Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21228 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 02/10/2020), n.21228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13489-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI, 9, presso lo studio dell’avvocato BRUNELLA CAIAZZA, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2573/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 Con sentenza nr. 2573/5/17, depositata in data 19.12.2017, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza nr. 294/2/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia che aveva accolto il ricorso proposto contro l’avviso di liquidazione 2012 emesso nei confronti di A.S. conseguente alla revoca dell’aliquota agevolata al 4% in relazione all’atto di vendita dell’Antica Villa di San Felice srl.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo; la contribuente si è costituita depositando controricorso.

3. Fissata adunanza in Camera di Consiglio non partecipata, a seguito di presentazione da parte della ricorrente dell’istanza di sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 10, il Collegio con ordinanza assunta in data 27.3.2019 ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. In data 17 settembre 2019 è pervenuta istanza dell’Avvocato dello Stato di estinzione del giudizio per essersi il contribuente avvalso procedura di definizione della controversia D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto. In allegato alla richiesta vi è nota dell’Agenzia delle Direzione Provinciale di Pistoia che conferma che il contribuente ha presentato la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, ed ha provveduto al pagamento perfezionando in tal modo la procedura.

1.1. Alla luce di tale circostanza va quindi dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere.

2. Le spese vanno compensate tra le parti trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica de la definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

– Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

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