Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21227 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 20/10/2016), n.21227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Liliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12113/2013 proposto da:

D.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PANICO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, R.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 306/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

MARANO DI NAPOLI, depositata il 29/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/3/2012 il Tribunale di Napoli ha respinto il gravame interposto dal sig. D.F.G. in relazione alla pronunzia G. di P. Marano, di parziale accoglimento – stante il ravvisato paritario concorso di colpa – della domanda proposta nei confronti del sig. R.E. e della società Fondiaria-Sai s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) sulla (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il D.F. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 2054 c.c., artt. 148 e 149 C.d.S., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto non superata “la presunzione di eguale concorso di colpa in ragione dell’erronea valutazione delle emergenze processuali, e in particolare delle dichiarazioni dei testi D., O., P. e S..

Con il 2 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 2043, 2054, 2056, 1223 e 1226 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell’appello non abbia considerato la “perizia estimo-tecnica”, e “non preventivo dei lavori”, depositato “fin dalla costituzione in giudizio.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1223, 1224, 1282, 2043 e 2056 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente computato gli interessi, non applicandoli sul “capitale puro, e cioè “sull’importo di Euro 2.065,83 e per esso sull’importo di Euro 1.032,91 devalutato al momento dell’illecito, ossia al 28.03.1999, e rivalutato fino alla data del deposito della sentenza (che in questo caso dovrà essere quella di rinvio) che rappresenta il momento della conversione dell’originario debito di valore in quello di valuta.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 18, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente omesso di liquidare l’I.V.A., che va riconosciuta e liquidata “indipendentemente dalla previa richiesta della parte istante.

Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1282, 2043 e 2056 c.c., “nullità della pronunzia per violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia omesso di pronunziare sulle spese di C.T.U..

Con il 6 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole che il giudice dell’appello non abbia compensato tra le parti le spese di lite.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il medesimo fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’atto di citazione a comparire innanzi all’Ufficio gel Giudice di Pace di Marano di Napoli al sig. R.E. nonchè alla soc. Fondiaria Sai Ass.ni spa”, alla “domanda riconvenzionale” spiegata dal R., alla “escussione dei testi”, alla sentenza del giudice di prime cure”, all’atto di appello, a “tutto il materiale probatorio acquisito al processo di primo grado”, alla “diversa dinamica del sinistro illustrata nell’atto di citazione”, all’istruttoria esperita”, alle dichiarazioni dei testi D., O., P. e S., alla “perizia estimo-tecnica”, alla “consulenza tecnica di parte”; al “motivo d’impugnazione nel suo complesso”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Con particolare riferimento al 3 motivo deve osservarsi che come questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo, in materia di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell’importo liquidato in relazione all’epoca dell’illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo un danno da ritardo non e normalmente configurabile v. Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 12/02/2010, n. 3355; Cass., 24/10/2007, n. 22347).

Ne consegue, da un canto, che gli interessi c.d. compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso, l’inconfigurabilità di alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, sia perchè il danno da ritardo che con tale modalità liquidatoria viene indennizzato non necessariamente esiste, sia perchè esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (v. Cass., 25/8/2003, n. 12452. E già Cass., 30/1/1987, n. 907).

Nei debiti di valore i cd. interessi compensativi costituiscono dunque mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca dell’evento (v. Cass., 12/2/2010, n. 3355; Cass., 24/10/2007, n. 22347).

Si è altresì precisato che la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all’impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un’utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione.

Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito (v. Cass., 29/5/2012, n. 8551; Cass., 28/4/2010, n. 10193).

Non è al medesimo viceversa inibito il riconoscimento di interessi, anche al tasso legale, su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma inizialmente non era di siffatta entità e che solo progressivamente si è adeguata al risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (v. Cass., 26/2/2004, n. 3871. E, conformemente, Cass., 26/10/2004, n. 20742; Cass., 17/5/2005, n. 10354; Cass., 24/5/2007, n. 12162; Cass., 20/4/2007, n. 9515).

La sussistenza di un danno di tale tipo dipende, in definitiva, dal raffronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma (rivalutata) riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui quest’ultimo disporrebbe se, ove tempestivamente soddisfatto, avesse utilizzato l’importo allora dovutogli secondo le forme che, in base alla comune esperienza, possono dirsi ordinarie. Con la conseguenza che solo se la seconda somma è maggiore della prima può ravvisarsi un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi (v. Cass., 12/2/2010, n. 3355; Cass., 24/10/2007, n. 22347).

Orbene, nella specie la liquidazione è stata fatta dal giudice di 1 grado all’attualità, espressamente e specificamente negandosi gli interessi alla stregua dei consolidati principi e citando espressamente Cass. 11021 del 1999; nell’appello è stata fatta una generica impugnazione sul punto, evocandosi le S.U. del 1995 (analogamente a quello che è poi divenuto il motivo di ricorso per cassazione), e non è stato in particolare mossa censura in ordine alla reddività del denaro, tra evento lesivo e liquidazione, superiore al tasso di rivalutazione monetaria (come specificamente richiesto da Cass. n. 22347 del 2007).

A tale stregua, il danno da lucro cessante per ritardo sussiste solo se l’utilizzazione dell’importo tempestivamente corrisposto sarebbe stato maggiore della somma rivalutata all’attualità al momento della liquidazione del danno, laddove in ogni altro caso tale danno va escluso.

Nè il giudice deve motivare sul punto allorquando, come nella specie, non sia stato espressamente sollecitato mediante l’allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (anche, mediante interessi compensativi, una delle modalità al riguardo utilizzabili), in quanto il suo silenzio significa che non vi è danno da ritardo.

Senza sottacersi che la ratio decidendi secondo cui “il supremo consesso ha sì sancito la necessità che in sede di liquidazione del credito risarcitorio il giudice debba tener conto altresì del danno da ritardato pagamento, ma non ha certo individuato nel riconoscimento degli interessi secondo le modalità indicate l’unico strumento a disposizione del giudicante. Per tale motivo, la doglianza dell’appellante è erroneamente formulata: non può dolersi, invero, del mancato uso di solo uno dei tanti strumenti di liquidazione del giudice” non risulta invero idoneamente censurata dall’odierno ricorrente.

Nè può del pari sottacersi, con particolare riferimento al 5 motivo, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701), come viceversa prospettato dall’odierno ricorrente.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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