Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21223 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.13/09/2017),  n. 21223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2478-2012 proposto da:

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE DELLE PROVINCIE 114, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

D’AMICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ELVIRA DI MEZZO;

– ricorrente –

contro

ATER PROVINCIA DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO

DI LAURIA 28, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BARTOLOMEI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 299/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 07/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.Il Comune di Guidonia Montecelio notificata allo IACP alcuni avvisi di accertamento per il mancato pagamento dell’ICI relativi a circa 500 unità immobiliari siti nel territorio comunale, che venivano impugnati innanzi alla CTP di Roma. La CTP, previa riunione per connessione dei separati ricorsi, accoglieva come unico motivo l’avvenuta cessione di n. 34 unità immobiliari sulle 551 accertate dall’Amministrazione e della cui cessione quest’ultima non era a conoscenza. Il Comune di Guidonia si adeguava al dispositivo della sentenza, rettificando le somme richieste. Successivamente l’ATER impugnava la sentenza innanzi alla CTR del Lazio, che accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando dovuta l’ICI, con esclusione degli alloggi definitivamente assegnati. L’ATER proponeva ricorso per cassazione per l’impugnazione della sentenza. Il Comune di Guidonia, in ragione delle sentenze favorevoli, iscriveva a ruolo le somme legittimamente richieste, con la conseguenza che l’agente della riscossione notificava all’ATER la cartella esattoriale relativa ad ICI, che veniva impugnata innanzi alla CTP di Roma sul presupposto della carenza della legittimazione passiva. La CTP rigettava il ricorso. La sentenza veniva impugnata dall’ATER innanzi alla CTR del Lazio, che accoglieva l’appello. Avverso la sentenza n. 299/22/10 propone ricorso per cassazione il Comune di Guidonia Montecelio, svolgendo due motivi. L’ATER si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 156 cod. proc. civ.”.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, art. 360 c.p.c., n. 4”.

Parte ricorrente lamenta che la decisione impugnata sia stata assunta non tenendo conto del principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 cod. proc. civ., statuendone l’invalidità atteso che identifica come destinatario, sia nel contenuto che nella pretesa, l’ATER Comune di Roma, pertanto, non può ritenersi che fosse indirizzata ad un diverso soggetto quale l’ATER della Provincia di Roma.

Deduce, altresì, che la motivazione della sentenza sia palesemente insufficiente e contraddittoria, oltre che concretamente omissiva sul fatto principale della controversia, laddove avrebbe dovuto motivare sul complesso iter costitutivo delle varie ATER, considerando la costituzione delle varie Aziende rispetto all’unico vecchio istituto IACP.

3.1.In disparte l’inammissibilità delle censure per totale carenza di autosufficienza, i motivi proposti, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono infondati, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) Come correttamente messo in evidenza dall’ATER della Provincia di Roma, costituitasi con controricorso, la sentenza impugnata non ha rilevato un vizio di notifica della cartella, ma l’errata identificazione nella cartella di pagamento n. (OMISSIS) dell’Ente, o Azienda pubblica, soggetto debitore dell’imposta richiesta dal concessionario.

Il giudice tributario ha disposto l’annullamento della cartella, emessa dal concessionario del servizio di riscossione tributi della provincia di Roma, nei confronti della “Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma”, con codice fiscale n. (OMISSIS) e notificata presso la sede legale di tale azienda sita in (OMISSIS), e non già come avrebbe dovuto nei confronti dell’ATER della Provincia di Roma, codice fiscale n. (OMISSIS). Il giudice di appello afferma infatti: “La censura dell’appellante è fondata non avendo l’atto impugnato (fatto) riferimento all’ATER Provincia di Roma e non essendo diretto a questo”.

b)La circostanza relativa all’errore è pacificamente ammessa dal Comune di Guidonia Montecelio che riferisce in ricorso che la P.Iva dell’ex I.A.C.P. (Comune di Roma e Provincia) è stata attribuita all’ATER Comune di Roma. L’Ente ricorrente afferma che il passaggio non è stato mai comunicato agli Enti impositori, i quali in buona fede hanno iscritto a ruolo le somme dovute dall’I.A.C.P., prendendo in considerazione il suddetto numero di P.IVA. Ne consegue che correttamente il giudice di appello ha accolto il gravame, evidenziando come un debito, attribuito formalmente in un atto specifico, quale la cartella esattoriale, ad un determinato destinatario, non possa essere considerato destinato ad un altro.

c)Nè, nella specie, può operare il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 cod. proc. civ.), il quale non ha alcuna incidenza, trattandosi di un atto notificato ad un destinatario non corretto.

In tema di ICI, la cartella di pagamento che riporta nella motivazione i dati identificativi non corretti del destinatario, o sia indirizzata ad un errato destinatario, è affetta da un vizio insanabile, il quale determina l’inesecutorietà dell’atto e quindi l’inefficacia, con la conseguenza che è irrilevante l’impugnazione della stessa da parte del soggetto a cui è stata erroneamente notificata, al solo fine di fare valere in giudizio il proprio difetto di legittimazione passiva.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso, condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.100,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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