Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21226 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 09/08/2019), n.21226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4360/2014 proposto da:

G.B., G.E., G.M.C.,

G.T., elettivamente domiciliati in Roma Via Federico

Confalonieri 5 presso lo studio dell’avvocato Di Mattia Salvatore

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bergamin Emma,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune Bassano Del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Avezzana 51 presso lo studio

dell’avvocato Giordani Laura che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Dal Prà Sergio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 197/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/04/2019 da PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 197/2013 pubblicata il 31-1-2013 la Corte d’appello di Venezia, pronunciando quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 11919 del 2009, in accoglimento dell’appello promosso dal Comune di Bassano del Grappa, respingeva le domande degli attori appellati G.M.C., G.T., G.E. e G.B. e condannava dette ultime parti al pagamento delle spese di lite di tutte le fasi di giudizio e di tutte le spese delle consulenze tecniche d’ufficio. La Corte territoriale disponeva l’espletamento di CTU diretta ad accertare la natura edificabile o meno dei terreni in questione, da individuarsi in base alla destinazione attribuita all’area dei G. dal piano regolatore generale (di seguito PRG) e dalle eventuali varianti – se esistenti – apportate in sede di “zonizzazione del territorio” da strumenti urbanistici generali, senza considerare i piani con efficacia di strumento attuativo di terzo livello. All’esito dell’indagine peritale la Corte d’appello affermava la natura non edificabile dei terreni in base alle previsioni del PRG, essendo la destinazione urbanistica quella di verde pubblico di servizio alla residenza, con una potenzialità di edificazione di servizio al verde di 0,07 mc/mq.

2. Avverso la citata sentenza G.M.C., G.T., G.E. e G.B. propongono ricorso affidato a due motivi, resistito con controricorso dal Comune di Bassano del Grappa.

3. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 383 c.p.c., comma 1 e art. 384 c.p.c., commi 2 e 3). Ad avviso dei ricorrenti la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 11919 del 2009. Assumono che la natura edificabile delle aree espropriate derivi dal fatto che le stesse ricadono in zona B e più precisamente B3 e sostengono che anche solo detta constatazione sia sufficiente a determinare l’edificabilità. Secondo i ricorrenti l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello è consistito nel confondere il verde urbano, a servizio dell’intera collettività ed indicato come ZTO F in sede di zonizzazione, con il verde pubblico, che non è una zonizzazione della ZTO F, ma uno standard a servizio della residenza. Le aree erano state invece deputate dal PRG a svolgere la funzione di standard primari a servizio e soddisfacimento della residenza prevista nella adiacente e collegata superficie fondiaria, mediante previsione della realizzazione di un unico piano particolareggiato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 42 e 117 Cost. – art. 1 prot. Cedu e alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 181-2011).

Deducono che la quantificazione dell’indennità avrebbe dovuto riferirsi al valore venale del bene, considerate tutte le caratteristiche del suolo. Invece la Corte territoriale ha fatto riferimento alla consulenza espletata nel 2002 nel giudizio d’appello, ma la maggior parte dei valori ivi considerati era stata determinata con riferimento ai VAM, ossia secondo parametri dichiarati incostituzionali. Richiamano le risultanze della CTU acquisita nel giudizio d’appello il 17-6-2000, in base alla quale era stato determinato in Lire 198.763/mq il valore di mercato dell’area da urbanizzare.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. La sentenza n. 11919 del 2009 di questa Corte, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso proposto dai G., ha affermato, in conformità al costante orientamento di legittimità sul tema, che l’indagine in ordine alla sussistenza del requisito dell’edificabilità legale di un’area (nella specie quella dei G.) dovesse essere effettuata “tenendo conto della destinazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale o dal piano di fabbricazione, nonchè dalle varianti apportate in sede di “zonizzazione” del territorio da strumenti urbanistici generali, e non anche da quelli che rivestono, riguardo alla destinazione impressa all’area dai piani sopra menzionati, la efficacia di strumento attuativo di terzo livello, nel cui ambito le norme che ripartiscono costruzioni e spazi liberi nei fondi da espropriare non hanno funzione di variante del piano regolatore generale, poichè mancano della generalità ed astrattezza proprie delle disposizioni conformative della proprietà privata, ma restano interne al programma di edificazione mediante esproprio. Da ciò discende dunque che la decisione adottata con un piano per l’edilizia economica e popolare di concentrare su alcuni fondi la realizzazione di cubature maggiori rispetto a quelle mediamente previste dal piano regolatore utilizzando fondi limitrofi (come nel caso in esame) per servizi ed infrastrutture diverse dai fabbricati ad uso abitativo costituisce momento attuativo ed esecutivo del piano regolatore generale attraverso il piano particolareggiato e non implica un mutamento delle possibilità edificatorie suscettibile di vita autonoma rispetto all’originario progetto espropriativo”.

E’ stata quindi demandata al giudice del rinvio una nuova delibazione in ordine alla natura edificabile o meno dei terreni in questione e alla conseguente determinazione dell’indennizzo, tenendo conto, a tale scopo, della destinazione attribuita all’area dei G. dal piano regolatore generale e dalle eventuali varianti – se esistenti – apportate in sede di “zonizzazione del territorio” da strumenti urbanistici generali ed escludendo, invece, la rilevanza dei piani che rivestono, rispetto alle destinazioni impresse alle dette aree dai piani di carattere generale, l’efficacia di strumento attuativo di terzo livello.

3.2. La Corte territoriale, quale giudice di rinvio, all’esito di espletamento di C.T.U., ha compiuto l’indagine demandata facendo corretta applicazione del suesposto principio di diritto. Occorre precisare che gli attori, attuali ricorrenti, avevano agito per ottenere la corresponsione di un conguaglio, con riferimento alla cessione volontaria di un appezzamento di terreno di mq. 5.518 intervenuta in data 15.6.1984, per il quale era stato concordato un prezzo minimo provvisorio di Lire 19.200 al mq., salvo conguaglio, prezzo che era stato poi determinato nella definitiva misura di Lire 27.500 al mq., ritenuta inadeguata dagli attori, e del quale era stato sollecitato l’adeguamento sulla base dei valori di mercato, assumendo gli attori che dovesse farsi riferimento alla natura edificabile del terreno, esclusa, invece, dalla Corte territoriale.

Il giudice del rinvio ha accertato, con motivazione adeguata e in conformità alle conclusioni della relazione peritale, che l’area oggetto di causa fosse destinata a verde pubblico con previsione generale del P.R.G. del Comune di Bassano del Grappa vigente alla data del 15-6-1984. La Corte d’appello ha precisato, anche confutando in dettaglio le osservazioni critiche del consulente di parte degli attuali ricorrenti, che il P.R.G. aveva previsto una zonizzazione di dettaglio o micro-zonizzazione, distinguendo le zone a destinazione neo-costruttiva da quelle integranti standard generali di P.R.G., ricadendo in queste ultime l’area dei ricorrenti, mentre lo strumento di terzo livello – P.P.E. – si era limitato a recepire un vincolo prettamente conformativo che già discendeva dalla pianificazione generale.

3.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il vizio denunciato non sussiste e, trattandosi di accordo di cessione riguardante aree non edificabili, non è dovuto il conguaglio ad integrazione del corrispettivo determinato sulla base del criterio del valore agricolo medio, nè trova applicazione la sentenza n. 181/2011 della Corte Costituzionale (Cass. n. 21868/2011).

4. Resta assorbito il secondo motivo.

5. Conclusivamente, il ricorso è respinto e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA