Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21227 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 14/10/2011), n.21227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.P. e G.S., quali eredi dell’ing.

G.M., elettivamente domiciliati in Roma, alla Via

Leonida Bissolati n. 78, presso l’avv. Spinelli Giordano Tommaso, con

gli avv. Vittorio Lagani e Nicola Saccone del foro di Napoli, che li

rappresentano e difendono, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del sindaco p.t. R.I.R.,

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via A. Catalani n. 26, nello

studio dell’avv. D’Annibale Enrico, con l’avv. Enrico Barone, che

rappresenta e difende l’ente locale, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2227/2004 del

20 maggio – 1 luglio 2004;

Udita all’udienza del 21 giugno 2 011 la relazione del cons. Dott.

Forte Fabrizio e sentito gli avv.ti Saccone e Lagani, per i

ricorrenti e il P.G. Dott. Ignazio Patrone, che conclude per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città del 20 novembre 2001, che aveva riconosciuto il diritto dell’ing. G. M., deceduto nel corso del processo e dante causa degli appellati P. e G.S., a ottenere l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. per avere svolto le funzioni di ingegnere capo nell’appalto per le opere infrastrutturali realizzate per i mondiali di calcio del 1990 in Napoli in favore del locale comune. La stessa Corte, in parziale riforma della decisione del tribunale ha ridotto l’indennizzo liquidato, parametrando il dovuto sulla somma spettante al tecnico quale compenso per la sua attività in base alla tariffa professionale (L. 2 marzo 1949, n. 143), escludendo la maggiorazione riconosciuta dal tribunale del 15%, per la natura di somma urgenza dei lavori eseguiti, e affermando l’obbligo dell’ente locale di corrispondere la rivalutazione, con gli interessi maturati sulla somma rivalutata anno per anno.

La Corte ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione ed ha escluso l’applicazione ratione temporis della L. n. 144 del 1989, art. 23 negando l’esistenza di un’azione tipica del professionista nei confronti del funzionario responsabile dell’incarico da lui espletato per la nullità del contratto da difetto di forma scritta già rilevata definitivamente in primo grado.

Pur riaffermando che l’indennizzo doveva corrispondere “all’arricchimento del comune per l’utilità ricevuta dall’espletamento dell’incarico professionale conferito” (pag. 7 sentenza d’appello), la Corte ha accolto il gravame dell’ente locale in ordine alla inapplicabilità della maggiorazione prevista per la “somma urgenza” dei lavori, non riconoscibile se non in via convenzionale e nel caso neppure prevista nelle delibere di incarico rimaste atti interni della P.A. arricchita dalla prestazione professionale. L’indennizzo è stato quindi ridotto del 15% del suo ammontare e il residuo dovuto è stato rideterminato in Euro 146.620,71, che il comune è stato condannato a pagare ai due aventi causa del G. con la rivalutazione e gli interessi da computare come già detto, confermandosi nel resto la sentenza del tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza del 1 luglio 2004 hanno proposto ricorso notificato il 20 settembre 2005, P. e S. G. nella qualità di eredi di G.M. con quattro motivi e il Comune di Napoli si è difeso con controricorso notificato il 10 novembre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza di merito perchè la negazione della natura di “somma urgenza” dei lavori per i quali l’ing. G.M. svolse la sua attività professionale viola non solo l’art. 116 c.p.c., non valutando correttamente le prove emerse dall’istruttoria espletata ma anche il D.L. n. 2 del 1987 convertito nella L. 6 marzo 1987, n. 65 del D.L. 4 novembre 1988, n. 465 e del D.L. 1 aprile 1989, n. 121, art. 1 convertito in L. 29 maggio 1989, n. 205 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per essere i lavori per legge di tale natura. Il secondo motivo, strettamente connesso al primo, deduce violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione sul punto della sentenza che denega la somma urgenza delle opere per le quali il G. svolse le funzioni di ingegnere capo.

Dal contesto normativo che precede si ricava con certezza la natura di “somma urgenza” di tutte le opere previste per i campionati del mondo di calcio del 1990 nelle varie città d’Italia tra le quali anche quelle per le quali fu dato l’incarico di ingegnere capo all’ing. G..

In particolare l’art. 1, punto 3, della legge per i mondiali 90 (L. 29 maggio 1989, n. 205) espressamente qualifica le opere oggetto dei lavori per cui è causa “di somma urgenza”, e quindi non poteva negarsi la maggiorazione del compenso del 15% rifiutata nel merito, senza violare tali norme.

Il richiamo nelle delibere comunali relative ai lavori alle leggi sui mondiali sopra citate conferma la natura urgente delle opere cui si riferisce la prestazione professionale da compensare con l’indennizzo domandato.

Si è omessa la valutazione di tali delibere che documentano la natura urgente dei lavori eseguiti in termini brevissimi, per doversi le opere utilizzare nel maggio 1990, essendosi l’incarico informale per le prestazioni professionali avuto tra l’estate del 1988 e la primavera del 1989.

La stessa relazione del c.t.u. evidenzia le ragioni della maggiore complessità del lavoro dell’ing. G. connessa a tale urgenza definendo questa ultima come “non comune” in rapporto ai tempi di esecuzione dei lavori.

A tali fatti e prove documentali, con rilievo specifico per il compenso da erogare all’ing. G., nessun rilievo ha dato la sentenza impugnata che per tale carente motivazione deve essere cassata.

1.2. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, attinenti all’ammontare della decurtazione operata, si lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2041 c.c. in rapporto alla L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 2 relativa alla tariffa professionale degli ingegneri, in rapporto all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte d’appello ha erroneamente affermato la necessità di un contratto per il riconoscimento della maggiorazione di compenso prevista in tariffa per i lavori di somma urgenza, riconosciuti nel caso come tali con legge.

La natura dell’azione di ingiustificato arricchimento di per sè esclude una fonte contrattuale del pagamento dei compensi, dovendosi parametrare comunque il dovuto a titolo di indennizzo in base alla tariffa professionale di cui alla L. n. 143 del 1949, per cui è contraddittorio, denegato il contratto di incarico professionale, stabilire la necessità di questo per dar luogo al pagamento della maggiorazione.

Ad avviso dei ricorrenti, è errato il calcolo della percentuale detratta dalla Corte d’appello ai sensi della disconosciuta maggiorazione che doveva rapportarsi, come calcolata dal c.t.u., ad ogni singolo lotto dei lavori ed invece è stata determinata forfetariamente in una percentuale dell’intero indennizzo determinato in primo grado in danno del professionista.

Il comune controricorrente chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.

2. Preliminare sul piano logico è il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la disapplicazione della tariffa professionale per la determinazione, in base alle prove in concreto valutate, dell’indennizzo spettante all’ing. G. per la sua prestazione professionale di ingegnere capo nei lavori per cui è causa, senza tenere conto della natura di questi ultimi “di somma urgenza”.

La sentenza impugnata nega tale ulteriore compenso affermando che esso può riconoscersi solo in un rapporto professionale che abbia la sua fonte in un contratto e che non può avere rilievo in sede di azione di indebito arricchimento. Tale ratio decidendi è da condividersi per la particolare causa petendi dell’azione ai sensi dell’art. 2041 c.c. in concreto riconosciuta proponibile nella fattispecie in mancanza di un contratto scritto conferitivo dell’incarico, necessaria fonte del diritto alla maggiorazione di compenso connessa alla somma urgenza delle opere realizzate, che per la tariffa è facoltativa e derogabile dalle parti (L. n. 143 del 1949, art. 2, u.c.).

L’indennizzo chiesto presuppone con il riconoscimento dell’utilità della prestazione ricevuta, che nel caso non si contesta vi sia stato, anche l’arricchimento dell’ente, conseguente ad una diminuzione patrimoniale del soggetto che ha fornito la prestazione, di cui deve esservi prova almeno presunta, dovendosi determinare il dovuto nella minor somma tra le due come sopra individuate e determinate.

Deve quindi negarsi l’indennità in caso di assenza di diminuzione patrimoniale di chi svolge la prestazione in favore dell’arricchito da essa.

Per le opere di “somma urgenza” non risulta provata dagli interessati, la ulteriore perdita patrimoniale che avrebbe subito il professionista per la natura dei lavori.

Tale circostanza assume rilievo determinante proprio in quanto si è riconosciuto l’indennizzo per la percentuale del 30% di spese forfettizzate erogate dall’ing. G., per le quali la perdita da lui presuntivamente subita è stata indennizzata.

In quanto i compensi professionali sono stati determinati a percentuale del corrispettivo dei lavori, la cui entità in sede arbitrale si è riconosciuta molto maggiore di quella originariamente prevista nella delibera conferitiva dell’incarico, al professionista l’indennizzo deve corrispondersi senza poter considerare la speciale natura urgente dei lavori, in mancanza di prova che la stessa abbia determinato per lui una maggiore perdita di quella in concreto indennizzata.

In sostanza non possono indennizzarsi prestazioni professionali di cui non siano provati i maggiori esborsi necessari ad eseguirle concorrenti a determinare la “diminuzione patrimoniale” da comparare all’arricchimento dell’ente locale riconosciuto espressamente o implicitamente da questo, entro i cui limiti va corrisposta l’indennità da liquidare nella minor somma tra perdita subita dal danneggiato e utilità ricavata dall’ente locale (art. 2041 c.c. e, sulla natura dell’indennizzo nella fattispecie, cfr. di recente Cass. 28 dicembre 2010 n. 26202, 22 aprile 2010 n. 9642, 18 novembre 2008 n. 27406 e 27 marzo 2008 n. 7966). In mancanza di contratto, l’ingiustificato arricchimento parametrato alle tariffe professionali comprende il compenso da calcolare in rapporto a tali tariffe, ma senza le maggiorazioni facoltative, che non derivino da una incremento di perdite o diminuzioni patrimoniali per il professionista, di cui lo stesso deve dare prova per poter essere indennizzato ai sensi dell’art. 2041 c.c. Nel caso di specie, anche a riconoscere la natura di somma urgenza dei lavori per i quali il professionista ha svolto la sua prestazione professionale di ingegnere capo in accoglimento eventuale dei primi due motivi di ricorso, deve certamente rigettarsi il terzo motivo sull’applicabilità della tariffa, in ordine a tali tipi di prestazioni, come parametro per determinare l’indennizzo da arricchimento dell’ente locale in assenza della prova anche presuntiva della diminuzione patrimoniale ulteriore, che la natura delle opere eseguite ha determinato per il professionista, così come accaduto invece per le spese forfetarie.

In difetto di detta prova che incontestatamente non vi è stata e in assenza di contratto, non può pretendersi la maggiorazione facoltativa del compenso connessa alla somma urgenza dei lavori, dovuta soltanto se conseguente ad un accordo tra le parti e ad un incarico contrattualmente conferito e regolarmente iscritto a bilancio anche per tale maggiorazione (Cass. 3 settembre 2010 n. 19037, che richiama peraltro il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 91, comma 3 inapplicabile alla fattispecie concreta).

In quanto non è in concreto dimostrata la diminuzione patrimoniale ulteriore del professionista per la natura di somma urgenza dei lavori per i quali si è svolta la prestazione professionale, esattamente nessun indennizzo per tale maggiorazione si è riconosciuto e quindi il terzo motivo di ricorso non può che rigettarsi, con assorbimento dei primi due sulla natura delle opere per cui si è svolta la prestazione professionale da indennizzare.

3. In ordine al quarto motivo che denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. e della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere errato la Corte d’appello nel determinare la maggiorazione non dovuta nel 15% dell’intero compenso riconosciuto come indennizzo, lo stesso appare fondato e da accogliere. La Corte si è incontestatamente discostata dalle conclusioni del c.t.u. che ha precisamente calcolato l’ammontare della maggiorazione per somma urgenza da corrispondere al G., nella somma di Euro 96.654,17, pari a L. 187.148.570, assai minore di quella calcolata dalla sentenza impugnata che è quindi pervenuta ad una liquidazione dell’indennizzo inferiore a quello dovuto.

Il motivo di ricorso lamenta un difetto di motivazione collegato alle conclusioni del c.t.u. riportate in esso e non contestate da controparte delle quali la Corte di merito non ha tenuto conto ed è quindi certamente ammissibile, Esso è anche fondato dando prova dell’incidenza che l’omessa valutazione della relazione del c.t.u. ha avuto nel caso concreto, per cui è necessario cassare la sentenza.

In rapporto alle denunciate carenze motivazionali anteriormente al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 che le ha qualificate violazioni di legge, non si può ratione temporis decidere la causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e la stessa deve rimettersi alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perchè provveda anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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