Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21222 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 09/08/2019), n.21222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11453/2016 proposto da:

G.L.M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Dei Colossi n. 53, presso lo

studio dell’avvocato Daniela Empoli, rappresentato e difeso

dall’avvocato Pietro Congiatu, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M. ed Euroservice s.r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, piazza

di Santi Apostoli, n. 66, presso lo studio dell’avvocato Salvatore

Dettori, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Bilotta, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2016 della CORTE D’APPELLO di SASSARI,

depositata il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal cons. Giuseppe De Marzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pietro Congiatu, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Bilotta, che ha

concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 19 febbraio 2016 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in accoglimento dell’impugnazione proposta da F.M., ha revocato il decreto con il quale era stato ingiunto a quest’ultimo il pagamento, in favore della G.L.M. s.p.a., dell’importo recato dall’assegno bancario n. (OMISSIS) della Banca di Credito Sardo s.p.a., condannando la medesima G.L.M. s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado in favore del F. e della Euroservice s.r.l..

2. Il Tribunale, nel respingere, al contrario, l’opposizione al provvedimento monitorio, aveva considerato che l’assegno posto a base della richiesta, tratto sul conto della Euroservice s.r.l., ma sottoscritto dal F. senza apporre il timbro della società, costituiva titolo nullo, idoneo solo a documentare, ai sensi dell’art. 1988 c.c., una promessa di pagamento del F. personalmente.

Al fine di intendere il quarto motivo di ricorso, va poi aggiunto che il Tribunale, pur mandando assolta la Euroservice s.r.l. dalla domanda proposta da G.L.M. s.p.a. nei suoi confronti, l’aveva condannata al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di quest’ultima.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha, invece, osservato: a) che il F. aveva emesso un assegno tratto sul conto della società della quale era amministratore unico; b) che la G.L.M. s.p.a. aveva contabilizzato l’assegno come proveniente dalla Euroservice s.r.l., in tal modo mostrando di conoscere il titolare del conto di traenza; c) che la terza chiamata Euroservice s.r.l. aveva dimostrato di avere estinto qualunque obbligazione nei confronti della società prenditrice dell’assegno, con la quale aveva un rapporto continuativo; d) che, in ogni caso, quest’ultima circostanza era rimasta incontestata; e) che, pertanto, doveva ritenersi che la promessa fosse imputabile alla Euroservice s.r.l. e non al F. personalmente, dal momento che questi aveva comunque speso il nome della società.

3. Avverso tale sentenza la G.L.M. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resistono con controricorso il F. e la Euroservice s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1994 e 1988 c.c., rilevando: a) che nessuno dei dati fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata costituiva prova contraria all’esistenza dell’obbligazione sottostante la promessa; b) che, infatti, la conoscenza del ruolo di amministratore del F. era irrilevante, dal momento che si discuteva dell’impegno personale di quest’ultimo; c) che la G.L.M. s.p.a. non conosceva il numero di conto corrente della Euroservice s.r.l., che non era neppure riportato sul titolo; d) che la circostanza della estinzione, da parte della Euroservice s.r.l. di ogni obbligazione nei confronti della G.L.M. s.p.a. era smentita dalla stessa società debitrice, la quale, nella sua comparsa di costituzione in primo grado, aveva dedotto che la controparte, ossia la medesima G.L.M. s.p.a. telefonicamente e in varie occasioni aveva continuato a sollecitare il pagamento della somma di 21.255,99 Euro; e) che, del resto, la somma di 832,99 Euro versata nel corso della prima udienza dalla Euroservice s.r.l. era stata accettata in acconto del maggior debito e che la debitrice non aveva mai dimostrato il pagamento del saldo; f) che, rispetto a tali dati, del tutto irrilevante era il fatto che il dipendente della G.L.M. s.p.a. al quale il titolo era stato consegnato, conoscendo il F., fosse caduto in equivoco circa la sua provenienza; g) che l’emissione del titolo da parte della Euroservice s.r.l. era del tutto ingiustificata, dal momento che, alla data di emissione, ossia verso la fine di marzo, il debito della società era abbondantemente coperto da altro assegno del quale la G.L.M. s.p.a. disponeva; h) che, peraltro, per l’anno 2009, Euroservice s.r.l. neppure aveva concluso alcun contratto con la G.L.M. s.p.a., giacchè si era preferito instaurare il rapporto con la Eurorent s.r.l.; i) che l’emissione dell’assegno a garanzia della posizione di quest’ultima società era stata riferita da alcuni testi, le cui dichiarazioni, quanto alla richiesta di garanzie personali al F. e alla signora M., erano state confermate proprio da loro; m) che la contraria conclusione della Corte territoriale costituiva una violazione del divieto di etero-integrazione del titolo; n) che, inoltre, la sentenza impugnata non si era curata di verificare e di indicare come fosse stata fornita una prova contraria rispetto alla promessa scaturente dal titolo; o) che la tesi difensiva della G.L.M. s.p.a., che aveva dedotto di avere ricevuto anche l’assegno de quo unitamente ad altri due, non si accompagnava ad alcuna spiegazione, quanto al fatto che solo il primo non recasse l’indicazione della società emittente.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, osservando che la Corte d’appello aveva omesso di illustrare le ragioni per le quali l’assegno sarebbe stato emesso, in tal modo rendendo monca la ricostruzione della vicenda, laddove la ricorrente aveva dimostrato che la Euroservice s.r.l. e la Eurorent s.r.l., quest’ultima amministrata dalla M., erano considerate da G.L.M. s.p.a. come un unico soggetto economico, con il quale definire le condizioni del contratto di noleggio.

3. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono infondati.

Innanzi tutto, per quanto si è sopra osservato, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione non sul valore cartolare del titolo, ma sulla promessa che esso esprimeva, giungendo, all’esito dell’esame delle risultanze istruttorie, a ritenere che da queste ultime emergesse che il F. aveva agito quale legale rappresentante della Euroservice s.r.l. e che proprio in tali termini la promessa di pagamento fosse stata percepita dalla destinataria.

Questo primo caposaldo argomentativo viene criticato, in termini poco lineari, ma soprattutto denunciando, nella sostanza, nonostante il formale richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizi motivazionali.

E, tuttavia, posto che la sentenza impugnata è stata depositata in data 19 febbraio 2016, viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3 alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella specie, non emerge alcun omesso esame di fatti decisivi, nè con riferimento alla ricostruzione che ha condotto a cogliere nell’emissione del titolo la utilizzazione – riconosciuta dalla controparte – di poteri gestori, nè con riguardo all’individuazione della causale della vicenda, rilevante al fine di verificare se fosse o non stata fornita la dimostrazione dell’adempimento della prestazione promessa.

Anche con riguardo a tale aspetto, cui è in larga parte dedicato il terzo motivo, del quale si dirà infra, si osserva che, a parte il tentativo di sollecitare una rivalutazione del contenuto delle risultanze istruttorie – che sarebbe stato inammissibile anche prima della ricordata riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non si registra alcuna assenza motivazionale.

La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto provato il soddisfacimento delle obbligazioni sorte dal rapporto tra la G.L.M. s.p.a. e la Euroservice s.r.l., assumendo che l’assegno del quale si tratta, unitamente agli altri consegnati alla società ricorrente, rappresentasse uno degli strumenti utilizzati, nella sostanza, per assicurare l’adempimento delle obbligazioni sorte o destinate a sorgere con riferimento a tale relazione continuativa.

Rispetto a siffatta conclusione, la ricorrente neppure indica quali concreti debiti sarebbero rimasti insoddisfatti, limitandosi a richiamare due dati irrilevanti, nella prospettiva del sindacato di legittimità sulla sentenza impugnata: l’ammissione della Euroservice s.r.l. che la controparte continuava a sollecitare un pagamento e il fatto di avere accettato una somma versatale nel corso del processo a titolo di acconto.

Ma si tratta, all’evidenza di profili che non dimostrano affatto l’esistenza di un debito insoluto, soprattutto in un contesto nel quale la stessa G.L.M. s.p.a., per sostenere l’incongruità della emissione di un assegno a copertura della posizione della Euroservice s.r.l., asserisce che il debito di Euro 66.343,14 Euro era garantito da altro assegno di 70.000,00 Euro, con la conseguenza che, in assenza di qualunque specificazione, non si riesce ad intendere di quali obbligazioni rimaste insoddisfatte si parli.

4. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e omessa pronuncia sulla domanda proposta in via subordinata nei confronti di Euroservice s.r.l..

Si rileva che, come detto nello svolgimento del primo motivo, non era stata raggiunta alcuna prova che quest’ultima avesse estinto la sua obbligazione e che, in ogni caso, nulla impediva che la società si impegnasse al pagamento per conto di una società collegata.

La doglianza è inammissibile, in quanto: a) non è esatto che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta nei confronti di Euroservice s.r.l., in quanto, come si è sopra indicato, i giudici di secondo grado, dopo avere chiarito che la promessa doveva essere imputata a quest’ultima società, hanno ritenuto che essa avesse dimostrato di avere estinto qualsiasi posizione debitoria.

Le restanti critiche svolte nel motivo, per un verso, comprovano quanto appena osservato, ossia che la Corte d’appello si è pronunciata sulla domanda, e, per altro verso, si traducono in una denuncia di vizi motivazionali la cui inammissibilità discende dalle considerazioni svolte supra sub 3.

5. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 112,333,334 e 343 c.p.c., per avere la Corte d’appello condannato la G.L.M. s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado anche in favore della Euroservice s.r.l., che non aveva proposto alcun appello avverso la decisione del Tribunale che l’aveva condannata a pagare le spese di giudizio nei confronti di G.L.M. s.p.a.. La doglianza è fondata, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice di appello, solo allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass. 12 aprile 2018, n. 9064).

Ora, come s’è visto, la Corte territoriale non ha modificato la decisione di primo grado, nella parte in cui quest’ultima aveva disatteso la domanda proposta da G.L.M. s.p.a. nei confronti della Euroservice s.r.l., con la conseguenza che l’erronea condanna di quest’ultima al pagamento delle spese nei confronti della prima avrebbe potuto essere riformata solo se fosse stato proposto appello dalla Euroservice s.r.l. stessa. Ma ciò non è avvenuto.

6. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 91e 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello considerato, nella liquidazione delle spese in favore di Euroservice s.r.l., anche la somma di 1.140,00 Euro per spese vive, che quest’ultima non aveva mai sostenuto.

Anche quest’ultimo motivo è fondato, giacchè, come del resto confermato anche dalla difesa di Euroservice s.r.l., quest’ultima non ha sostenuto in appello spese vive per 1.140,00.

7. In conseguenza, in relazione all’accoglimento del quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio con riguardo alla liquidazione delle spese della Euroservice s.r.l. per il primo grado; essa va, del pari, cassata, con riguardo all’accoglimento del quinto motivo, e, decidendo nel merito, vanno liquidate le spese della Euroservice s.r.l. in 5.500,00 Euro, oltre accessori di legge.

Alla luce dell’esito del giudizio di legittimità, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese relative.

PQM

Rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto motivo e, in relazione al disposto accoglimento, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione delle spese della Euroservice s.r.l. per il primo grado; accoglie il quinto motivo e, in relazione al disposto accoglimento, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida, per il secondo grado, le spese della Euroservice s.r.l. in 5.500,00 Euro, oltre accessori di legge. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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