Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21222 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.13/09/2017),  n. 21222

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11820-2010 proposto da:

ATER PROVINCIA DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA

78, presso lo studio dell’avvocato VALERIO MENALDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato UMBERTO GALASSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GENAZZANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.

FRACASSINI 18, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VENETTONI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma (ATER) impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta ICI per l’anno 1999, notificato dal Comune di Genazzano, sostenendo la non imponibilità dei beni immobili per inesistenza di qualsivoglia diritto reale ed evidenziando la sussistenza dell’esenzione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, lett. i) e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c) atteso che gli immobili non erano utilizzati per finalità commerciali. La CTP di Roma rigettava il ricorso. La sentenza veniva appellata dalla Azienda contribuente innanzi alla CTR del Lazio, che respingeva il gravame, compensando le spese di lite. L’ATER propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo cinque motivi. Il Comune di Genazzano ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3,L. n. 865 del 1971, artt. 27 e 35 e art. 1350 c.c., n. 2″. Parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto che, anche a prescindere della mancanza di una delibera comunale di concessione del diritto di superficie, l’ATER debba essere comunque considerato soggetto passivo di imposta ICI. L’Azienda ricorrente formula, a corredo del motivo, il seguente quesito di diritto:” Dica la Suprema Corte se (contrariamente a quanto affermato dalla CTR di Roma secondo cui anche a prescindere dall’esistenza di un valido titolo formale di costituzione di un diritto di superficie, convenzione per atto pubblico L. n. 865 del 1971, ex art. 35 tra il Comune e ATER, quest’ultimo ente, nella sua qualità di mero possessore delle costruzioni dallo stesso edificate, debba essere considerato soggetto passivo di imposta ICI D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3), la qualifica di soggetto passivo di imposta ICI D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3 richiede e presuppone, anche nell’ipotesi in cui le aree siano state edificate, la costituzione formale di un diritto di superficie in capo ad ATER da stipularsi mediante convenzione per atto pubblico L. n. 865 del 1971, ex art. 35 tra quest’ultimo ed il Comune, non potendosi considerare sufficiente, a tal fine, il mero possesso delle aree e delle costruzioni su di esse edificate”.

2.1. Il motivo è infondato.

La parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ravvisato la sussistenza del presupposto dell’imposta, ritenendo l’Azienda soggetto passivo, quale titolare del diritto reale previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3 perchè divenuto superficiario dei terreni e con essi dei fabbricati ivi edificati, e ciò senza che fosse stato costituito con atto scritto un diritto reale di superficie.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce all’art. 1 che presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ed all’art. 3 che soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario degli immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nella concessione di aree espropriate dai Comuni (o in nome e per conto dei comuni) per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, in base alla L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10 come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 l’ente territoriale concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico popolare e dei relativi servizi urbani. Ne consegue che nello schema tipico della concessione di aree ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35 che è incontroverso essere intervenuta fra il Comune e lo IACP, sussiste l’attribuzione del diritto di superficie, ovvero di facoltà riconducibili al diritto di superficie, sulle aree su cui il concessionario costruisce gli alloggi di edilizia economica e popolare.

Questa Corte ha, infatti, affermato che: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la concessione all’IACP di aree espropriate dai comuni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L. n. 167 del 1962, art. 10 come sostituito dalla L. n. 865 del 1971, art. 35 attribuisce al medesimo IACP il diritto di superficie, ovvero le facoltà ad esso riconducibili, sulle aree su cui il concessionario costruisce gli alloggi di edilizia economica e popolare, e rende, quindi, quest’ultimo soggetto passivo dell’imposta, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3 non occorrendo, a tale fine, un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, in quanto l’incontro delle volontà dei due soggetti rileva su un diverso piano” (Cass. n. 15447 del 2010).

Ed invero, contrariamente all’assunto della ricorrente, non occorre a tal fine, un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, da redigersi in forma scritta, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ.. Va considerato, infatti, al riguardo, che, una volta realizzati, gli immobili da destinare ad alloggi economici e popolari, questi non tornano in disponibilità del Comune concedente, ma restano in proprietà dell’ATER che li ha edificati, fino alla momento della traslazione definitiva del diritto dominicale in favore dei singoli acquirenti (Cass. n. 6763 del 2010). Per il che non può di certo configurarsi, nella vicenda in esame, il conferimento da parte del Comune concedente di un mero diritto personale di godimento a favore dell’azienda in questione (Cfr., al riguardo, Cass. n. 22757 del 2004; Cass. n. 24498 del 2009), ma piuttosto la costituzione di un diritto reale di superficie dal quale consegue, pertanto, l’acquisto a favore dell’ATER della proprietà dell’immobile costruito sull’area concessa in superficie. Questa Corte, con ord. n. 10080 del 2012 ha chiarito anche che: “Costituisce circostanza pacifica che l’insediamento abitativo venne realizzato in esito alla adozione della delibera comunale di concessione dell’ente, istituzionalmente affidatario del compito di realizzare gli immobili di E.R.P., sia pure alla luce della L.R. Lazio 3 settembre 2002, n. 30, art. 17 che ha disposto il trasferimento del patrimonio degli IACP alla ATER di Roma e quindi dei fabbricati oggetto dell’imposizione di che trattasi”. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il motivo in esame non può che essere rigettato.

3.Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,comma 1, lett. L e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c, art. 2697 cod. civ.”, atteso che la CTR ha erroneamente affermato che ATER non avrebbe fornito, ai fini della esenzione dell’imposta ICI, la prova che tutti o parte degli immobili siano destinati a qualcuno degli utilizzi comportanti l’esenzione oggettiva dall’ICI (attività assistenziali, sanitarie, didattiche). Conclude formulando il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se (contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma secondo cui è onere del contribuente – ATER – che invoca l’esenzione oggettiva dall’ICI fornire la prova della destinazione esclusiva degli immobili di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. c) allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali didattiche ecc., l’attività espletata da ATER ha natura intrinsecamente assistenziale con il seguente diritto di quest’ultimo all’esenzione ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. l”.

4.Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 5, Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio”, atteso che le circostanze poste a fondamento della censura di cui al precedente punto, oltre a rilevare quale errores in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, evidenziano anche un vizio di omessa, insufficiente o comunque contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

5. Il secondo ed il terzo motivo, per connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente.

Le censure non sono fondate. In materia di esenzioni, questa Corte ha precisato che: “In tema di ICI, l’esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) anche in base all’evoluzione di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248 (come sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, comma 1, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248), impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie e assistenziali che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di profitti, senza che rilevi il mero fatto dell’esistenza di una convenzione pubblica alla base di tale attività. Ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poichè di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, mentre spetta al giudice di merito l’obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative” (Cass. n. 6711 del 2015).

Nella specie, il giudice di appello, con accertamento in fatto, congruamente motivato, insindacabile in sede di legittimità, ha affermato che l’appellante non ha fornito la prova che tutti o parte degli immobili siano destinati a qualcuno degli utilizzi comportanti l’esenzione oggettiva dall’ICI (attività assistenziali, sanitarie, didattiche ecc.). Ne consegue il rigetto di entrambi i motivi.

6.Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, su uno dei motivi di appello, circa l’eccezione di nullità, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 dell’avviso di liquidazione ICI per indeterminatezza dell’oggetto del tributo nonchè, sotto il profilo processuale, per indeterminatezza della causa petendi su cui si fonda la pretesa impositiva del Comune di Genazzano stante la mancata indicazione specifica da parte di quest’ultimo degli immobili oggetto di imposta ICI”. Parte ricorrente, a corredo della censura, formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se la mancanza di indicazione specifica degli immobili oggetto del tributo ICI nell’avviso di liquidazione comporti la nullità, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 dello stesso per indeterminatezza dell’oggetto e, sotto il profilo processuale, per indeterminatezza della causa petendi”.

7.Con il quinto motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, atteso che, qualora i vizi di cui al precedente motivo di ricorso dovessero qualificarsi non come vizi di omessa pronuncia ma come vizi di omessa motivazione, sul presupposto che i giudici tributari laziali abbiano implicitamente rigettato l’eccezione di nullità dell’avviso di liquidazione per indeterminatezza dell’oggetto del tributo ICI e, sotto il profilo processuale, per indeterminatezza della causa petendi, si censura la sentenza sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

8. Le censure da esaminarsi congiuntamente sono infondate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte per “L’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 21571 del 2004). Nella specie, tale obbligo motivazionale risulta ampiamente soddisfatto.

9. Consegue da quanto sopra, il rigetto del ricorso, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso, condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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