Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21225 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. II, 02/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – est. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22797-2019 proposto da:

K.K., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE

D’APPELLO DI GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 43/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Presidente MANNA FELICE;

lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CERONI FRANCESCA, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

K.K., cittadino mollano, nato nel 1982, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Genova avverso la decisione della Commissione territoriale competente, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essere fuggito dal Mali per la sua “forte” opposizione a un matrimonio forzato di una sua amica con una persona influente. Di qui il timore di essere incarcerato.

La domanda era respinta sia in primo che in secondo grado. La Corte d’appello di Genova, in particolare, condivideva il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente, anche in considerazione del fatto che questi, innanzi alla Commissione territoriale, aveva infine ammesso di essere emigrato per farsi una vita migliore in Europa. Osservava, quindi, quanto alla protezione sussidiaria derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che il riferimento operato dalla difesa dell’appellante ad un report EASO sul Mali non faceva riferimento specifico alla zona di provenienza del richiedente (Bengassi), che non risultava coinvolta in alcun conflitto. Rigettava, infine, la domanda di protezione umanitaria, non avendo il richiedente dedotto gravi situazioni di carattere personale ostative il suo rientro in patria.

La cassazione della pronuncia d’appello è chiesta dal richiedente sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo deduce, l’erronea, contraddittoria e carente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, e il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, in una con la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14. Parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia effettuato approfondimenti istruttori sulla situazione politica, normativa e giudiziaria del Mali (in particolare quanto alle carceri), e sull’esistenza del conflitto interno che affligge il Paese. Cita al riguardo un report di Amnesty International del 2017/2018, che segnala essersi intensificati attacchi di gruppi armati nella regione di Goa e in quelle di Mopti e Segou; e richiama precedenti di merito secondo cui l’intero territorio del Mali, inclusa la capitale Bomako, è da considerarsi ormai a rischio per la presenza di gruppi terroristici.

2. – Il motivo è fondato nei limiti e nei termini che seguono.

2.1. – In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (v. n. 33858/19 e 16925/18).

Di riflesso e nella specie, la Corte distrettuale non era tenuta a riscontrare, tramite l’acquisizione delle COI (acronimo di Country of Origin Information), l’esistenza del pericolo, dedotto dal richiedente, di subire un trattamento carcerario in condizioni disumane o degradanti, avendo essa escluso – con motivazione non suscettiva di sindacato in questa sede di legittimità nè del resto specificamente censurata – che il richiedente stesso fosse credibile.

2.2. – Diversamente è a dirsi quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

E’ necessario premettere, al riguardo, che il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo decreto, poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (v. n. 10286/20, cui adde l’obiter dictum contenuto nella motivazione dell’ordinanza n. 2129/20).

La correlata protezione sussidiaria, infatti, a differenza dei casi di cui alle lett. a) e b) del medesimo articolo non ha carattere individualizzato, poichè dipende dalla situazione di rischio oggettivo (conflitto armato interno o internazionale) che chiunque vive nel Paese d’origine del richiedente; e che, pertanto, è rilevante verificare sol che il giudice ritenga tale provenienza accertata o altrimenti credibile.

Posta, dunque, la necessità di esercitare in ogni caso i poteri di cooperazione istruttoria intesi a riscontrare l’esistenza, nel Paese di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale, va ulteriormente osservato che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (nn. 9230/20 e 13897/19).

Nella specie tale accertamento istruttorio è mancato, poichè la Corte d’appello ligure si è limitata a disattendere il riferimento operato dalla difesa dell’appellante ad un report EASO sul Mali; per poi affermare, senza tuttavia dimostrare mercè l’indicazione di fonti alternative qualificate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che la zona di provenienza del richiedente non risultava coinvolta in alcun conflitto.

Nè rileva, infine, la circostanza che, stando a quanto accertato dalla Corte d’appello (v. pag. 7 sentenza impugnata), lo stesso richiedente avrebbe dichiarato che nella sua regione di provenienza non vi era in atto alcun conflitto armato. In disparte l’indisponibilità del relativo dato fattuale in un procedimento informato all’officiosità dell’iniziativa istruttoria, è sufficiente rilevare che la situazione interna del Paese d’origine del richiedente la protezione è soggetta a variazioni e va accertata all’attualità (cfr. n. 28990/18), e non alla data della domanda o dell’ingresso del richiedente nel territorio dello Stato d’accoglienza.

3. – L’accoglimento di tale motivo assorbe l’esame del secondo mezzo d’impugnazione, inerente alla domanda subordinata di protezione umanitaria, essendo quest’ultima, a sua volta, succedanea rispetto alla protezione internazionale.

4. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che nel decidere nel merito si atterrà al principio innanzi citato, e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

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