Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21225 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 23/07/2021), n.21225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33425-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FERRI MECCANICA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO n. 9, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA MILITERNO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 627/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La soc. Ferri Meccanica srl impugnava, con distinti ricorsi, quattro avvisi di accertamento con il quale l’Agenzia dell’Entrate, all’esito di una complessa indagine che consentiva di scoprire un sistema frodatorio e fittizio di fatture per operazioni di sponsorizzazione emesse da plurime società riconducibili a C.A., disconosceva, per gli anni 2006-2009, i costi di sponsorizzazione siccome dedotti per operazioni inesistenti e la detrazione Iva recuperando a tassazione IRES, IVA e IRAP.

2. La commissione Tributaria Provinciale di Forlì accoglieva i ricorsi.

3. Sull’impugnazione principale della dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale della società la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, riuniti gli appelli, li rigettava rilevando che la soc. Ferri Meccanica srl aveva fornito documentazione idonea a provare l’effettività delle prestazioni, indicate nelle fatture emesse dalla soc. Rubicone Corse srl, di sponsorizzazione mediante la pubblicizzazione del logo della società in occasione di numerose gare e competizioni automobilistiche su autovetture della scuderia Rubicone.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con i due motivi sovrapponibili la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e degli artt. 116,2697 e 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR rispettato il canone di riparto dell’onere della prova in relazione alle contestate operazioni di sponsorizzazione; si sostiene, inoltre, che “la sovrafatturazione dei servizi erogati dalle società di sponsorizzazione che hanno erogato il servizio alla contribuente (sovrafatturazione che trova il suo fondamento nella inesistenza dei “costi” a monte fittiziamente sostenuti dal Motosport) si traduce in una parziale inesistenza oggettiva dell’operazione; infatti per la parte dell’importo sovrafatturato l’operazione è da ritenere oggettivamente inesistente e il relativo costo è deve essere ritenuto non inerente e dunque non deducibile”.

2. I motivi da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione sono infondati.

2.1. Va precisato che la contestazione mossa dall’Ufficio al contribuente non è quella relativa all’emissione di fatture per importi superiori al valore delle prestazioni realmente effettuate (sovrafatturazione), come sembra adombrare la ricorrente nel secondo motivo di ricorso, bensì la fatturazione per operazioni inesistenti nella loro interezza.

2.3 Ciò risulta dagli accertamenti svolti in punto di fatto dalla CTR; si afferma, infatti, nella motivazione della sentenza “in base a quanto emerso anche nella fase istruttoria, l’agenzia ha emesso gli avvisi di accertamento con i quali ha disconosciuto per gli anni 2006, 2007, 2008,2009 i costi di sponsorizzazione siccome derivanti da fattura(e) emesse per operazioni inesistenti da parte della Scuderia “Rubicone Corse” srl oltre all’Iva indebitamente detratta” ed ancora ” con gli avvisi di accertamento in esame l’Agenzia delle entrate direzione provinciale di Forlì Cesena ha determinato per gli anni dal 2006 al 2009 l’ammontare delle fatture relative alle operazioni inesistenti utilizzate dalla società “Ferri Meccanica”…. Alla società Ferri Meccanica srl è stato pertanto contestato di aver dedotto costi derivanti da fatture emesse per operazioni inesistenti da parte della società Rubicone Corse”.

2.4 Un ulteriore riscontro di quanto sopra affermato ci viene offerto dalle controdeduzioni ai ricorsi di primo grado e dagli atti di appello, riprodotti per estratto nel controricorso, ove si legge “nel caso de quo l’Ufficio ha ritenuto che le fatture contabilizzate dalla ricorrente ed aventi oggetto sponsorizzazioni eseguite dalla “Scuderia Rubicone Corse, ora soc. A.C. Motosport srl Unipersonale in liquidazione fossero relative ad operazioni materialmente inesistenti”.

2.5 Del resto, con gli atti impositivi l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione ai fini Ires ed Irap l’intero costo delle sponsorizzazioni e disconosciuto integralmente la deducibilità dell’Iva riferite alle fatture oggetto di causa.

2.6 Il thema decidendum e’, quindi, costituito dalla detraibilità dell’Iva e disconoscimento dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti.

2.7 Ciò premesso, va delineato il regime di ripartizione dell’onere probatorio nella ipotesi, come quella in esame, nella quale l’Ufficio opera una ripresa fiscale sulla base della emissione di fatture riferite ad operazioni asseritamente inesistenti.

2.8 Occorre rammentare che la fattura, di regola, è documento idoneo a rappresentare un costo d’impresa, come si evince dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, che ne disciplina il contenuto, e costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’I.V.A. e alla deducibilità dei costi, sicché, nella ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’Ufficio, che adduce la falsità del documento, dimostrare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27341; Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25775; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428).

2.9 Tale prova può ritenersi raggiunta qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di presunzioni semplici, considerato che la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto ad altri fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619).

2.10 Pertanto, nel caso, come quello in esame, in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, ha l’onere di fornire – alla stregua del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – elementi validi per affermare che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera” o una società “fantasma”); in tal caso passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 19 ottobre 2007, n. 21953; Cass. 11 giugno 2008, n. 15395; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26854).

2.11 Ovviamente tale prova del contribuente non potrà consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15228; Cass. 10 giugno 2011, n. 12802; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428; Cass., sez. 65, ord. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26453).

2.12 Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato canone giurisprudenziale di riparto dell’onere della prova in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, rilevando che il contribuente ha assolto all’onere probatorio della effettività delle operazioni di sponsorizzazione.

2.13 In particolare i giudici di seconde cure hanno tratto la prova della esecuzione delle prestazioni di pubblicità, oltre che dalla regolarità formale delle fatture e dalla documentazione contrattuale, dai seguenti elementi: a) i pagamenti eseguiti mediante bonifici bancari; b) il materiale fotografico e giornalistico (articoli di stampa specializzata) attestante l’esposizione del marchio e del logo della società ricorrente sulla vettura della Rubicone Corse e la sua partecipazione negli anni dal 2006 al 2009 alle gare del Campionato Italiano Turismo e alle competizioni delle Porsche Cayman Cup tenutesi negli autodromi di Monza Imola, Vallelunga, Misano, Mugello, Magione, Adria e Brno (Repubblica Ceca).

2.14 Le argomentazioni fatte valere con il motivo di censura, formulato come violazione o falsa applicazione di legge, si risolvono in realtà in una critica alla valutazione delle prove del giudicante ed in una richiesta di revisione del fatto e degli elementi di prova raccolti nel processo Si tratta di una attività che è espressione del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito e come tale è censurabile solamente, attraverso il corretto paradigma normativo del vizio di motivazione, e dunque nei limiti di cui art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012 che nel caso di specie non poteva essere dedotto stante la presenza di una “doppia conforme”.(Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 12 febbraio 2004, n. 2707).

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6-I- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016)

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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