Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21220 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 14/10/2011), n.21220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso

l’avvocato VITALE ELIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RANCI GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

sul ricorso 4564-2006 proposto da:

R.A. (C.F. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G.A. PASQUALE 21, presso il sig. CAPRIOTTI

MARIO, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNI CIRIACO, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 658/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI RANCI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e si rimette alla Corte per quanto

riguarda l’istanza di controparte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’infondatezza dell’istanza di

Ro.An.;

per il rigetto dei motivi primo, secondo e terzo del ricorso

principale e per l’accoglimento per quanto di ragione dei motivi

quarto e quinto dello stesso ricorso; per il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che nel caso, dovendosi ritenere l’anteriorità del decesso di R.M. e Ro.Al. rispetto all’introduzione del presente giudizio, alla stregua della documentazione in atti depositata con il controricorso, si impone il rispetto del principio espresso, tra le ultime, dalle pronunce n. 25544 del 2006 (proprio in materia di espropriazione), n. 1202 del 2007 e vedi anche la n. 1887 del 2006, secondo il quale, nel caso di morte di una delle parti nel corso di giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, pertanto, deve disporre l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. nei confronti di tutti gli eredi.

P.Q.M.

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di R.M. e R.A., assegnando termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA