Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21221 del 14/10/2011
Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21221
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Edile Ferroviaria Prefabbricati s.r.l. in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, viale
dell’Università 27, presso l’avv. Tedeschi Dario, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Girolamo da
Carpi 6, presso l’avv. PIGA Marcello, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3853 del
9.9.2004.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
7.7.2011 dal Relatore Cons. Dott. Vittorio Ragonesi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per estinzione del
giudizio.
La Corte:
Fatto
OSSERVA
quanto segue:
La Girling Limited ha proposto, con atto notificato il 23.6.03, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 763/03 resa nel procedimento n. 2583/00 che contrapponeva la ricorrente alla Forma srl, alla IBC srl, alla Rofren di S. Romano, alla Simer srl, al fallimento Sepma ed al fallimento Ala spa;
Hanno resistito con controricorso le sole società Forma, IBC, Rofren e Simer La Girling ltd. ha depositato in cancelleria atto di rinuncia agli atti del giudizio notificato alle controricorrente e da queste ultime accettato.
Il P.G. ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Il processo va pertanto dichiarato estinto per rinuncia senza che vi sia luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011