Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21227 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 02/10/2020), n.21227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2722-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PRO LOCO DI VALFENERA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. CARO 62, presso

lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANLUCA CALZAVARA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1425/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 Con sentenza nr. 1425/7/17, depositata in data 17/10/2017, la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate relativo all’avviso di accertamento per tributi Iva, Irpef, Irap e Ires 2006 avverso la sentenza n. 165/2/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Asti che aveva accolto il ricorso proposto dalla Pro Loco di Valfenera. La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo assorbente ad ogni altra questione il fatto che non potesse trovare applicazione il raddoppio dei termini per l’accertamento, anche alla luce dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, in caso di omessa presentazione della denuncia penale oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo; la contribuente si è costituita depositando controricorso e ricorso incidentale per quattro motivi

3 Fissata adunanza in Camera di Consiglio non partecipata, a seguito di presentazione da parte della ricorrente dell’istanza di sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 10, il

Collegio con ordinanza assunta in data 16.1.2019 ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 In data 23 ottobre 2019 è pervenuta istanza dell’Avvocato dello Stato di estinzione del giudizio per essersi il contribuente avvalso della procedura di definizione della controversia D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto. In allegato alla richiesta vi è nota dell’Agenzia delle Direzione Provinciale di Asti che conferma che il contribuente ha presentato la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6 ed ha provveduto al pagamento perfezionando in tal modo la procedura.

1.1 Alla luce di tale circostanza va, quindi, dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere.

2 Le spese vanno compensate tra le parti trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

PQM

La Corte;

dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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