e che nessuna responsabilità, nemmeno concorrente, era ravvisabile nel comportamento di quest’ultimo, dovendosi escludere, in particolare, la rilevanza causale del non aver tenuto strettamente la destra. Il medesimo Tribunale liquidava, in favore del M., Euro 14.400,00 a titolo di invalidità temporanea, Euro 100.000,00 a titolo di invalidità permanente, Euro 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, Euro 15.650,22 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre rivalutazione e interessi legali, previa detrazione dell’importo già versato in acconto.

Avverso tale decisione C.C.M. e S.L.P. proponevano appello, asserendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la responsabilità esclusiva di C.M., ravvisando essi, invece, la responsabilità almeno concorsuale di M.F..

Aviva Italia S.p.a. proponeva appello incidentale, sostenendo l’applicabilità, nel caso di specie, almeno della presunzione di responsabilità concorsuale di cui all’art. 2054 c.c..

M.F. proponeva, a sua volta, appello incidentale, ritenendo insufficiente la liquidazione dei danni operata in suo favore dal Tribunale.

Si costituiva pure Allianz S.p.a. (già RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., chiedendo il rigetto del gravame proposta dal C. e dalla S. e la conferma integrale della sentenza di primo grado.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 11 febbraio 2013 rigettava gli appelli principale e incidentali proposti, compensava le spese di quel grado tra C.C.M. e S.L.P. e M.F. e Aviva Italia S.p.a. e condannava il C. e la S. alle spese del secondo grado in favore di Allianz S.p.a..

Avverso la sentenza della Corte di merito C.C.M. e S.L.P. hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria.

Hanno resistito con distinti controricorsi Allianz S.p.a., M.F. e Aviva Italia S.p.a.; quest’ultima ha pure proposto ricorso incidentale basato su un unico motivo e si è associata alle difese dei ricorrenti.

A tale ricorso incidentale hanno resistito con distinti controricorsi M.F. e Allianz S.p.a..

Entrambe le società assicuratrici e il M. hanno pure depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta “contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza” impugnata. C.C.M. e S.L.P. si dolgono dell’erronea, immotivata e contraddittoria disapplicazione dell’art. 2054 c.c., nel caso di specie”; sostengono che la Corte territoriale, “stante l’impossibilità di individuare il punto d’urto tra i due veicoli e la dinamica del sinistro, ed anche alla luce delle argomentazioni del CTU”, avrebbe “forzatamente individuato una responsabilità esclusiva, e ciò senza nessuna adeguata e comprovata argomentazione, ma soprattutto senza tenere in nessun modo conto del contegno di guida del M., accertato quale negligente e comunque in violazione delle norme di prudenza del C.d.S.” e lamentano che, in relazione alla ritenuta irrilevanza causale della condotta del M., la sentenza sarebbe argomentata sulla base di mere ipotesi.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce “violazione o falsa applicazione della norma contenuta nell’art. 2054 c.c.”.

I ricorrenti principali sostengono che nel caso in cui non sia possibile individuare con certezza le cause e le condotte che hanno determinato il verificarsi del sinistro stradale, va applicata la presunzione di uguale concorso di colpa per entrambe le parti coinvolte prevista dall’art. 2054 c.c. e che tale presunzione può essere vinta solo dalla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Deducono che, nella specie, il M. non avrebbe fornito alcuna prova liberatoria, ma, anzi, a carico dello stesso sarebbero state rilevate violazioni al codice della strada e condotte imprudenti e negligenti, idonee a configurare una responsabilità del predetto nella causazione del sinistro. Asseriscono che il CTU avrebbe evidenziato che se il M. avesse mantenuto una corretta condotta di guida, non avesse violato il disposto di cui all’art. 143 C.d.S., comma 1, avesse imboccato la curva con prudenza e ad una velocità adeguata e non elevata, così come accertata, l’urto frontale tra le vetture non si sarebbe verificato o non avrebbe avuto conseguenze mortali per C.M.. In particolare, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto condivisibile la decisione del Tribunale di escludere la corresponsabilità del M. e di disattendere la valutazione del CTU R. e del perito V., che hanno segnalato che il M. non viaggiava tenendo rigorosamente la propria destra, sul rilievo che “spetta… esclusivamente al Giudicante il giudizio circa la rilevanza giuridica dell’informazione fornita dai consulenti”. Deducono i ricorrenti che se è pur vero che il Giudice è peritus peritorum, è altrettanto vero che le conclusioni di due consulenti non possono essere valutate sic et simpliciter dal Giudice, in assenza di ogni motivazione, in difetto di qualsiasi diverso elemento di prova e con la mera espressione “circostanza che il Giudice non ritiene sufficientemente accertata”.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e violazione c/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Assume Aviva Italia S.p.a. che la Corte di appello, trattandosi di scontro tra veicoli, era tenuta a verificare se nella fattispecie dovesse o meno farsi ricorso alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c., avendo la predetta società avanzato espressamente in via subordinata domanda in tal senso; la Corte territoriale avrebbe invece omesso di pronunciarsi su tale domanda e, affermando la responsabilità esclusiva del C. nella causazione del sinistro, sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2054 c.c..

4. I motivi del ricorso principale e di quello incidentale, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini appresso precisati.

4.1. Va anzitutto osservato che la sentenza impugnata è stata depositata in data 11 febbraio 2013 e, pertanto, in relazione ai denunciati vizi motivazionali, risulta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, hanno affermato che la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Nè ha più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione (Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300; v. anche Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928). Deve pertanto concludersi che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. 4/04/2014, n. 7983).

4.2. Questa Corte ha costantemente affermato che la presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro (v. ex plurimis, Cass., ord., 12/04/2011, n. 8409). Ne consegue che l’accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei due conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico. Sotto altro profilo, deve poi rilevarsi che anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente. E, quindi, deve ribadirsi che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se questo ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. 4/11/2014, n. 23431).

Nella specie deve ritenersi che la Corte di merito abbia implicitamente rigettato la domanda subordinata volta all’applicazione del concorso di colpa ex art. 2054 c.c., sicchè non sussiste la lamentata violazione ex art. 112 c.p.c.. Tuttavia la predetta Corte, nell’escludere la corresponsabilità del M., e, quindi, nel ritenere, in sostanza, superata la presunzione di corresponsabilità posta dall’art. 2054 c.c., comma 2, pur dando atto che il predetto procedeva non tenendo rigorosamente la propria destra, ha negato ogni incidenza causale di tale condotta nella determinazione del sinistro, fornendo però al riguardo una motivazione fondata su mere ipotesi e talmente apodittica da risultare del tutto apparente e sostanzialmente mancante.

5. I ricorsi devono essere, pertanto, entrambi accolti per quanto di ragione, come sopra precisato; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte, pronunciando sui ricorsi, li accoglie entrambi per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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