Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21221 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 09/08/2019), n.21221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11187/2016 proposto da:

R.A. e C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tortona, n. 4,

presso lo studio dell’avvocato Silvia Stivali, rappresentata e

difesa dall’avvocato Salvatore Amato e dall’avvocato Ottavio

Stracuzzi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Benaco n. 5/7, presso lo studio dell’avvocato Maria Chiara Morabito,

rappresentata e difesa dall’avvocato Villeado Craia, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

G.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1094/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del

29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal cons. Dott. Giuseppe De Marzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso per l’inammissibilità e, in

subordine, rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Latella Stefano, per delega, che

ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 29 ottobre 2015 la Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla R.A. & C. s.r.l. (d’ora innanzi, la società) nei confronti della Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. (d’ora innanzi, la Cassa) e ha, in conseguenza, condannato la s.r.l. a restituire alla Cassa la somma di 16.879,97 Euro, oltre accessori di legge, versata in esecuzione della sentenza del Tribunale; la Corte d’appello ha, altresì, condannato G.B. a restituire alla Cassa la somma di 6.056,36, oltre accessori di legge.

2. La controversia scaturisce dalla domanda proposta dalla società nei confronti della Cassa, al fine di ottenere il pagamento della somma portata da due assegni bancari sbarrati (trattasi di assegni bancari con sbarramento generale, ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 41 L. ass.) spediti dalla società a terzi con lettere raccomandate mai giunte a destinazione, e dalla Cassa, mera girataria per l’incasso, pagati, secondo l’attrice in violazione della normativa applicabile, a soggetto diverso dal banchiere espressamente indicato o a un cliente di quest’ultimo. La Cassa, costituendosi in giudizio, aveva dedotto di avere pagato i due assegni in conformità alla disciplina sopra ricordata, ossia ad un proprio cliente, il G.. Quest’ultimo, chiamato in causa, aveva affermato di non avere negoziato gli assegni e di non avere incassato le relative somme, disconoscendo la sottoscrizione per girata dell’assegno di Lire 6.913.000 e sottolineando che l’altro assegno era sprovvisto di firma di girata.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale, ha osservato: a) che la causa petendi fatta valere dalla società aveva riguardo alla inosservanza delle norme in materia di negoziazione di assegni con sbarramento generale, quanto alla limitazione dei soggetti legittimati alla riscossione e alla impossibilità di girare i titoli; b) che, pertanto, in difetto di mutamento della pretesa nel corso del giudizio di primo grado, non era possibile estendere la valutazione ad altri profili valorizzati nell’atto di appello, quali il mancato controllo della firma di girata risultata falsa o apposta solo per sigla o ancora la consegna, al momento della negoziazione, della somma disponibile di Lire 5.600.000; c) che, in senso contrario, non poteva considerarsi il generico riferimento, contenuto nell’atto di citazione, al pagamento “senza la dovuta diligenza e cautela”, inidoneo ad individuare il fondamento del diritto eterodeterminato esercitato; d) che erroneamente, alla luce dell’art. 41 L. ass., la società aveva escluso che si potessero effettuare girate; e) che la negoziazione degli assegni da parte del G., cliente della Cassa, era risultata provata dalla deposizioni testimoniali raccolte in primo grado e, quanto all’assegno di Lire 6.913.000, anche dalla confessione del G., nonchè, con riguardo all’assegno di lire 2.410.945, anche dalla distinta di pagamento del 9 ottobre 1992, non disconosciuta, al momento della produzione, da parte della banca, dell’originale; f) che, infine, il G. aveva riconosciuto nelle proprie difese che i titoli erano stati “negoziati insieme sul conto corrente del qui esponente”; g) che siffatti elementi erano destinati a prevalere sugli esiti della consulenza, mero strumento di valutazione; h) che, in ogni caso, l’esito della consulenza, quanto alla falsità della firma di girata, era irrilevante, giacchè l’irregolarità della girata non escludeva che gli assegni fossero stati negoziati dal G., ossia da lui materialmente riscossi; i) che sia la prova testimoniale che la documentazione acquisita dimostravano che il G., all’epoca della negoziazione, era titolare di un conto corrente da oltre due anni; I) che, in conseguenza del rigetto della domanda della società, quest’ultima doveva essere condannata a restituire quanto ricevuto per effetto della sentenza di primo grado; m) che, infine, ritenuta la sussistenza di giusti motivi per compensare fra tutte le parti le spese del doppio grado, il G. doveva essere condannato a restituire le somme ricevute, a titolo di spese legali sostenute in primo grado.

3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la Cassa, che depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il G. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevando che questa Corte, attraverso l’esercizio del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti processuali, dovrebbe poter apprezzare l’esatta portata della causa petendi e comunque l’esistenza di comportamenti concludenti idonei a dimostrare l’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.

2. Con il secondo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 215 c.p.c., n. 2, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto necessario il disconoscimento dell’originale della distinta di versamento degli assegni da parte del G..

3. Con il terzo motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al ritenuto riconoscimento, da parte del G., di avere negoziato gli assegni sul proprio conto corrente.

4. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione logica.

Poichè la sentenza impugnata giunge, con autonoma ratio decidendi, a ritenere che gli assegni siano effettivamente stati pagati ad un cliente della banca, ossia ad escludere anche la sussistenza della causa petendi che la ricorrente, in termini generici e poco perspicui, assume, criticando, con il primo motivo, la contraria decisione dei giudici di secondo grado, di avere introdotto sin dal primo grado, è sufficiente rilevare, per ragioni di economia argomentativa: a) che del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che, a seguito della produzione dell’originale della distinta di versamento dell’assegno di Lire 2.410.945, il G. avesse l’onere di procedere al disconoscimento; b) che, in ogni caso, l’incasso da parte del G. di entrambi gli assegni è argomentato alla luce di una pluralità di elementi, tra i quali le deposizioni testimoniali assunte in primo grado; c) che identiche considerazioni valgono anche per i profili di cui al terzo motivo e questo a tacer del fatto che la riproduzione di un brano dello scritto difensivo del G., oltre a non consentire di apprezzare l’intero contenuto, non si accompagna neppure alla indicazione di quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati dalla Corte d’appello nell’apprezzarne il significato.

Confermata per le superiori considerazioni l’autonoma ratio decidendi che sorregge la decisione impugnata, diviene superfluo esaminare il primo motivo, in forza del consolidato orientamento di questa Corte, secondo la quale il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi, esamini ed accolga anche una seconda ratio, al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della potestas iudicandi, atteso che l’art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all’interno di quest’ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicchè l’inammissibilità (o l’infondatezza) del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (v., ad es., Cass. 13 giugno 2018, n. 15399).

5. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto e la ricorrente condannata alle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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