Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21221 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Edile Ferroviaria Prefabbricati s.r.l. in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, viale

dell’Università 27, presso l’avv. Tedeschi Dario, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Girolamo da

Carpi 6, presso l’avv. PIGA Marcello, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3853 del

9.9.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7.7.2011 dal Relatore Cons. Dott. Vittorio Ragonesi;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per estinzione del

giudizio.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

La Girling Limited ha proposto, con atto notificato il 23.6.03, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 763/03 resa nel procedimento n. 2583/00 che contrapponeva la ricorrente alla Forma srl, alla IBC srl, alla Rofren di S. Romano, alla Simer srl, al fallimento Sepma ed al fallimento Ala spa;

Hanno resistito con controricorso le sole società Forma, IBC, Rofren e Simer La Girling ltd. ha depositato in cancelleria atto di rinuncia agli atti del giudizio notificato alle controricorrente e da queste ultime accettato.

Il P.G. ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Il processo va pertanto dichiarato estinto per rinuncia senza che vi sia luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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