Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2122 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2122 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 11720-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandaLario

Cartolarizzazi_nne dei
2017
3840

-,letà di

della S.C.C.I.
Crediti

1,N.P.S. C.F.

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO,
LELIO MARITATO;
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 29/01/2018

- ricorrenti contro

EFFE & CO S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
MANTEGAZZA 24, presso il Signor MARCO GARDIN,

giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA SUD;
– intimata –

avverso la sentenza n. 196/2013 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 22/01/2013 r.g.n. 4095/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO FASANO,

R.G.11720/2013

FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.196/2013 la Corte d’Appello di Lecce confermava la
sentenza con la quale era stata accolta per avvenuta prescrizione
l’opposizione proposta dalla Effe & Co srl avverso la cartella esattoriale
contenente la pretesa dell’Inps di pagamento di somme dovute a titolo di
oneri ex articolo 5, comma 4 legge n. 223/1991.
A fondamento del decisum la Corte rilevava che, ai sensi degli artt. 5, 4
comma e 3, comma 9 legge 335/95, la somma dovuta dal datore di lavoro
in caso di messa in mobilità di lavoratori andasse qualificata come
contributo previdenziale assistenziale soggetto al termine di prescrizione
quinquennale, deponendo in tal senso il tenore letterale della rubrica delle
norme indicate ed il contenuto del comma 4 che riconduce il pagamento
alla gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni
previdenziali; nesso stesso deponeva inoltre la circolare Inps-Inail n.
141/96 e la sentenza n. n. 14305/2017 di questa Corte di Cassazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un
motivo. Ha resistito l’intimata Effe & Co srl con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Inps lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 5, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
dell’articolo 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (in relazione
all’articolo 360 numero 3 c.p.c.), avendo la Corte territoriale sbagliato a
qualificare gli oneri a carico delle imprese che collocano i propri lavoratori
in mobilità come contribuzione previdenziale con applicazione del termine
di prescrizione quinquennale previsto dalla legge per la contribuzione. Per
l’Inps la parola generica “onere” avrebbe un contenuto più ampio di quello
assegnato alla parola contribuzione. Inoltre a favore della prospettata
diversità causale dei pagamenti in questione militavano, secondo l’INPS,
anche le diverse modalità di calcolo, in quanto quando si parla di
contribuzione il legislatore ancora il parametro di riferimento ad aliquote

,

R.G.11720/2013

contribuzione il legislatore ancora il parametro di riferimento ad aliquote
percentuali, mentre nel caso di specie il parametro di riferimento è la
prestazione erogata al lavoratore; inoltre, l’articolo 16 istituisce a carico
dell’imprese l’obbligo del versamento di un contributo nella misura dello
0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo facendo
convivere tale contributo con la somma di cui all’articolo 5 comma 4; ed
ancora, mentre la contribuzione previdenziale è riversata in una serie di
gestioni previdenziali per lo più disciplinate dalla legge numero 88/1989,
le somme in questione affluivano nella gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali; infine, l’onere
conseguente alla messa in mobilità dei lavoratori rifluisce nella gestione
dell’articolo 37 della legge 223/91, la contribuzione dovuta per la cassa
integrazione guadagni rifluisce in altra e diversa gestione (prevista
nell’articolo 24 I. cit).
2. Il ricorso è infondato. Sul piano letterale è agevole rilevare anzitutto
che le somme in oggetto previste dall’articolo 5 I. n. 223/1991 siano
qualificate come “contributi” all’articolo 3, comma 3 della stessa legge
223.
Nella rubrica dell’art.5 I. 223/91 si parla di oneri (in generale) a carico del
datore, per ricomprendervi il rispetto di ulteriori requisiti (di natura
formale, procedurale e sostanziale) e non per distinguere le somme in
questione dai contributi.
3. Inoltre, l’art. 4 comma 6 del D.M. n.142/1993 assoggetta il mancato
pagamento degli importi in questione alle sanzioni civili di cui all’articolo 4
del decreto-legge numero 536/87 convertito in legge numero 48/88,
riguardanti il mancato versamento dei contributi alle gestioni previdenziali
ed assistenziali .
4.

Di “contributi” parlano pure la circolare Inps-Inail numero 141 del

1996; ed il messaggio INPS 10358/2016.
5.- Sul piano causale occorre rilevare che si tratta di somme che devono
essere versate allo scopo di finanziare il pagamento di una prestazione
previdenziale come “l’indennità di mobilità”; che fa fronte al bisogno
derivante dalla perdita del lavoro a seguito di licenziamento collettivo, ai

R.G.11720/2013

sensi dell’art.38, 2° comma Cost. e che è sostitutiva di ogni diverso
trattamento stabilito contro la disoccupazione involontaria. Esse
affluiscono, secondo la legge, nella “gestione degli interventi assistenziali
e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88”.
6. Inoltre, come si verifica per i contributi in generale, in base al principio
dell’automaticità delle prestazioni, per i lavoratori in mobilità non ha
rilievo se l’imprenditore non provveda a pagare le somme a suo carico.
7. Va pure considerato che la

legge 223 modula il contributo per

l’indennità di mobilità con due diverse modalità (al momento
dell’apertura della procedura ed a prescindere da essa): a) la somma di
cui all’articolo 16 è posta a carico di tutte le imprese i cui dipendenti
possano beneficiare dell’indennità di mobilità ed i contributi vanno
calcolati sulla retribuzione assoggettabile al contributo integrativo per la
assicurazione di disoccupazione; b) inoltre l’indennità di mobilità è
finanziata dagli imprenditori che mettono effettivamente in mobilità i
lavoratori allo scopo di porre una remora ai licenziamenti e l’entità della
somma varia a seconda se prima della messa in mobilità si sia utilizzata o
meno la Cigs; avendo la legge voluto incentivare l’uso della Cigs prima
della messa in mobilità.
Il fatto che la somma in questione conviva con quella prevista dall’art. 16
a carico di tutti i datori di lavoro rientranti nell’orbita della disciplina della
mobilità – della cui natura contributiva nessuno dubita – non ha rilievo ai
fini della qualificazione di cui si discute; poiché anzi entrambe le somme
servono al finanziamento dell’indennità di mobilità ed affluiscono alla
stessa gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni
previdenziali di cui all’articolo 37 della legge 88/1989.
8.- Va pure considerato che una parte della stessa somma, il cosiddetto
contributo di ingresso (calcolato su una mensilità di massimale CIGS, per
il numero di lavoratori che si intende licenziare) deve essere pagata in
anticipo, prima dell’inizio della procedura di mobilità. Possono perciò
verificarsi situazioni di saldo a credito per gli imprenditori che abbiano
rinunziato a collocare in mobilità i lavoratori o ne abbiano collocati in

R.G.11720/2013

numero inferiore a quello per cui è stato pagato il contributo di ingresso
(posto che la mensilità su cui computare il contributo per ogni lavoratore
effettivamente licenziato può essere inferiore, in quanto corrisponde al
trattamento mensile iniziale di mobilità).
In tal caso, come previsto dall’articolo 4 comma 10 legge 223, l’impresa
in saldo attivo precede al recupero delle somme pagate in eccedenza

conguaglio o di rimborso va fatta determinando le somme versate in
eccedenza e trasmettendo quindi all’ufficio riscossione contributi della
sede Inps competente copia della comunicazione all’UPLMO sui risultati
della conciliazione sindacale e dell’elenco dei licenziati inviati all’URLMO.
Anche la disciplina del conguaglio conduce a considerare unitariamente la
natura delle somme pagate dal datore ed ad affermare l’assoggettamento
ad una medesima disciplina della prescrizione.
9. Questa Corte di Cassazione ha sempre qualificato come contributi le
somme in questione, parificandone la disciplina a quella dei contributi:
– ai fini del pagamento di essi da parte di società a capitale misto come i
contributi dovuti per la cassa integrazione (Cass. 8591/17);
– ai fini di rilevarne la diversità dei rapporti contributivi e la irrilevanza del
giudicato in relazione ai diversi periodi di debenza (Cass. sentenza n.
7981/2016);
– per inferire ai sensi dell’art. 7, commi 11 e 12, della legge 23 luglio
1991, n. 223, che la contribuzione per l’indennità di mobilità non è dovuta
dai datori di lavoro che non sono tenuti ai contributi per la disoccupazione
involontaria (Sez. L, Sentenza n. 8212 del 08/04/2014, posto che
l’indennità di mobilità

“è regolata dalla normativa che disciplina

l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile. Ne discende che la contribuzione per la mobilità non è
dovuta allorquando non sia dovuta quella per la disoccupazione
involontaria’);
– per determinare le imprese tenute a versare il contributo a loro carico
solo con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità che

mediante conguaglio con i contributi dovuti all’Inps; l’operazione di

R.G.11720/2013

abbiano diritto all’indennità, ma non con riferimento alle posizioni dei
dipendenti posti in mobilità non aventi diritto ad usufruire dell’indennità
stessa (Sez. L, Sentenza n. 14305 del 20/06/2007 , la quale nota che:
“Questo contributo di mobilità è riferito perciò singolarmente a ciascuno
dei lavoratori posti in mobilità (e non all’insieme di essi considerati nel
loro complesso), ed è rapportato come importo al trattamento mensile di

10.- Le argomentazioni fatte valere dall’INPS non possono essere accolte.
Basti osservare che le somme in questione rientrano de plano nella stessa
definizione di contribuzione dedotta dall’INPS in ricorso, trattandosi
appunto di “somme di danaro versate da parte del datore di lavoro e/o del
lavoratore agli enti previdenziali per la tutela previdenziale rientrante
sotto il secondo comma dell’articolo 38 costituzione”.
11.- Né il fatto che le somme in questione – accanto allo scopo primario di
finanziare il pagamento della indennità di mobilita – tendano anche a
porre un freno ai licenziamenti e siano diminuite ove si raggiunga un
accordo sindacale, costituiscono argomenti idonei ad incidere sulla loro
natura sostanziale primaria, facendone assumere una qualificazione
diversa rispetto alla varietà delle somme qualificate dalla legge come
contributi. E lo stesso vale per la mancanza di periodicità nel pagamento o
per la base imponibile commisurata al trattamento o per il fatto che nel
periodo di mobilità maturi la contribuzione figurativa.
12.- D’altra parte, occorre considerare che proprio per la varietà dei tipi di
contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà,
ritenute, ecc.) e per la diversità funzionale di cui sono contraddistinti,
potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante figure di
contributi regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l’una specie
risulti dissimile rispetto all’altra; anche in considerazione dei differenti
istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente
nel tempo (le quali pure giustificano concezioni differenti sulla natura in
generale dei contributi in generale). Tutte differenze che tuttavia non
possono incidere sulla appartenenza alla comune ed ampia categoria dei
contributi previdenziali.

mobilità spettante singolarmente a quel singolo lavoratore).

R.G.11720/2013

13. Decisivo appare piuttosto rilevare ai fini di causa che, mentre non
esiste una soluzione unica quanto alla definizione della natura e della
funzione dei contributi complessivamente considerati, tutti i contributi,
pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima
disciplina della prescrizione (dettata dall’art. 3 I. 335/95), alla quale non
c’è dunque alcuna ragione logico-giuridica per non sottoporre anche le

14.

Sulla scorta delle premesse la sentenza si sottrae alle censure

formulate col ricorso il quale va rigettato. La mancanza di specifici
precedenti e l’incertezza che connota il quadro normativo consentono di
compensare le spese del giudizio di legittimità.
15.

Sussistono invece i presupposti per il raddoppio del contributo

unificato da parte del ricorrente ai sensi degli artt. 10 e 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,comnna 1-quater D.P.R.
n.115 del 2002 si da atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.10.2017.

somme pagate dal datore per la collocazione in mobilità dei lavoratori.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA