Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21222 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 23/07/2021), n.21222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10124-2020 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e

difeso dall’avvocato SASSANO STEFANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 188/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA,

depositato il 30/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

pata artecbia:

pub zione 23/07/2021

ta del 15/06/2021 dal Presidente Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI

CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis depositato il 26.3.2019 Mussa Traore, cittadino del Mali, ha adito il Tribunale di L’Aquila- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha dichiarato inammissibile la sua richiesta reiterata di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, dopo il rigetto di una prima domanda di protezione internazionale;

il ricorrente ha lamentato che l’omessa convocazione ad opera della Commissione gli aveva impedito di sottoporre i nuovi elementi in sede di audizione;

con decreto del 30.1.2020 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che correttamente la Commissione territoriale avesse dichiarato inammissibile la domanda reiterata non sorretta da elementi nuovi, non allegati e demandati ad una fase successiva e comunque non prodotti neppure in sede giurisdizionale;

avverso il predetto decreto ha proposto ricorso Moussa Traore, svolgendo tre motivi;

l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 24.4.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale;

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

Diritto

RITENUTO

Che:

la procura rilasciata dal ricorrente è priva della prescritta indispendabile certificazione ad opera del difensore della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato e appare quindi invalida, secondo quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15177 del 1.6.2021, secondo la quale ” Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 3, nella parte in cui prevede che La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artì. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate da D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”;

secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d’ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.un. 8776 del 30/3/2021);

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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