Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21224 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 20/10/2016), n.21224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9577/2013 proposto da:

TIESSEBI SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante sig.

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI RAUCCI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PARROCCHIA SAN BABILA MILANO, in persona del Parroco legale

rappresentante Mons. G.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE CARSO N. 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

MARTINOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIGLIOLA COATTI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;

udito l’Avvocato GIGLIOLA COATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 novembre 2010, rigettava la domanda proposta dalla Parrocchia di San Babila in Milano (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) volta all’accertamento della natura di affitto di azienda del contratto stipulato l'(OMISSIS) con la TI.ESSE.BI. s.r.l., avente ad oggetto il complesso di beni costituito dall’immobile di proprietà della Parrocchia di San Babila destinato a teatro pubblico, dall’unità immobiliare adibita ad ufficio del teatro e da attrezzature varie, nonchè la consequenziale domanda di condanna dell’affittuaria al rilascio di tali beni alla scadenza del (OMISSIS). Riteneva il Tribunale che, nella specie, non fosse configurabile un’azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c., difettando tanto il complesso dei beni quanto il collegamento organizzativo degli stessi.

Il Tribunale, per converso, accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla TI.ESSE.BI. di accertamento della natura locativa del contratto.

In accoglimento del gravame proposto dalla Parrocchia di San Babila, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 4 marzo 2013, dichiarava che il contratto stipulato tra le parti era un contratto di affitto di azienda, la cui efficacia era cessata alla data del (OMISSIS), e condannava la TI.ESSE.BI. all’immediato rilascio del complesso dei beni aziendali. Poneva a carico dell’appellata le spese del doppio grado di giudizio.

Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società TI.ESSE.BI., affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la Parrocchia di San Babila.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la TI.ESSE.BI. s.r.l. denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1571, 2555 e 2562 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale ritenuto comprovata la ricorrenza tra le parti di un contratto di affitto di azienda, sulla base dei soli riferimenti letterali all’affitto di azienda (e non alla locazione) contenuti nel testo contrattuale nonchè nelle missive acquisite in atti e nel precedente contratto, omettendo di ricercare la comune intenzione delle parti.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, invero, si è limitata a prospettare una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata censurando il criterio ermeneutico utilizzato dalla corte di appello basato sul senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto e nella ulteriore documentazione in atti, senza specificamente indicare gli elementi che avrebbero dovuto portare ad un differente approdo interpretativo. E’ del resto consolidato il principio secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex plurimis, Cass. civ., sez. 3^, 10-02-2015, n. 2465).

2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 9 del 2007, art. 7. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Sostiene la ricorrente che la motivazione sul punto svolta dalla corte territoriale si sostanzia nella apodittica e tautologica affermazione per cui la disciplina della L. n. 9 del 2007, art. 7 – che ha esteso il regime di durata e stabilità previsto per le locazioni alberghiere alle locazioni di immobili adibiti all’esercizio di attività teatrali – non trova applicazione laddove si tratti di contratto di affitto di azienda.

Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella mera enunciazione di dissenso rispetto alla decisione della corte di merito, correttamente fondata sulla esclusione – all’esito del giudizio di appello – del presupposto di applicabilità della L. n. 9 del 2007, citato art. 7, costituito dall’accertamento di un contratto di locazione di immobile destinato ad attività teatrale.

3. Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2555 e 2562 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame di documentazione ritualmente prodotta in giudizio ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Deduce la ricorrente che la corte di appello non ha considerato i seguenti elementi (o, comunque, non ha dato la giusta importanza ai medesimi): fatture emesse dalla Parrocchia di San Babila contenenti la dicitura “canone di locazione”, nelle quali non era stata calcolata l’IVA; lettera del 2.2.2005 da cui emergerebbe che il contratto intercorso tra le parti era da qualificare come locazione di immobili strumentali non gravati da IVA; fatture emesse da vari fornitori nel (OMISSIS) e contratto di fornitura di energia elettrica ed altro, documenti che smentirebbero l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la nuova gestione del teatro sarebbe partita alla data prevista dell’1.9.2002 con il complesso di beni descritto nel verbale di consegna; contratti di assunzione di personale e di installazione di cartelloni pubblicitari; autorizzazioni amministrative intestate ad un terzo, non suscettibili di trasferimento; documenti e materiale non consegnato al legale rappresentante della società ricorrente e comunque compatibile con un contratto di locazione; documentazione attestante che, con riguardo alla denominazione della Parrocchia ed al suo codice fiscale, nessuna azienda denominata Teatro San Babila era mai stata registrata. Contesta, consequenzialmente, l’assunto della corte di appello circa il carattere determinante che avrebbe avuto, ai fini del decidere, la asserita consegna di un “floppy disc” dei nominativi ed indirizzi abbonati e spettatori”.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, pur evocando anche violazione e falsa applicazione di legge, deduce un vizio di motivazione, non più censurabile in sede di legittimità a seguito del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla sentenza impugnata ratione temporis.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053 del 2014) hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E’ stato inoltre precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Le censure mosse dalla ricorrente si basano su una diversa lettura del materiale probatorio e tendono ad un inammissibile riesame del merito della vicenda processuale, involgendo apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito sottratti al controllo di legittimità di questa Corte. In particolare, intanto può configurarsi il vizio di motivazione per omesso esame di documenti in quanto essi costituiscano elementi probatori decisivi, tali cioè da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice del merito, nella specie – per contro – sorretto da congrua motivazione in riferimento alla documentazione esaminata in sentenza.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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