Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2122 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2122 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 5919-2007 proposto da:
DEUTSCHE BANK S.P.A. (C.F. 01340740156), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 259, presso

Data pubblicazione: 31/01/2014

l’avvocato PETTITI PRISCILLA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato NAPOLITANI VINCENZO,
2013

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1906

contro

CONCILIO

ANTONINO

(C.F.

CNCNNN33R24A717D),

1

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO
19, presso l’avvocato AMATO EMILIANO, rappresentato
e difeso dagli avvocati PASCA ALESSANDRO, MARINARO
MARCO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

797/2006 della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositata il 07/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

03/12/2013

dal

Consigliere

Dott.

LOREDANA NAZZICONE;
udito,

per la

ricorrente,

l’Avvocato

PETTITI

PRISCILLA che si riporta;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato PASCA
ALESSANDRO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

avverso la sentenza n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 7
novembre 2006, in riforma della sentenza di primo grado
ed in accoglimento della domanda proposta da Antonio
Concilio, ha condannato la Deutsche Bank s.p.a. al
pagamento di E 182.265,11 in favore del medesimo, con gli
interessi legali dal 9 giugno 1986, a titolo di
la quale egli aveva ottenuto il rilascio di un libretto
di risparmio al portatore sin dal 1980.
Ha ritenuto la Corte del merito che le annotazioni
sul libretto, a norma dell’art. 1835, comma secondo,
c.c., hanno natura confessoria e sono impugnabili solo
per errore di fatto o per violenza; che il cliente non
aveva alcun obbligo, quindi, di provare la veridicità
delle annotazioni riportate sul libretto stesso; che,
sebbene nel caso in esame fosse stata accertata in sede
penale la falsificazione delle annotazioni sul libretto,
evidenziante un saldo apparente difforme da quello
risultante dalla contabilità della banca, tali eventuali
falsificazioni non potevano essere opposte al cliente, ai
sensi della norma predetta,

«tanto più che la dedotta

falsità concerneva le scritturazioni esistenti presso la
BAI (e, pertanto, al di fuori di ogni possibilità di
cognizione da parte del Concilio) e non quelle veridiche
riportate sul libretto»;

che il libretto era stato

dissequestrato in seguito alla pronuncia della sentenza
penale, la quale aveva accertato come un funzionario
della Banca d’America e d’Italia (poi Deutsche Bank
s.p.a.) della filiale di Salerno aveva distratto somme
ricevute in pagamento riguardanti il libretto in
questione; che non doveva liquidarsi il maggior danno ai
sensi dell’art. 1224 c.c., avendo il Concilio omesso di
provare la sua qualità; che la ravvisata responsabilità
contrattuale della banca rendeva irrilevante valutarne
quella extracontrattuale ex art. 2049 c.c.

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restituzione della somma depositata presso la banca e per

Propone ricorso notificato il 16 febbraio 2007 la
Deutsche Bank s.p.a., sulla base di tre motivi. Resiste
con controricorso Antonino Concilio. La banca ha,
altresì, depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. – Con il primo motivo, la Deutsche Bank s.p.a.
censura la violazione e la falsa applicazione degli art.

3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata attribuito
valore confessorio alle annotazioni riportate sul
libretto di deposito a risparmio, senza tenere in alcun
conto che il giudice penale, nel provvedimento di
dissequestro del libretto di deposito fatto in precedenza
oggetto di sequestro, lo aveva annullato, disponendo che
in calce venisse apposta l’annotazione seguente:

«Con

sentenza istruttoria n. 84/87 OU G.I. emessa da questo
G.I. in data 11.10.91, divenuta esecutiva, sono state
dichiarate false le annotazioni riportate sul presente
libretto non corrispondenti alle schede e al documenti
interni della B.A.I.».

A ciò doveva aggiungersi il

rilevante indizio, secondo cui il Concilio, nonostante il
lungo rapporto intrattenuto dalla banca e l’iniziale
versamento di appena L. 50.000 accertato dalla consulenza
tecnica espletata innanzi al tribunale, non era stato in
grado di produrre alcun documento a supporto del diritto
vantato; mentre la stessa misura del tasso d’interessi
riconosciuta, pari al 13,50% annuale, in un periodo in
cui il tasso medio applicato a tali rapporti non superava
1’1,25%, confermava l’operata falsificazione.
Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione
omessa, insufficiente e contraddittoria sul fatto
decisivo della pretesa veridicità delle annotazioni
apposte sul libretto, perché la sentenza, dopo avere dato
atto dell’attestazione di falsità delle annotazioni sul
libretto, ha aggiunto essere queste ultime veritiere, ed

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1835 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

invece false quelle operate sui documenti interni della
banca, laddove, in ragione della timbratura per ordine
del tribunale penale, il libretto aveva ormai perso ogni
valenza ai fini civilistici. Altro fatto decisivo mal
valutato, in ordine all’efficacia probatoria delle
annotazioni sul libretto, riguarda la circostanza che le
annotazioni in questione non furono eseguite
c.c., ma da Antonio Sinopoli, vice-direttore dell’agenzia
e responsabile dell’ufficio fidi, nonché nipote di
controparte, ma non addetto affatto a quel compito.
Infine, il terzo fatto decisivo inadeguatamente motivato
consiste nella ritenuta determinazione del danno sulla
base del capo di imputazione penale a carico del
Sinopoli, il quale però non riguardava affatto il danno
patito, ma la mera denuncia dallo stesso Concilio sporta,
nonché tenendo per buona l’applicazione del tasso di
interessi astronomico del 13,50%.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la
violazione e la falsa applicazione degli art. 2697 e 2049
c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,
in quanto, laddove la corte d’appello abbia ritenuto
provata la responsabilità extracontrattuale della banca
(ma ciò, secondo la ricorrente, non risulta in modo
chiaro dalla motivazione della sentenza impugnata), ha
omesso di esigere la prova dei singoli versamenti
all’impiegato legittimato a riceverli, all’interno dei
locali della banca e durante gli orari di apertura di
essa.
2.

primi

due

motivi,

da

esaminare

congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono
fondati.
2.1.
considerazioni

La sentenza impugnata, premesse alcune
generali

circa

l’efficacia

delle

annotazioni sul libretto di deposito, ha ritenuto che
quello in esame, pur recante l’annotazione di falsità

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dall’impiegato addetto al servizio a norma dell’art. 1835

delle relative annotazioni da parte del giudice penale,
tuttavia conservi l’efficacia probatoria di cui all’art.
1835, comma secondo, c.c., per il fatto che «la dedotta
falsità concerneva le scritturazioni esistenti presso la
BAI (e, pertanto, al di fuori di ogni possibilità di
cognizione da parte del Concilio) e non quelle veridiche
riportate sul libretto».

dissequestrato e che la sentenza penale aveva accertato
come un funzionario della banca avesse distratto alcune
somme ricevute in pagamento riguardanti il libretto in
questione.
Infine,

all’esito di tali considerazioni,

ha

attribuito alle annotazioni sul libretto l’efficacia di
prova a norma dell’art. 1835, comma secondo, c.c.
Tale convincimento, alla luce degli accertamenti di
fatto compiuti in sede di merito e riportati dalla stessa
sentenza impugnata, non va esente dalle critiche avanzate
dalla ricorrente.
2.2. – Nei depositi di una somma di danaro presso
una banca, a norma dell’art. 1835, secondo comma, c.c. le
annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della
banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova
nei rapporti tra banca e depositante.
La disposizione indica la funzione primaria del
libretto, che è quella di documentare in origine il
contratto di deposito, e, quindi, i singoli atti di
esecuzione nello svolgimento del rapporto, attribuendo un
particolare valore alle «annotazioni» riportate sul
libretto. L’espressione «piena prova», contenuta anche in
altre disposizioni (art. 2700, 2702, 2712, 2713, 2720,
2733), sta ad indicare appunto il valore delle medesime:
con riguardo alle annotazioni riportate sul libretto, la
prova legale deve ritenersi raggiunta (efficacia «in
positivo»), in quanto la legge, con riferimento a quei
fatti determinati, reputa idonea una certa prova, al fine

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Ha aggiunto che il libretto era stato comunque

della loro dimostrazione. Tale disciplina configura una
peculiare rilevanza probatoria che si sovrappone, in
virtù del suo carattere di specialità, a quella
attribuita in via generale alla semplice scrittura
privata. Si osserva, peraltro, che la vera portata
originale della disposizione sta nel riferimento
all’impiegato che «appare» addetto al servizio di
condizioni, è comunque capace di vincolare la banca.
E vero dunque che, nei rapporti di deposito a
risparmio, sussiste tale piena efficacia probatoria tra
banca e depositante delle annotazioni sul libretto
firmate dall’impiegato che appare addetto al servizio,
disciplina dettata a tutela dell’affidamento dei clienti
(Cass., sez. I, 16 dicembre 1991, n. 13547) ed il
libretto bancario di deposito a risparmio, pur non
potendosi considerare atto pubblico dotato dell’efficacia
probatoria privilegiata sino a querela di falso, di cui
all’art. 2700 cod. civ., è assistito dallo speciale
regime delineato dall’art. 1835, stesso codice, sicché,
ove il documento presenti i requisiti formali minimi
richiesti, esso fa piena prova non solo delle
annotazioni, ma anche della provenienza del libretto
dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario
che ha sottoscritto dette annotazioni (Cass., sez. I, 16
aprile 1996, n. 3585).
E, tuttavia, tale regime presuppone che l’efficacia
probatoria, di cui alla disciplina legale

ex art. 1835

c.c., possa liberamente dispiegarsi: come non avviene
quando, invece, l’efficacia in questione sia stata
sottratta in radice al documento, perché oggetto di
ammortamento, oppure perché dichiarato falso.
E stato deciso, così, che il possesso del libretto
al

portatore

è

sufficiente

per

attribuire

la

legittimazione all’esercizio del diritto menzionato nel
libretto

in base

alla

presentazione

7

all’istituto

sportello, pur non essendolo, e che, in presenza di date

emittente: e, tuttavia, il diritto del portatore che
abbia il possesso del documento viene meno se il libretto
perde l’efficacia di titolo di credito, come nel caso di
completamento della procedura di ammortamento, promossa a
seguito di smarrimento, distruzione o sottrazione del
titolo (Cass., sez. Il, 3 febbraio 1998, n. 1048),
estinguendo la procedura di ammortamento nei confronti
III, 10 marzo 2011, n. 5701).
Parimenti, il libretto perde la propria efficacia
probatoria, laddove, in seguito a giudizio penale, siano
stato dichiarate false le annotazioni su di esso apposte.
Ciò appunto è quanto è accaduto nel caso in esame,
in cui il giudice penale, che dapprima aveva disposto il
sequestro del libretto, all’atto del dissequestro del
medesimo – come è fatto incontestato, che questa Corte
deve perciò tenere fermo – ordinò l’annotazione in calce
allo stesso, nella quale si dava atto che

«con sentenza

istruttoria n. 84/87 … divenuta esecutiva, sono state
dichiarate false le annotazioni riportate sul presente
libretto non corrispondenti alle schede e ai documenti
interni della B.A.I.».
L’art.

537

c.p.p.

dispone,

per

il

caso

di

accertamento della non rispondenza al vero dell’atto o
del documento, che il giudice penale, con lo stesso
dispositivo, ordini la cancellazione totale o parziale,
secondo le circostanze e, se è il caso, la
ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o
del documento, con la prescrizione del modo con cui deve
essere eseguiti [cfr. Cass., sez. Il pen., 17/07/2013, n.
31953 (dep. 23/07/2013), Armanetti].
La chiara dicitura apposta dal giudice penale rende
del tutto incongrua la motivazione della sentenza
impugnata, la quale ha attribuito la falsità non alle
annotazioni sul libretto – ritenute dunque veritiere – ma
alle scritture interne della banca; mentre nessun valore

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dell’istituto emittente i diritti del detentore (sez.

in contrario poteva trarsi dal dissequestro, concesso
proprio in quanto vi era stata apposta la formula
riportata.
Risultano dunque fondate le censure espresse nel
primo e nel secondo motivo del presente ricorso, con cui
si addebita alla corte di merito di avere completamente
ignorato l’esistenza della pronuncia sulla falsità del
legittimamente condurre all’applicazione concreta in
favore del cliente della tutela apprestata dall’art. 1835
c.c., sussistendo quindi il vizio di violazione della
norma di diritto sostanziale, così come applicata, ed un
difetto di motivazione della decisione assunta.
3. – Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denunziando violazione degli art. 2049 e 2697 c.c. censura la sentenza impugnata per aver omesso di
verificare i singoli versamenti all’impiegato legittimato
a riceverli, all’interno dei locali della banca e durante
gli orari di apertura di essa – è conseguentemente
assorbito.
4. – In

conclusione, il ricorso va accolto in

riferimento ai primi due motivi, cui segue la cassazione
con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo esame
del merito, da effettuarsi alla stregua del seguente
principio di diritto, cui il giudice del rinvio dovrà
attenersi: «Nel contratto di deposito a risparmio, a
norma dell’art. 1835, secondo comma, c.c., le annotazioni
sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che
appaia addetto al servizio, fanno piena prova nei
rapporti tra banca e depositante, presupponendo peraltro
tale speciale efficacia probatoria che il documento
presenti i requisiti formali minimi corrispondenti alla
individuazione dello stesso in conformità al modello
tipico,

situazione che non si verifica allorché

l’efficacia in questione sia stata sottratta in radice al
documento, in quanto, in seguito a giudizio penale, siano

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documento, la cui presenza in nessun modo poteva

state dichiarate false le annotazioni su di esso
apposte».
La Corte di appello di Salerno, in diversa
composizione, rivaluterà il materiale istruttorio e
giungerà ad una nuova decisione, tenendo conto delle
ragioni che hanno condotto alla cassazione della sentenza
impugnata, in accoglimento dei motivi proposti; al

spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di
ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di
Salerno,

in diversa composizione, cui demanda la

liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
dicembre 2013.

3

giudice di rinvio spetta anche la liquidazione delle

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