Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21221 del 20/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 20/10/2016), n.21221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18823/2013 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in persona del

Ministro in carica domiciliato ex lege in ROMA, in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difesa per legge;

– ricorrente –

contro

S.F., S.G., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 340/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GIACOMO AIELLO per l’Avvocatura dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso; rimessione alle S.U. su L. n. 890 del 1982.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8/4/2013 la Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. S.F. e G. nonchè della sig. G.P. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. L’Aquila 2/3/2007, ha accolto la domanda dai medesimi proposta nei confronti del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti (subentrati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il (OMISSIS) a (OMISSIS), presso lo stabilimento “(OMISSIS)” della società A.G. s.a.s., beneficiaria di concessione demaniale marittima, allorquando il S.F., “per recuperare una palla da gioco, rimbalzata oltre la recinzione, si era appoggiato ad uno steccato, ivi esistente, cercando di passare con il corpo disteso sotto la menzionata struttura che, però, priva di validi fermi e di agganci ai tronchi verticali ai quali doveva essere ancorata, rovinava sullo S. colpendolo sulla fronte ed immobilizzandolo al suolo”.

Sinistro all’esito del quale lo S. subiva una “tetraplegiapostraumatica con lesione mileica C5-C6”, con invalidità permanente al 100%.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 111 e 132 c.p.c., artt. 3, 24 e 111 Cost., L. n. 2 del 1999, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito gli abbia erroneamente liquidato somma a titolo di risarcimento del danno facendo riferimento a quanto liquidato in altro giudizio, di cui non è stato parte.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 112, 323, 324 e 359 c.p.c., art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito l’abbia ritenuto esclusivo responsabile del sinistro de quo senza considerare che con la sentenza Trib. Pescara 21/11/2003, passata in giudicato, dello stesso è già stata ritenuta responsabile la società concessionaria dello stabilimento balneare, condannata al risarcimento dell’intero danno.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 28, 29 e 49 c.n., art. 34 Reg. nav. Marittima, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 1229 e 2055 c.c., art. 36 c.n. e ss., art. 5 e ss., art. 23 Reg. di esecuzione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente o contraddittoria” motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito l’abbia erroneamente considerato tenuto a sorvegliare il concessionario dello stabilimento balneare, rispetto al quale non sussiste viceversa alcun suo obbligo al riguardo, atteso che quest’ultimo ha “uso esclusivo dell’area demaniale, e conseguentemente esclusivo potere di controllo sulla medesima, essendo pertanto il solo responsabile dei danni.

Lamenta che la corte di merito ha erroneamente interpretato la “clausola di esonero da responsabilità contenuto nel disciplinare di concessione”, che è nulla solo se “riferita a dolo o colpa grave del debitore.

Con il 5 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2051 e 2059 c.c., art. 185 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente “dato ingresso anche al danno morale soggettivo”, che non può discendere dalla mera affermazione della responsabilità aquiliana del custode.

Con il 6 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1227 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente o contraddittoria” motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito non abbia considerato il concorso di colpa della vittima.

Il 3 e il 4 motivo, che vanno preliminarmente e congiuntamente esaminati, in quanto logicamente prioritari e connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il concessionario di area demaniale su cui insista uno stabilimento balneare è titolare di un diritto di proprietà superficiaria sulle opere stabili ivi legittimamente collocate, sia pure avente natura temporanea e soggetta a una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione (v. Cass., 12/1/2016, n. 362; Cass., 18/2/2014, n. 3761; Cass., 16/4/2008, n. 9935; Cass., 26/1/2007, n. 1718), ovvero di un diritto di natura personale, che può essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l’onere di dedurne chiari indici rilevatori (v. Cass., 29/5/2001, n. 7300; Cass., 4/5/1998, n. 4402. E già Cass., Sez. Un., 2/6/1984, n. 3351), tra i quali rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell’opera, costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto (v. Cass., 16/4/2008, n. 9935), essendo evidente “che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio” (così Cass., 3/12/2004, n. 22757).

Va al riguardo ulteriormente precisato che in entrambe le suddette ipotesi solamente allorquando non si realizzi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile non viene meno per il concedente la detenzione del bene e il conseguente dovere vigilanza e custodia (cfr., con riferimento all’ipotesi dell’appalto Cass., 18/7/2011, n. 15734), e conseguentemente la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati da sinistri come nella specie verificatisi all’interno del bene in concessione.

Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

In particolare là dove, dopo avere correttamente premesso che “custode art. 2051 è colui che ha la disponibilità materiale della cosa, e quindi il concessionario”, e che “l’art. 5 della concessione, che si fonda sui principi di cui all’art. 17del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, prevede che “sono a carico del concessionario tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato””, nell’affermare essere “facoltà dell’amministrazione, in caso di inadempienza… procedere d’ufficio ai relativi lavori, rivalendosi sul deposito di cui all’art. 17 reg. cod. nav.” è erroneamente pervenuta a concludere che nel caso “vi era, quindi, un dovere di vigilanza gravante sul Ministero concedente, sia con riferimento all’art. 5 del rapporto di concessione (art. 17 del regolamento di esecuzione del codice della Navigazione), sia in relazione agli obblighi di cui all’art. 2043 c.c.”.

Conclusione raggiunta senza dare invero nemmeno congrua motivazione in ordine alla ravvisata sussistenza dei relativi presupposti applicativi.

Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte p.q.r. il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA