Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21226 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. II, 02/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – est. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24237-2019 proposto da:

I.K., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

NOVELLINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1054/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Presidente MANNA FELICE;

lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CERONI FRANCESCA, che ha concluso in via principale

per la fissazione della pubblica udienza e, in subordine,

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

I.K., cittadino nigeriano, nato nel 1998, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della Commissione territoriale competente, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essersi dovuto allontanare dal suo villaggio d’origine, prima, e dalla Nigeria, poi, per sfuggire all’obbligo di ricoprire ivi la carica di sacerdote della Dea Ukponoza.

Il Tribunale, ritenuto che tale narrazione fosse inverosimile e per di più priva di coerenza interna, visto che il richiedente aveva allegato di essere emigrato per tale ragione a Benin City e di avervi vissuto indisturbato per 15 anni, rigettava la domanda.

L’appello del richiedente era del pari respinto dalla Corte distrettuale di Brescia, che dalla non credibilità del racconto aveva fatto discendere anche il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, in ogni sua previsione.

Avverso detta pronuncia il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione”, in vista dell’eventuale discussione orale del ricorso.

Il quale ultimo è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Il Procuratore generale ha presentato le sue conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1. Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto esercitare i propri poteri di cooperazione istruttoria, al fine di acquisire ogni informazione utile ad accertare se le autorità dello Stato nigeriano siano in grado di garantire adeguata protezione contro le ritorsioni dei seguaci della Dea Ukponoza.

1.1. – Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Inammissibile lì dove elude la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso la protezione internazionale per l’inattendibilità del racconto del richiedente, e non per difetto di informazioni che lo confermassero. Infondato, nella parte in cui non considera la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (v. n. 33858/19 e 16925/18).

Di riflesso e nella specie, la Corte distrettuale non era tenuta a riscontrare, tramite l’acquisizione delle COI (acronimo di Country of Origin Information), l’esistenza e il grado di protezione assicurata dallo Stato nigeriano per casi simili a quello narrato, avendone escluso ogni verosimiglianza.

2. – Il secondo mezzo denuncia, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. c) (recte: 251/07). Citando precedenti di merito, parte ricorrente deduce che la Corte distrettuale avrebbe dovuto accertare la reale esistenza di una situazione di violenza ed instabilità in Nigeria, dovuta ai persistenti conflitti provocati dall’azione del gruppo terrorista islamico di Boko Haram.

2.1. – La censura è fondata.

Deve assicurarsi continuità, ad avviso del Collegio, al recente indirizzo secondo cui il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo decreto, poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (v. n. 10286/20, cui adde l’obiter dictum contenuto nella motivazione dell’ordinanza n. 2129/20).

La correlata protezione sussidiaria, infatti, a differenza dei casi di cui alle lett. a) e b) del medesimo articolo non ha carattere individualizzato, poichè dipende dalla situazione di rischio oggettivo (conflitto armato interno o internazionale) che chiunque vive nel Paese d’origine del richiedente; e che, pertanto, è rilevante verificare sol che il giudice ritenga tale provenienza accertata o altrimenti credibile.

La sentenza impugnata, invece, non ha distinto secondo la tipologia di protezione sussidiaria; sicchè, accomunando le tre ipotesi del D.Lgs. cit., art. 14, ha ritenuto che la generale inattendibilità del racconto del richiedente valesse (al pari degli altri casi previsti dalla citata norma) ad escludere la necessità dell’approfondimento istruttorio relativo alle condizioni di sicurezza del Paese d’origine.

3. – L’accoglimento di tale motivo assorbe l’esame del terzo mezzo d’impugnazione (erroneamente rubricato anch’esso sub 2), inerente alla domanda subordinata di protezione umanitaria, essendo quest’ ultima, a sua volta, succedanea rispetto alla protezione internazionale.

4. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, che nel decidere nel merito si atterrà al principio di diritto innanzi citato, e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo ed assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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