Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21224 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. II, 02/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21754-2019 proposto da:

S.A. (rectius S.A.), rappresentato e difeso

dall’Avvocato VALENTINA NANULA, ed elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’Avv. Stefania Paravani, in ROMA, V.le delle MILIZIE

38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260/2019 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA

depositata l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A. (rectius S.A.) cittadino ghanese, nato a (OMISSIS), presentava domanda per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale ovvero di quella sussidiaria o umanitaria.

Dichiarava di avere avuto un rapporto sessuale con la sorella minore di 16 anni, dopo avere visto con lei un film pornografico; di essere stato ferito con un coltello dal padre che lo minacciava di morte dopo che la sorella era rimasta incinta; di essere riuscito ad evitare lesioni più gravi per l’intercessione della madre; di essere fuggito da casa e dal paese in quella stessa circostanza, salendo a bordo della propria motocicletta e raggiungendo la casa di un amico in Burchina Faso, dove era stato ricoverato in ospedale; di essere nuovamente fuggito dopo avere saputo di essere ricercato anche dalla Polizia; di essere giunto in Libia, al termine di un lungo viaggio, ed infine in Italia; di temere il carcere in caso di ritorno in Ghana, essendo prevista, per il crimine commesso, una pena detentiva fino a 25 anni.

Con ordinanza in data 16.05.2017 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso.

Contro tale ordinanza proponeva impugnazione S.A. chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

Con sentenza n. 260/2019, depositata in data 11.02.2019, la Corte distrettuale rigettava l’appello.

Avverso tale sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, con produzione di documenti; resiste il Ministero dell’Interno con contoricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere la Corte d’Appello di Brescia assolto all’onere di cooperazione istruttoria gravante in capo all’autorità giudiziaria adita nella materia che ci occupa”.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 5, comma 6, e 19 TUI, per non avere la Corte d’Appello di Brescia, terza sezione civile, Milano riconosciuto al richiedente la protezione internazionale per motivi umanitari, in ragione del livello di integrazione e di radicamento raggiunto nel nostro paese, e in ragione dell’attuale situazione interna del Ghana, ed anche riguardo alla situazione della Libia paese dove il ricorrente era stato vittima di vessazioni e violenze prima di giungere in Italia”.

2. – Il primo motivo è fondato, nei limiti che seguono.

2.1. – Va rilevato che, richiesto dal ricorrente in primo grado il solo riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (rigettato dal Tribunale), dallo stesso ricorrente veniva proposto appello con il quale, ribadita la medesima domanda, veniva proposta altresì quella di protezione sussidiaria.

2.2. – Questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018).

Con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), oggetto dl presente esame, “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. n. 14006 del 2018).

La nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; v. Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018).

2.3. – Orbene, la Corte d’appello, nel negare la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), s’è esclusivamente limitata ad affermare che “Quanto alla lett. c) della norma citata, relativamente alla situazione attuale del Ghana non risulta esserci un conflitto armato interno” (sentenza impugnata, pag. 7).

3. – Il primo motivo va pertanto accolto, nei limiti di cui in motivazione con assorbimento del secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA