Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2122 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33187/2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana, 32

presso lo studio dell’avvocato Antonio Gregorace che lo rappresenta

e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 19/12/2017 B.M., alias B.M., cittadino del Senegal ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS), di essere religione musulmana e di etnia mandinka; che la madre era morta quando era ancora piccolo; che il padre si era risposato ma era deceduto; di aver lavorato come pastore con il padre sin che era in vita; di aver avuto problemi con lo zio e sua moglie perchè lo zio, alla morte del padre, aveva venduto una parte del bestiame contro la sua volontà, mentre lui preferiva mantenerlo e continuare l’attività; che perciò lo zio aveva cominciato a picchiarlo e aveva picchiato pure il capo villaggio che aveva cercato una mediazione; che per quel motivo lo zio era stato arrestato dalla polizia; che la zia perciò aveva cercato di avvelenarlo, somministrandogli cibo avvelenato; che la zia aveva confessato dinanzi al medico chiamato per soccorrerlo ed era stata perciò arrestata e imprigionata; che su richiesta del capo villaggio aveva perdonato gli zii che erano stati rilasciati; che lo zio il giorno dopo aveva minacciato di ucciderlo per vendetta; che quindi aveva venduto le mucche con l’aiuto del capo villaggio e con il ricavato aveva affrontato il viaggio per l’Italia nell’aprile del 2012; di temere lo zio e le sue minacce.

Il Tribunale, previa fissazione di udienza di comparizione, ma senza rinnovare l’audizione del ricorrente, ha rigettato le domande con decreto dell’8/10/2018, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto dell’8/10/2018 ha proposto ricorso B.M., con atto notificato il 7/11/2018, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, in relazione alla richiesta di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

1.1. Il ricorrente assume che in mancanza di videoregistrazione in sede amministrativa l’audizione del richiedente doveva essere necessariamente disposta, in difetto di poteri discrezionali in capo al Tribunale.

1.2. Dal provvedimento impugnato risulta che il Tribunale ha disposto la fissazione di udienza di comparizione delle parti e che in quella sede è comparso personalmente il ricorrente precisando le sue esatte generalità (cognome B. e non B.) e rendendo ulteriori dichiarazioni circa la sua attuale situazione lavorativa.

A pagina 4, invece, il Tribunale ha chiarito per quali ragioni non aveva ritenuto di rinnovare l’audizione personale del ricorrente circa la vicenda narrata.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale in tema di protezione internazionale, e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Sez. 1, n. 32029 del 11/12/2018, Rv. 651982 – 01; Sez. 6 – 1, n. 17076 del 26/06/2019, Rv. 654445-01; Sez. 6 – 1, n. 14148 del 23/05/2019, Rv. 654198-01; Sez. 1, n. 10786 del 17/04/2019,Rv. 653473 – 01).

Non rileva in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa (Sez. 1, n. 5973 del 28/02/2019,Rv. 652815 – 01).

Viceversa, nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente anche quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Sez. 1, n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410-01; Sez. 6 – 1, n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463-01; Sez. 6 – 1, n. 32073 del 12/12/2018, Rv. 652088 – 01).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame delle sue dichiarazioni dinanzi alla Commissione Territoriale e delle sue allegazioni per la valutazione delle condizioni del suo Paese di origine.

Le fonti utilizzate dal Tribunale erano in contrasto con quanto desumibile dal sito del Ministero degli Esteri “Viaggiare sicuri” e con numerosi provvedimenti giudiziari.

Il lamentato omesso esame non sussiste; le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state riportate a pagina 3 del decreto; il Tribunale non ha dubitato della credibilità intrinseca del narrato, ma ha escluso che la vicenda riferita potesse essere configurata in termini di atti persecutori rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (pag. 8-9).

Il Tribunale ha attinto le proprie informazioni sul Senegal dal rapporto annuale della Bertelsman Foundation e dal report Freedom House tratto da Refworld, citati a pag. 11-12,mentre il ricorrente si limita a esprimere il proprio dissenso nel merito rispetto all’accertamento di fatto operato dal Tribunale, per di più riferendosi ai rischi specifici corsi da cittadini e turisti occidentali, comunque invocati genericamente e senza dar atto della produzione in giudizio dei documenti inerenti i tali fonti alternative.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la mancata concessione della protezione sussidiaria a cui aveva diritto per le attuali condizioni socio politiche del Paese di origine.

Il motivo è totalmente generico e riversato nel merito.

Le minacce ricevute dallo zio non rileverebbero ai fini della previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e attengono comunque a una vicenda privata in cui, tra l’altro, secondo il racconto del ricorrente le autorità statuali e locali sono comunque intervenute in sua difesa.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e delle Direttiva 2004/83/CE poichè non era stato tenuto conto dell’alto grado di inserimento sociale del ricorrente che aveva prodotto attestati di frequenza scolastica e contratti di lavoro.

4.1. Giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che avalla l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

Inoltre la stessa sentenza 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito aderisce al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

4.2. La predetta valutazione comparativa è stata eseguita dal Tribunale, escludendo, da un lato, particolari difficoltà di reinserimento sociale in Senegal, e dall’altro la sussistenza di un elevato grado di inserimento e di integrazione sul territorio nazionale, non ravvisabili in un mero percorso di apprendimento della lingua e di attività lavorativa precaria.

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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