Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21220 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 23/07/2021), n.21220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10035-2020 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato PATRIZIA BORTOLETTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2444/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2021 dal Presidente Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, B.O., cittadino del Senegal, ha adito il Tribunale di Bologna, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

il ricorrente aveva riferito di essere nato in Senegal a Kolda e di aver vissuto nel villaggio di (OMISSIS); di aver fatto l’agricoltore, con grandi difficoltà a causa della scarsità di acqua, della scarsa estensione delle terre e degli scontri con un’altra etnia che conduceva le mucche a pascolare sui suoi terreni; di aver lasciato il proprio Paese prima per la Libia e poi per l’Italia;

il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

l’appello proposto dal B. è stato rigettato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 5.9.2019;

avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 28/2/2020 ha proposto ricorso per cassazione B.O., svolgendo unico motivo;

l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 23.2.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale;

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

con il motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, degli artt. 2 e 32 Cost., della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 25, del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali culturali, art. 11 e del Patto internazionale relativo ai diritti i civili e politici del 16 e 19.12.1966, ratificati dall’Italia con L. n. 881 del 1977;

in particolare il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia valutato la situazione del suo paese di origine (il Senegal e specificamente la (OMISSIS)) ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni oggettive di danno grave scaturente da violenza indiscriminata previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che giustificano la protezione sussidiaria a prescindere dalle vicende personale del richiedente, attribuendo erroneamente rilievo al giudizio negativo alla credibilità del racconto personale del richiedente asilo;

il motivo è inammissibile;

il ricorrente omette completamente di dar conto dei motivi di appello da lui proposti avverso la decisione di primo grado e in particolare di dimostrare di aver introdotto nel giudizio di secondo grado un motivo di gravame specifico con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in relazione all’esistenza di un conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile per effetto della violenza indiscriminata in atto;

tale grave lacuna non è supplita dalla sentenza impugnata che, a pagina 3, riferisce solo di una censura, molto generica, inerente la “situazione di evidente disordine pubblico propria del Senegal, segnatamente nel territorio del (OMISSIS), ed endemica compressione dei diritti umani”, del tutto inidonea, anche in tesi, a rappresentare la fattispecie del conflitto armato interno rilevante ai fini della tutela invocata;

non è superfluo infatti rammentare che in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (Sez. 1, n. 5675 del 02/03/2021, Rv. 660734 – 01); il ricorrente avrebbe avuto l’onere di riferire nel motivo sia che cosa avesse allegato in primo grado circa il rischio di esposizione a violenza indiscriminata sia, soprattutto, il contenuto del suo motivo di appello asseritamente mal scrutinato dalla Corte territoriale;

nulla di tutto ciò è dato riscontrare nel motivo di ricorso che prescinde totalmente dal contenuto delle censure proposte con l’appello;

il motivo risulta inammissibile anche in riferimento alla richiesta di protezione complementare di diritto nazionale, ossia la protezione in regime transitorio ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9, (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 01);

a tali fini, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta la necessità di una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato. (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02); nella specie fa difetto tanto la prospettazione di una situazione di vulnerabilità personale e individualizzata del richiedente in caso di rimpatrio, quanto la deduzione di un significativo tasso del suo radicamento e di integrazione in Italia;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese, in difetto di rutale costituzione con controricorso del Ministero.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

 

 

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