Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21224 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 09/08/2019), n.21224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4186/2014 R.G. proposto da:

Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero di Teano-Calvi, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Della Camilluccia 19, presso lo studio

dell’avvocato Marcone Claudio e rappresentato e difeso dall’avvocato

Marrocco Francesco Benedetto, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Terna S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Denza 15, presso lo studio

dell’avvocato Mastrolilli Stefano che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Bruno Giancarlo e Di Stefano Filippo,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2657/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/04/2019 dal Consigliere PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2657/2013 pubblicata il 25-6-2013 la Corte d’appello di Napoli, pronunciando in unico grado, determinava l’ammontare della giusta indennità di asservimento dovuta dalla Terna s.p.a. – Rete Elettrica nazionale – all’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Teano (IDST) in Euro 8.686,44 e ordinava alla s.p.a. Terna a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, in favore dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Teano (IDST), la differenza rispetto all’indennità provvisoria già depositata, pari a Euro 5.332,21, oltre interessi legali calcolati come nella motivazione della suddetta sentenza, compensando per metà le spese di lite tra le parti costituite e condannando la s.p.a. Terna al pagamento della residua metà, liquidata in Euro 1.214,00, oltre alle spese relative alla CTU, con distrazione in favore dell’avvocato attoreo dichiaratosi antistatario. Per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale ha in parte disatteso la CTU, in particolare con riferimento alla spettanza della maggiorazione del 30% dell’indennità per inamovibilità della servitù, ritenuta non dovuta, trattandosi di voce non prevista dall’art. 123 TUE ed essendo l’inamovibilità connaturata alla natura di qualsiasi opera pubblica in materia di elettrodotti. Ha inoltre ritenuto che la svalutazione per deprezzamento del terreno asservito, quantificata dal CTU nella percentuale del 20%, dovesse determinarsi nella minor percentuale del 15%, considerando che: a) non era provata la difficoltà di creazione di un razionale sistema produttivo, servito da fabbricati aziendali; b) il fondo era rimasto interamente coltivato a pescheto, così come in epoca antecedente all’asservimento; c) sul valore del fondo incideva negativamente la presenza di onde elettromagnetiche; d) la produttività agricola quantitativa e qualitativa si era ridotta in conseguenza del passaggio dell’elettrodotto. Infine la Corte d’appello determinava nella percentuale dell’8% il deprezzamento dell’area non asservita, tenuto conto della conformazione del fondo e della collocazione centrale della parte asservita, escludeva la rivalutazione del credito, evidenziando la sua natura di debito di valuta, e non riconosceva il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. in quanto nel periodo considerato il tasso degli interessi legali era stato sempre superiore a quello dell’inflazione.

2. Avverso la citata sentenza l’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Teano (IDST) propone ricorso affidato a otto motivi, resistito con controricorso da Terna s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo l’Istituto ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 in correlazione dell’art. 122, stesso R.D.. Ad avviso del ricorrente il citato art. 122 detta una regola generale in base alla quale è riconosciuto al proprietario il diritto di ottenere lo spostamento della linea a spese dell’esercente dell’elettrodotto e l’imposizione di una servitù inamovibile implica la sottrazione di detto diritto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente motivazione rispetto a fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ad avviso del ricorrente è incongrua la motivazione circa l’irrilevanza dell’inamovibilità della servitù ed è quindi censurabile la decisione della Corte territoriale di non riconoscere la maggiorazione del 30% a tale titolo. Deduce che il CTU aveva preso in considerazione l’inamovibilità, indicando per l’appunto la maggiorazione del 30% in relazione alla stessa, mentre i Giudici d’appello hanno ritenuto irrilevante il medesimo con una motivazione viziata perchè mancante di approfondita disamina logico-giuridica.

3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “Una situazione di inamovibilità dell’elettrodotto, rilevante al fine della liquidazione del risarcimento del danno per l’asservimento del fondo privato all’elettrodotto medesimo, può essere ravvisata oltre che nei casi di previsione specifica ovvero di impianti di particolare importanza, anche con riguardo a linee minori, ma solo quando sia provato, da parte del proprietario, che queste sono installate con modalità tali da rendere impossibile la modificazione o lo spostamento, così da precludere l’utilizzazione edificatoria del fondo” (Cass. n. 4624/1986). E’ stato altresì precisato che l’indennizzabilità del pregiudizio che il fondo servente subisca come entità economica, in termini di diminuzione di valore (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, comma 1), deve essere riconosciuta indipendentemente dal carattere inamovibile od amovibile della servitù, ma l’amovibilità della stessa può incidere sull’entità in concreto di detto pregiudizio, e può anche escluderlo, in relazione alla natura del fondo ed al tipo d’impianto (Cass. n. 7883/1994).

Alla stregua dei suesposti principi, dunque, l’inamovibilità della servitù non rileva in sè, ma solo se sia fonte di uno specifico e concreto pregiudizio, che l’Istituto ricorrente neppure allega. In particolare il ricorrente si limita a dedurre che sia stato pregiudicato il suo diritto ad ottenere lo spostamento della linea elettrica, senza tuttavia precisare quale sia o possa essere, in concreto, l’utilizzazione fattuale che risulti preclusa. Non ricorre, pertanto, il vizio di violazione di legge, denunciato con il primo motivo, dovendo interpretarsi il R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 come da precedenti di questa Corte citati.

3.2. Il vizio motivazionale denunciato con il secondo motivo è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).

Premesso che nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come novellato nel 2012 – la sentenza impugnata è stata depositata il 25-6-2013-, la censura è inammissibile in quanto formulata secondo il paradigma previgente del vizio motivazionale. Non è più deducibile l’insufficienza della motivazione e in ogni caso i fatti indicati come decisivi dal ricorrente, ossia l’inamovibilità della servitù e le risultanze della C.T.U. sul punto, sono stati presi in esame dalla Corte territoriale.

4. Con il terzo motivo l’Istituto ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione rispetto a fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente evidenzia che Terna s.p.a. aveva versato presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di Euro 3.354,23 comprensiva della maggiorazione del 30%, pari a Euro 774,05 per inamovibilità della servitù, come risulta dai documenti IV, V e VI allegati al ricorso. Poichè la Corte d’appello non ha fornito alcuna motivazione in ordine a detto fatto, nonchè considerato che Terna s.p.a. aveva giustificato il versamento suddetto come una mera “concessione” e quindi come “grazioso omaggio”, ad avviso del ricorrente quella somma (Euro 774,05) era da ritenersi in ogni caso dovuta e avrebbe dovuto aggiungersi all’importo riconosciuto in linea capitale di Euro 5.332,21.

4.1. Il motivo è infondato.

Secondo costante orientamento di questa Corte, la liquidazione dell’indennità è unica e omnicomprensiva, anche di maggiorazioni dovute per legge o spettanti per deprezzamento ulteriore (da ultimo Cass. ord. n. 12058/2017 e n. 15696/2018), sicchè la comparazione tra quanto liquidato dal Giudice di merito e quanto offerto da Terna s.p.a. non può effettuarsi scomponendo per poste l’unica indennità liquidata, ma occorre prendere in considerazione l’importo finale complessivo, che è superiore a quello versato.

Non può dunque darsi rilievo alla circostanza evidenziata dall’Istituto ricorrente, relativa, per l’appunto, al versamento da parte di Terna s.p.a. di Euro774,05 a titolo di maggiorazione per l’inamovibilità, nè è in alcun modo configurabile come fatto decisivo il cui esame sia stato asseritamente omesso la riconduzione a liberalità del suddetto versamento. Stante la mancanza di autonomia della maggiorazione nel senso appena precisato, non era pertanto necessaria la domanda di indebito oggettivo da parte di Terna s.p.a. per espungere quella voce, ritenuta non spettante dalla Corte territoriale, dalla complessiva liquidazione dell’unica indennità di asservimento dovuta all’Istituto ricorrente.

5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente motivazione rispetto a fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lamenta che la Corte territoriale abbia disatteso le risultanze della CTU circa la percentuale di deprezzamento del terreno asservito e che la motivazione della sentenza impugnata non sia adeguata e sufficiente, mentre l’elaborato peritale era dettagliato e puntuale circa gli elementi incidenti sulla valutazione.

6. Con il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione rispetto a fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ridotto la percentuale di deprezzamento dell’area non asservita indicata dal CTU (dal 12% all’8%).

7. I motivi quarto e quinto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

7.1. Richiamati i precedenti di questa Corte già citati (p.3.2.), nonchè ribadito che nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come novellato nel 2012 – la sentenza impugnata è stata depositata il 25-6-2013 -, le censure sono inammissibili in quanto formulate secondo il paradigma previgente del vizio motivazionale. Non è più deducibile l’insufficienza della motivazione e in ogni caso i fatti indicati come decisivi dal ricorrente, ossia il valore da attribuire al deprezzamento del terreno asservito e di quello residuo e il raffronto con le risultanze della C.T.U. sul punto, sono stati presi in esame dalla Corte territoriale e costituiscono valutazioni di merito, insindacabili in sede di legittimità.

8.Con il sesto motivo l’Istituto ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 1224 c.c.. Rileva che negli anni 2010, 2011 e 2012 il saggio di interesse legale è stato inferiore all’inflazione e quindi deve essere riconosciuto il maggior danno, sussistente in via presuntiva, come da sentenze di questa Corte che richiama (Cass. n. 12828/2009 e n. 2508/2002).

8.1. Il motivo è inammissibile.

Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, quale è l’indennità oggetto di causa (tra le tante Cass. n. 19437/2011), il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. S.U. n. 19499/2008).

L’Istituto ricorrente non indica in quale atto abbia allegato, nel giudizio di merito, che, negli anni di riferimento, peraltro limitati dallo stesso ricorrente a quelli successivi al 2009, il maggior danno potesse essere ricondotto al maggior rendimento dei titoli di Stato.

La censura difetta, pertanto, di autosufficienza.

9.Con il settimo motivo l’Istituto ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione e per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Deduce che la sentenza sia carente sul piano della motivazione circa un fatto decisivo “che in tal caso è il raggiungimento della prova di un fatto sulla base di una puntuale allegazione e di una precisa concludente, condivisibile CTU” (pag. n. 15 ricorso).

9.1. Il motivo è inammissibile.

La motivazione sulla congruità del valore dell’indennità spettante al ricorrente è sussistente e adeguata, anche nelle parti in cui le valutazioni del giudice di merito si pongono in dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, sicchè non ricorre affatto l’anomalia motivazionale rilevante come vizio di nullità della sentenza nel senso già precisato (p.3.2).

Si tratta di valutazioni che sono espressione di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, e la censura di cui si sta trattando si risolve nell’impropria richiesta di una revisione della stima e, quindi, di un nuovo giudizio di merito. Invece il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).

10. Con l’ottavo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e del D.M. n. 142 del 2012. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale non abbia indicato le gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione, nonchè del fatto che la liquidazione non sia rispettosa del D.M. n. 142 del 2012, dovendosi aumentare il valore medio per la particolare complessità e difficoltà della causa, e che non siano state liquidate le spese vive (C.U. Euro 170+8 per marca iscrizione a ruolo +18 notifiche) e le spese del consulente di parte.

10.1. Il motivo è infondato.

Circa la censura sulla statuizione di compensazione per la metà delle spese di lite, poichè il giudizio di merito è iniziato nel 2007, la Corte territoriale ha applicato correttamente l’art. 92 c.p.c. nella formulazione, applicabile ratione temporis, ante novella di cui alla L. n. 69 del 2009, esplicitando quali fossero, nel caso di specie, i giusti motivi di compensazione. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (tra le tante Cass. n. 30592/2017).

Quanto alle censure sulla liquidazione dei compensi, la controversia non presenta particolare difficoltà e complessità, sicchè non ricorre la violazione del D.M. n. 142 del 2012 sotto il profilo denunziato, considerato, peraltro, che il valore residuo in linea capitale dell’indennità riconosciuto giudizialmente (Euro 5.332,21) neppure è prossimo al valore massimo dello scaglione di riferimento (Euro25.000). Inoltre la liquidazione delle spese di lite, nell’importo già dimezzato per la compensazione pari a Euro 1.214, è stata effettuata dalla Corte territoriale complessivamente, e quindi in un unico importo comprendente sia le spese vive sia i compensi. D’altronde l’eventuale errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. 21012/2010 e 16778/2015). Neppure si ravvisa censurabile il mancato riconoscimento del rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte (quantificate in complessivi Euro2.109,12), che peraltro l’Istituto ricorrente allega genericamente di aver indicato “al momento del deposito della II comparsa conclusionale” (pag. n. 16 ricorso) e non all’udienza di precisazione delle conclusioni, dato che la consulenza di parte ha natura di allegazione difensiva e la ripetizione di dette spese è esclusa se le stesse siano eccessive, anche avuto riguardo al valore della controversia, o superflue (tra le tante Cass. n. 3380/2015).

11. Conclusivamente il ricorso è rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

12. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, – a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro3.200,00, di cui Euro200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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