Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21220 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14734/2012 proposto da:

C.F.I. (CF (OMISSIS)), rapp.to e difeso per procura a

margine del ricorso dall’avv. Arturo Verì, elettivamente

domiciliato in Roma alla v. A. Gramsci n. 22 presso lo studio

dell’avv. Gianluigi Iannetti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (CF (OMISSIS)), in

persona del curatore, rapp.to e difeso per procura a margine del

controricorso dall’avv. Giovanni Colombo e dall’avv. Francesco

Pecora, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma alla

v. Gavinana n. 1;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Lecco depositato il 7 maggio

2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 4 luglio 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto del 7.5.2012 il Tribunale di Lecco rigettava l’opposizione allo stato passivo promossa da C.F.I. di rivendica e restituzione, ex art. 103 legge fall., dei beni immobili siti in (OMISSIS) o, in subordine, l’ammissione al passivo della procedura di tutte le somme versate a titolo di caparra e di prezzo dell’immobile;

osservava il Tribunale, per quanto ancora di interesse, che la cessione del contratto preliminare (operata in suo favore dai genitori C.S. e T.N. e sul quale l’opponente fondava la propria pretesa), era priva di data certa e che le istanze istruttorie formulate al riguardo erano inammissibili per essere i relativi capitoli inerenti a circostanze da provarsi documentalmente e comunque non riferibili ad alcuno dei fatti previsti dall’art. 2704 cod. civ.;

quanto poi alla domanda subordinata di restituzione delle somme versate, fondata sull’assunto dell’arricchimento senza causa, evidenziava da un lato che tale azione non poteva essere svolta, ben potendo l’opponente esercitare un’azione tipica (per altro prescritta, come nel caso in esame) e dall’altro che essa non dava luogo alla ripetizione di somme pagate, essendo unicamente diretta ad ottenere il pagamento di un indennizzo pari alla minor somma tra arricchimento e danno;

avverso tale decreto C.I.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi;

la curatela resiste mediante controricorso;

il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge relativa all’eccezione di mancanza di data certa, inammissibilmente rilevata d’ufficio dal Tribunale e comunque senza avviso alle parti con concessione di un termine a difesa, secondo il nuovo disposto dell’art. 101 c.p.c., comma 2;

con il secondo mezzo deduce la violazione di legge a causa della mancata considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi da cui era desumibile la data certa dei documenti depositati;

con il terzo lamenta la violazione di legge per l’omessa ed errata considerazione di tutti i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., del contratto preliminare per cui è causa;

il quarto motivo evidenzia la violazione di legge per l’errata qualificazione della domanda di ripetizione delle somme versate;

va in via preliminare rilevato che nella memoria difensiva del 22 giugno 2017 il ricorrente ha evidenziato (circostanza cui, per altro, era già stato fatto cenno nell’ambito del ricorso introduttivo) di avere iniziato, anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione al passivo (per la rivendica e restituzione dell’immobile ed in via subordinata la restituzione degli importi) e prima del fallimento, un’azione in via ordinaria ex art. 2932 c.c. (trascrivendo anche il relativo atto introduttivo), azione poi interrotta e riassunta nei confronti del curatore: tale azione è stata prima rigettata dal tribunale e poi accolta in appello che dunque ha trasferito al ricorrente gli immobili per cui è causa ex art. 2932 cod. civ. (pronuncia che il ricorrente afferma essere divenuta definitiva in assenza di impugnazione);

avendo pertanto il ricorrente, per effetto di tale pronuncia, conseguito gli immobili oggetto dell’attuale pretesa, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

tale circostanza, unitamente al fatto che il ricorso viene definito sulla scorta di una circostanza sopravvenuta all’instaurazione del giudizio, induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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