Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21225 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 20/10/2016), n.21225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8391/2013 proposto da:

G.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

PROSPERINI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.D.R., FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10216/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in occasione di sinistro stradale, il G. citò in giudizio la D.D. (proprietaria della vettura investitrice) e la Azzurra Ass.ni.. Il GDP di Napoli accolse la domanda con sentenza poi impugnata in appello dal G., lamentando: l’inadeguata liquidazione del danno; il mancato riconoscimento della cd. sosta tecnica; il mancato riconoscimento della rivalutazione del danno e degli interessi dal giorno del sinistro; l’errata ed immotivata riduzione di esborsi e diritti. Il Tribunale di Napoli ha respinto l’appello.

Propone ricorso per cassazione il G. attraverso due motivi. Non si difendono gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) è inammissibile laddove sostiene che il giudice avrebbe errato nell’escludere il valore della fattura del carrozziere siccome prodotta in copia (si tratterebbe di fattura in originale su carta intestata fotocopiata): la doglianza ha natura revocatoria, siccome avente ad oggetto l’errore percettivo del giudice e richiede in questa sede un accertamento di fatto non consentito. E’ infondato circa l’omessa liquidazione del cd. danno da fermo tecnico (escluso dal giudice in considerazione della mancata specificazione dei giorni di sosta, nonchè del danno in concreto subito dall’attore per quella causa), in relazione alla giurisprudenza secondo cui “Il danno da fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo” (Cass. n. 20620/15). E’ inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza circa il calcolo degli interessi. E’ inammissibile quanto alla non riconosciuta IVA per le considerazioni sopra espresse in relazione all’omessa produzione dell’originale della fattura.

Il secondo motivo (violazione artt. 91 e 92 c.p.c. e della tariffa professionale vigente) censura la sentenza per aver rigettato anche il capo d’appello inerente all’inadeguata liquidazione degli esborsi vivi e dei diritti di procuratore sul presupposto che “il giudice può adottare anche criteri di liquidazione diversi”. Il ricorrente sostiene che, dunque, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto giusta la liquidazione di Euro 120,00 per spese vive ed Euro 520,00 per diritti di procuratore, a fronte della richiesta documentata di Euro 301,98 per spese ed Euro 1.242,00 per diritti di procuratore. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza. Non risulta, infatti, specificato il tenore del capo d’appello in questione, che non è possibile neppure desumere dalla sentenza (la quale sul punto genericamente afferma: “In ordine al quarto motivo d’appello, va ritenuto che il giudice può adottare anche criteri di liquidazione diversi” – pag. 2). Neppure risultano specificamente indicati gli atti dai quali possa desumersi quale sia stata la concreta richiesta (rivolta al GDP) per spese e diritti, nonchè la relativa documentazione. Sicchè, il ricorrente non pone la Corte in condizione di delibare la relativa doglianza.

In conclusione, il ricorso va respinto senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa delle parti intimate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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