Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21228 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.13/09/2017),  n. 21228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27326-2013 proposto da:

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE DELLE PROVINCIE 11A B/23, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

D’AMICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ELVIRA DI MEZZO;

– ricorrente –

contro

ATER PROVINCIA DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 323/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata 1’11/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma (ATER) impugnava l’avviso di accertamento dell’imposta ICI per l’anno 2003, notificato dal Comune di Guidonia Montecelio. La CTP di Roma accoglieva il ricorso. La sentenza veniva appellata dal Comune di Guidonia Montecelio innanzi alla CTR del Lazio che accoglieva il gravame compensando le spese di lite. La CTR sosteneva che la questione era stata risolta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3512 del 2012 proprio tra le stesse parti, su analoga vertenza relativa agli anni 1996-1999, concludendo che l’ATER doveva essere condannata a pagare l’ICI per l’anno in contestazione ma non le connesse sanzioni, essendo evidente che l’Ente aveva agito in piena buona fede.

Il Comune di Guidonia Montecelio propone ricorso per la cassazione della sentenza svolgendo un solo motivo. L’ATER non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 e della L. n. 202 del 2000, art. 10 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”. Il comune ricorrente si duole del fatto che i giudici di appello abbiano erroneamente ritenuto che l’ATER non debba essere condannata a pagare le connesse sanzioni, affermando: “essendo evidente che l’Ente aveva agito in buona fede”, atteso che il richiamo alla presunta buona fede è sotto un primo profilo assolutamente inconferente, tenuto conto che le norme che escludono l’applicabilità delle sanzioni non fanno riferimento alla “buona fede”, ma all’assenza di colpa – obiettiva incertezza – forza maggiore. Parte ricorrente esclude che nella specie, in ragione dell’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, non appare ravvisabile una situazione di incertezza normativa.

2.1. Il motivo è fondato.

Il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni sussiste quando la disciplina normativa si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente (Cass. n. 22890 del 2006; Cass. n. 7502 del 2009; Cass. n. 3512 del 2012).

Orbene, per quanto concerne la pretesa obiettiva incertezza della normativa in materia di ICI in relazione al diritto di superficie delle aree da destinare ad edilizia popolare ed economica, va osservato che in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’incertezza normativa obiettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della stessa norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione. Tale attività interpretativa, volta a chiarire il significato della disposizione tributaria, non è, tuttavia, riferibile ad un generico contribuente, nè ai soggetti capaci di un’interpretazione qualificata e tanto meno all’Ufficio finanziario, bensì esclusivamente al giudice, in quanto rappresenta l’unico soggetto dell’ordinamento investito del potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione normativa (cfr. n. 24670 del 2007). Pertanto, secondo l’indiscusso indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, può ritenersi che una norma abbia un significato oggettivamente incerto, quando l’interpretazione che di essa abbia dato la giurisprudenza non sia appagante, in termine di certezza, poichè oscillante tra risultati ermeneutici differenti e non univoci.

Con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che in ordine al significato da attribuirsi alle norme (L. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3) in materia di assoggettabilità ad ICI dei suoli comunali concessi in superficie ad aziende o istituti, per la realizzazione di immobili di edilizia economica e popolare, si è formato un indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 6809/99, 7273/09,10137/00, 18062/02, 19246/03), in punto di determinazione dei presupposti di applicabilità del tributo ed individuazione dei soggetti passivi, in epoca contestuale e ben precedente all’annualità di imposta in discussione (anno 2003).

Ne discende, dunque, che la normativa in parola non poteva considerarsi oggettivamente incerta, nel senso suindicato, ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6.

3. Consegue da quanto sopra l’accoglimento del ricorso, e la cassazione della sentenza impugnata e, ricorrendone i presupposti, decidendo nel merito va rigettato il ricorso introduttivo proposto dall’Azienda ATER. Tenuto conto dell’andamento della lite nei gradi di merito, si compensano le spese di lite dei precedenti giudizi, mentre la parte soccombente va condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla parte contribuente, compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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