Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21223 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 09/08/2019), n.21223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12181/2016 proposto da:

Unipolsai Assicurazioni s.p.a., già Fondiaria Sai s.p.a., in persona

del suo procuratore pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Silimbani, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banco di Napoli s.p.a., in persona del suo procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via G. Avezzana, n. 6, presso lo

studio dell’avvocato Adolfo Di Majo, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4249/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal cons. Dott. Giuseppe De Marzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del 2

motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato Maurizio Silimbani, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Adolfo Di Majo, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 30 ottobre 2015 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da Fondiaria SAI s.p.a. nei confronti del Banco di Napoli s.p.a., in relazione alla decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta a seguito del pagamento, da parte della seconda società, di un assegno bancario non trasferibile emesso dalla prima in favore di D.A., per l’importo di 4.131,00 Euro, e versato in favore di persona diversa dalla beneficiaria, che aveva esibito una carta di identità e una tessera con il codice fiscale successivamente rivelatisi contraffatti. In particolare, era emerso che i documenti risultavano intestati a persona omonima della beneficiaria, ma recavano generalità non corrispondenti ad alcuna registrazione anagrafica.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che solo nella memoria di replica la società appellante aveva richiamato una circolare ABI del 7 maggio 2011, contenente l’indicazione rivolta ai banchieri di pagare assegni non trasferibili facendosi consegnare dal possessore del titolo due documenti di identità muniti di foto; b) che, pertanto, l’esistenza di tale circolare, che non poteva ritenersi notoria, non era stata tempestivamente allegata e dimostrata, con la conseguenza che non se ne poteva tenere conto nel valutare la diligenza della banca; c) che nessuna negligenza poteva essere colta nel fatto che la banca avesse richiesto alla persona che aveva presentato il titolo la carta di identità e il tesserino del codice fiscale, considerato che anche il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 420) prevede che il pagamento dei titoli di spesa da parte degli ufficiali pagatori ai creditori per somme non superiori a lire 10.000.000 possa eseguirsi su presentazione della sola carta di identità; d) che era incontestato che la portatrice dell’assegno, al fine di girare il titolo per l’incasso, avesse acceso un libretto di deposito al risparmio, in modo da evitare di sottoporsi ai più rigorosi controlli necessari per l’apertura di un conto corrente; e) che la banca aveva prodotto le copie dei documenti esibiti dalla presentatrice, in bianco e nero, ma di qualità media, dalle quali non si evinceva alcun seno di contraffazione; f) che in conclusione la banca aveva dato prova di avere agito secondo un sufficiente grado di diligenza.

3. Avverso tale sentenza Unipolsai Assicurazioni s.p.a., già Fondiaria Sai s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di ricorso, cui Banco di Napoli s.pa. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43 (d’ora innanzi, L. ass.), sostenendo che tale previsione, come chiarito da Cass. 9 febbraio 1999, n. 1098, rende del tutto irrilevante la colpa e il grado di diligenza della banca negoziatrice dell’assegno munito di clausola di non trasferibilità.

La doglianza è infondata.

Il contrasto giurisprudenziale registratosi tra le sezioni semplici, con riguardo alla interpretazione dell’art. 43, comma 2 L. ass., è stato composto dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 21 maggio 2018, n. 12477 e 12478), che hanno affermato, sulla scia di Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712, i seguenti principi di diritto: a) la norma predetta si applica anche all’assegno circolare, all’assegno bancario libero della Banca d’Italia ed all’assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità; b) l’espressione “colui che paga” adoperata dall’art. 43, comma 2 L. ass., si riferisce non solo alla banca trattaria (o all’emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l’unica concretamente in grado di operare controlli sull’autenticità dell’assegno e sull’identità del soggetto che, girandolo per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento; c) ha natura contrattuale la responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata; d) ai sensi dell’art. 43, comma 2 L. ass., la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2.

2. Con il secondo motivo si lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e vizi argomentativi.

Dopo avere proposto censure sovrapponibili a quelle sviluppate nel primo motivo e ipotizzato una continuità tra Cass. n. 1098 del 1999 e Cass., Sez. Un., n. 14712 del 2007 sopra citate, si osserva: a) che, nel quadro dell’art. 1218 c.c., l’effetto liberatorio del banchiere debitore non consegue all’adozione di una semplice diligenza, incongruamente verificata dalla Corte territoriale in base a semplici fotocopie dei documenti esibiti, da cui nulla si può trarre in ordine a segni di contraffazione; b) che, in ogni caso, nella procedura di identificazione la banca avrebbe dovuto dimostrare non solo che non avrebbe potuto avvedersi delle contraffazioni – che non erano l’unico indice di sospetto, dal momento che la presentatrice era soggetto sostanzialmente sconosciuto alla banca – ma che non avrebbe potuto diversamente accorgersi del difetto di legittimazione (per es., contattando il soggetto emittente (ossia Fondiaria Sai); c) che la Corte distrettuale neppure aveva preso in esame le norme emesse dalla Banca d’Italia nel 2001 nè aveva considerato che la negligenza della banca si era manifestata anche in sede di identificazione della persona che avrebbe acceso il libretto di risparmio sul quale l’assegno de quo sarebbe stato versato.

3. Con il terzo motivo si lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, e vizi argomentativi, per non avere la Corte distrettuale considerato che i segni delle contraffazioni non grossolane consistono in leggere alterazioni cromatiche del supporto cartaceo, percepibili alla vista oppure al tatto.

In definitiva, si osserva, il fatto che dalla fotocopia monocromatica del titolo non si evidenziassero segni eclatanti di contraffazione non significa che, dal semplice esame visivo o tattile, non potessero emergere segni di alterazione, soprattutto in un contesto valutativo ampio caratterizzato dal fatto che la presentatrice era sostanzialmente sconosciuta alla banca.

4. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica argomentativa. Al netto delle considerazioni che reiterano critiche già disattese nell’esame del primo motivo, va osservato che, nella sostanza, anche la Corte territoriale ha operato la sua valutazione all’interno del perimetro segnato dall’art. 1176 c.c., comma 2, (ed è in tali limiti che va inteso il riferimento alla diligenza sufficiente, ossia sufficiente a rispettare il parametro normativo).

Ne discende che, in realtà, le critiche della ricorrente investono l’apparato motivazionale della decisione impugnata.

Ora, posto che la sentenza impugnata è stata depositata in data 30 ottobre 2015, viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3 alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge di conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

In definitiva, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cit., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (v., ad es., Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).

Tale situazione non ricorre, all’evidenza, nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha esaminato tutti i dati fattuali prospettati.

5. In conseguenza il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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