Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21225 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 09/08/2019), n.21225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4239/2014 R.G. proposto da:

Snam Rete Gas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Cicerone, 44 presso lo studio

dell’avvocato Corbyons Giovanni e rappresentata e difesa

dall’avvocato Todarello Fabio, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dello Sviluppo Economico, U.T., Z.G.;

– intimati –

e contro

Zi.Gi., elettivamente domiciliato in Roma Via F. Cesi 72 presso

lo studio dell’avvocato Buonafede Achille che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Corazza Sebastiano, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/04/2019 da Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c. in data 5/11/2013 la Corte d’appello di Bologna, pronunciando in unico grado, dichiarava improponibile l’opposizione alla stima proposta da Snam Rete Gas s.p.a. nei confronti di Za.Gi., Z.G. e U.T., condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte costituita. La Corte territoriale rilevava che l’opposizione era stata proposta prima che fosse decorso il termine dilatorio di cui all’art. 54 TUE e che l’azione era di conseguenza improponibile, rappresentando la completa decorrenza di quel termine dilatorio una condizione preesistente e a nulla rilevando il compimento del termine durante il giudizio.

2. Avverso la citata sentenza Snam Rete Gas s.p.a. propone ricorso affidato a tre motivi, resistito con controricorso da Zi.Gi.. Sono rimasti intimati il Ministero Dello Sviluppo Economico, U.T. e Z.G..

3. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo ed il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 20 nonchè dell’art. 152 c.p.c. e artt. 2,24 e 111 Cost..

Ad avviso della ricorrente la Corte territoriale ha erroneamente interpretato il citato art. 54, sovrapponendo il termine dilatorio a quello perentorio di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 decorrente dalla notifica della stima peritale, che assume pure avvenuta il 9-5-2013. Sottolinea la ricorrente che la comunicazione dell’avviso di deposito della relazione di stima è finalizzata a consentire agli interessati di prendere visione della stessa. Rimarca che nell’avviso di deposito della relazione non è contenuta alcuna indicazione della stima e il mancato rispetto del termine dilatorio di trenta giorni non arreca alcuna pregiudizio agli altri soggetti del rapporto espropriativo. Sotto altro profilo la ricorrente richiama il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale è sufficiente che la condizione dell’azione sia riscontrata al momento dell’emissione della pronuncia (tra le tante da ultimo Cass. n. 18422-2013 e n. 16927-2012). Deduce che, diversamente opinando e avuto riguardo al combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 si determinerebbe la violazione degli artt. 2,24 e 111 Cost., nel senso che l’improponibilità dell’azione impedirebbe l’espletamento del diritto di azione in giudizio, stante la contestuale decorrenza del termine decadenziale e perentorio di cui al citato art. 29. A sostegno dell’assunto richiama quanto statuito dalla Corte Cost. con la sentenza n. 111/2012 in tema di condizione di proponibilità dell’azione ex art. 145 codice assicurazioni private, espressamente qualificata come tale nella rubrica di detto articolo. Il Giudice delle leggi aveva infatti escluso la denunciata illegittimità costituzionale osservando che gli effetti della stessa si esaurivano sul piano processuale, senza precludere la reiterabilità della domanda, mentre nel caso di specie sarebbe risultata preclusa l’azione successiva per decorso del termine perentorio decadenziale.

2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 TUE, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 e dell’art. 24 Cost., assumendo che l’art. 54 citato debba trovare applicazione solo nel caso in cui la notifica della stima avvenga prima della notifica del decreto di esproprio, sicchè non sarebbe applicabile nella fattispecie in esame.

3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei sensi di cui in motivazione.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la previsione del D.P.R. n. 327 del 2001, ar5t. 54 costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001; da ultimo Cass. n. 5517/2017; Cass. ord. n. 3074/2018 e n. 23311/2018), secondo cui, emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è per ciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost. – che si sostituisce al diritto reale e non è subordinato alla liquidazione in sede amministrativa -. Al proprietario espropriato sono concesse due azioni: l’una di determinazione dell’indennità di esproprio e l’altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l’indennità definitiva, che è demandata alla Commissione Provinciale ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all’art. 21. “L’art. 54 si pone in consonanza con la sequenza procedimentale prevista dall’art. 20, commi 11 e 12; artt. 22, 23 e art. 26, commi 11 T.U., in base alla quale – come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 – la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell’indennità provvisoria, che, a norma dell’art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell’indennità definitiva. Nell’ipotesi eccezionale in cui il decreto tardi, invece, ad essere emesso e tuttavia nelle more sia egualmente determinata l’indennità definitiva (ad opera della Commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici) insorge la sola necessità che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell’indennità suddetta (art. 27 e art. 23, lett. d, ove significativamente la nomina dei tecnici è considerata solo “eventuale”)” (Cass. ord. n. 3074/2018).

Nella predetta sequenza procedimentale il termine dilatorio previsto dall’art. 27, comma 2 T.U., espressamente richiamato dall’art. 54, comma 1 rimasto in vigore anche dopo l’introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 ha la chiara finalità di attribuire alle parti un periodo temporale di differimento affinchè le stesse possano valutare la stima e decidere se accettarla oppure opporvisi.

La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito, con riferimento a fattispecie non assoggettate alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 – in vigore dal 6-10-2011 -, che il termine perentorio di cui all’art. 54, comma 2, ora abrogato e trasfuso, senza sostanziali modifiche, nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3 D.P.R. citato, non corrisponde a quello dilatorio di cui all’art. 27, comma 2 D.P.R. medesimo (Cass. n. 4880/2011, citata anche dal Comune ricorrente, e Cass. n. 28791/2018). Occorre precisare che nelle sentenze da ultimo richiamate la tematica dell’opposizione alla stima proposta prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 27 non era oggetto specifico del contendere e pertanto solo come obiter dictum è stata affermata l’obbligatorietà del rispetto di quel termine.

La questione di cui trattasi è stata esaminata in altra recente pronuncia di questa Corte (Cass. ord. n. 22227/2018), con la quale è stata cassata la sentenza impugnata che aveva dichiarato improcedibile il ricorso presentato senza rispettare il termine dilatorio di trenta giorni previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 54 ed è stato ribadito il principio secondo il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell’azione per la determinazione della corrispondente indennità, valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 327 del 2001, e, una volta emanato quest’ultimo decreto, sorge ed è azionabile il diritto del proprietario a percepire l’indennizzo.

3.2. A detto ultimo orientamento il Collegio intende dare continuità, aggiungendo le considerazioni che seguono. Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27 deve interpretarsi tenendo conto della sua ratio e della necessità del suo coordinamento non solo con le previsioni di cui all’art. 54, comma 1, citato, e di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, applicabile ratione temporis nel caso in esame, ma principalmente con il principio generale già richiamato, sancito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22 febbraio 1990 n. 67, secondo cui deve essere riconosciuta all’espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio (o di asservimento, come nella specie) anche prima della stima definitiva e comunque prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di cui si è detto. E dunque l’unica esegesi dell’art. 27 compatibile con il suddetto principio conduce ad escludere che possa dichiararsi improponibile l’azione proposta prima della scadenza del termine dilatorio. Diversamente opinando risulterebbe all’evidenza impedito al proprietario l’esercizio del diritto a percepire il giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost.; per il principio della parità delle parti, neppure può essere impedito all’Ente espropriante oppure, come nella specie, all’Ente che ha imposto coattivamente l’asservimento, il diritto alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo dovuto per il sacrificio imposto alla proprietà. Inoltre la declaratoria di improponibilità dell’azione potrebbe determinare effetti non solo processuali, ma anche sostanziali, ossia preclusivi della reiterabilità della domanda di merito, qualora in concomitanza decorra e scada il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 ed ostano, a tale conclusione, profili di illegittimità costituzionale (cfr. sentenza n. 111/2012 della Corte Costituzionale in tema di condizione di proponibilità dell’azione, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 145 codice assicurazioni private).

Con riferimento ad un ulteriore ed assorbente aspetto, può aggiungersi che, anche qualora il rispetto del termine dilatorio si configuri come condizione dell’azione e la completa decorrenza dello stesso avvenga in corso di causa, come nel caso di specie e come di regola avverrà, stante la brevità di detto termine, dovrebbe ritenersi in ogni caso cessata la causa di improponibilità e regolarmente instaurato il giudizio, in applicazione dei principi dell’effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo (così tra le tante Cass. n. 4703/2006 e Cass. n. 11261/2016, nella similare ipotesi di sopravvenienza in corso di causa del decreto di esproprio nei giudizi di opposizione alla stima).

Avuto, infine, riguardo alla ratio dell’art. 27, consistente unicamente nel garantire uno spatium deliberandi ai soggetti legittimati ad opporsi alla stima, resta da osservare che dal mancato rispetto del termine dilatorio, da parte dell’espropriato o dell’espropriante, non può derivare alcuna lesione dei diritti di tutti gli altri soggetti del rapporto espropriativo, i quali, anzi, se ne avvantaggiano, dal momento che potranno proporre a loro volta opposizione pure a termine scaduto, con il solo limite del rispetto di forma e termini per la riconvenzionale, qualora intendano azionare una contropretesa che vada oltre il rigetto della domanda principale (Cass. n. 17022 del 2008 e Cass. n. 716 del 2011).

3.3. Poichè la Corte territoriale non si è attenuta ai suesposti principi, vieppiù considerando che nella specie la comunicazione della stima definitiva è stata successiva al decreto di asservimento, il ricorso merita accoglimento.

Ne consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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