Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21221 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 23/07/2021), n.21221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36362/2019 R.G. proposto da

Avv. P.R., rappresentato e difeso dagli Avv. Orenga Mariano

e Verrecchia Osvaldo, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Crescenzio, n. 107;

– ricorrente –

contro

CONCORDATO PREVENTIVO DELLA GEDIFA S.R.L., in persona del legale

rappresentante p.t. Dott.ssa Fanciulli Franca;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lagonegro depositato il 7

novembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2021 dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Avv. P.R., già commissario giudiziale del concordato preventivo della Gedifa S.r.l., surrogato con decreto del 13 giugno 2013, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso il decreto del 7 novembre 2019, con cui il Tribunale di Lago-negro ha provveduto alla liquidazione del compenso dovuto per l’attività prestata nella predetta qualità, determinandolo in Euro 51.000, ivi compresi Euro 48.500 già corrisposti a titolo di acconto;

che il concordato preventivo non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, art. 5, censurando il decreto impugnato per aver omesso di liquidare il compenso dovuto per l’attività prestata successivamente all’omologazione del concordato;

che il motivo è inammissibile;

che, nel procedere alla liquidazione del compenso, il Tribunale si è infatti attenuto correttamente al disposto del D.M. n. 30 del 2012, art. 5, comma 5, dando atto dell’intervenuta surrogazione del commissario giudiziale nel corso della procedura, distinguendo le attività svolte dall’Avv. P. (limitate, per il periodo successivo all’omologazione, alla vigilanza e al controllo sull’operato del commissario liquidatore) da quelle svolte dal successivo commissario Dott. S.G. (comprendenti invece quelle attinenti alla liquidazione, avuto riguardo alla contestuale revoca del commissario liquidatore) e ripartendo tra gli stessi l’importo complessivamente liquidato a titolo di compenso, pari ad Euro 85.000, in relazione alla diversa incidenza delle attività da ciascuno compiute, dei compiti rispettivamente affidati e dell’attivo realizzato nei rispettivi periodi di gestione;

che, nel censurare la predetta liquidazione, il ricorrente non contesta l’accertamento compiuto in ordine alle attività svolte da ciascun commissario, ma si limita a lamentare l’omesso riconoscimento del compenso per quelle da lui poste in essere successivamente all’omologazione del concordato e a richiamare quelle indicate nell’istanza di liquidazione del compenso, senza farsi carico in alcun modo del giudizio negativo espresso al riguardo dal decreto impugnato attraverso il rinvio al provvedimento di revoca, con la conseguenza che il motivo risulta privo di specificità;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi in ordine alla sentenza di omologazione del concordato preventivo, sostenendo che nella stessa veniva riconosciuto il suo diritto al compenso anche per l’attività di sorveglianza e per quella consultiva da svolgersi successivamente all’omologazione;

che il motivo è infondato;

che, in quanto ricognitiva di un mero precetto normativo, e non implicante alcun accertamento in ordine alle predette attività, all’epoca non ancora compiute, la generica affermazione, contenuta nella sentenza di omologazione, secondo cui il commissario giudiziale sarebbe dovuto essere compensato anche per le attività successive, conformemente a quanto previsto dal D.M. 28 luglio 1992, n. 570, art. 5, comma 2, risulta infatti insufficiente ai fini del riconoscimento del diritto al compenso, in ordine al quale deve conseguentemente escludersi l’intervenuta formazione del giudicato;

che la mera individuazione della norma giuridica astrattamente applicabile alla fattispecie non risulta infatti di per sé idonea ad acquistare l’efficacia propria del giudicato, il quale si forma su un’unità minima della sentenza, individuabile nella sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ovverosia in una statuizione che affermi l’esistenza di un fatto concretamente sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un determinato effetto giuridico (cfr. Cass., Sez. II, 17/04/2019, n. 10760; Cass., Sez. VI, 8/10/2018, n. 24783; Cass., Sez. lav., 26/06/2018, n. 16853);

che inammissibile, in quanto proposta soltanto nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., risulta infine l’ulteriore censura sollevata dal ricorrente, con cui lo stesso lamenta l’illegittimità del decreto impugnato, nella parte in cui ha subordinato il pagamento del compenso alla definizione del presente giudizio, in contrasto con l’immediata esecutività del provvedimento, non suscettibile di sospensione;

che le memorie di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2, così come quelle previste dall’art. 378 c.p.c. e dall’art. 380-bis.1 c.p.c., terzo periodo, sono infatti destinate esclusivamente all’illustrazione delle ragioni già compiutamente svolte nel ricorso e nel controricorso ed alla confutazione delle tesi avversarie, e non possono quindi essere utilizzate per specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle censure che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate in origine, e tanto meno per proporre nuovi motivi d’impugnazione o sollevare nuove questioni (cfr. Cass., Sez. VI, 27/08/2020, n. 17893; Cass., Sez. II, 12/10/2017, n. 24007; Cass., Sez. I, 29/12/2005, n. 28855);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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