Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2122 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. III, 28/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GIOVANE ITALIA 7, presso PONTISSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILOSA LUCIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), elettivamente 2010 domiciliato

in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato BUONAVOGLIA

GIOVANNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIOSI

AUGUSTO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6614/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI del

24/04/09, depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1.- Il giorno 25 ottobre 2010 e’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Sulla base di un provvedimento esecutivo del Presidente del Tribunale di Napoli che pone a carico del marito separato, S. E., l’obbligo di versare un assegno di mantenimento della figlia di Euro 500,00 al mese e di rimborsare il 50% delle spese sanitarie e scolastiche giustificate e documentate, sostenute per la stessa figlia, P.A. ha notificato allo S. atto di precetto per l’importo complessivo di Euro 5.652,89, somma comprensiva di una mensilita’ dell’assegno non corrisposta e di varie somme erogate per le spese sanitarie e scolastiche.

Lo S. ha proposto opposizione all’esecuzione, eccependo di nulla dovere e comunque rilevando la nullita’ dell’atto di precetto, poiche’ il credito fatto valere non era certo, ne’ liquido, ne’ esigibile, trattandosi di voci di spesa non quantificate nel titolo esecutivo.

Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione limitatamente ad alcune voci, che ha ritenuto non dovute (l’assegno mensile, risultato gia’ pagato, ed Euro 215,00, relativi ad attivita’ sportive, non incluse fra quelle rimborsabili) ed ha respinto l’opposizione quanto al resto.

Lo S. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la P. con controricorso.

2.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione della resistente di inammissibilita’ del ricorso per mancanza della procura speciale alle liti.

La procura e’ stata apposta a margine del ricorso ed e’ da ritenere conferita specificamente per il procedimento di legittimita’ promosso con l’atto medesimo, con il quale forma materialmente corpo (Cass. civ. Sez. 1^, 16 marzo 2 0 07 n. 6301; Cass. civ. Sez. Lav. 9 maggio 2007 n. 10539).

3.- I due motivi di ricorso – che denunciano violazioni degli artt. 276 e 474 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto certi, liquidi ed esigibili i crediti azionati dalla P., pur se non specificati nel titolo esecutivo – sono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis circa la formulazione dei quesiti, e dell’art. 366 c.p.c., n. 6 circa la necessita’ di specificare se siano stati prodotti, e dove siano reperibili, i documenti su cui il ricorso si fonda.

I quesiti sono inidonei ad esplicitare le questioni di diritto che si vorrebbero sottoporre all’esame di questa Corte, sia perche’ generici ed astratti, in quanto non contengono alcun riferimento ne’ agli elementi costitutivi delle fattispecie oggetto di esame, ne’ al principio di diritto affermato dalla Corte di appello, ne’ a quello diverso di cui si chiede l’applicazione (cfr. sul tema, fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3^, 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463); sia (e conseguentemente) perche’ non congruenti con i motivi della decisione impugnata, in quanto – anziche’ censurare le ragioni della decisione – danno per dimostrati presupposti giuridici e di fatto che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare: cioe’ che la sentenza impugnata ha omesso l’esame di una questione pregiudiziale (il quesito non specifica quale); che il titolo posto a base dell’esecuzione sarebbe privo dei requisiti richiesti per produrre efficacia esecutiva (affermazione apodittica); che il giudizio del Tribunale ha per oggetto questioni relative al merito della vertenza:

altra affermazione apodittica, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui un provvedimento esecutivo ben puo’ avere oggetto determinabile -ove attribuisca il titolo al rimborso di spese da erogare in futuro – e spetta al giudice dell’esecuzione specificarne in concreto l’oggetto, senza che per cio’ venga meno l’esecutivita’ (come peraltro ritiene, a date condizioni, la giurisprudenza: cfr. Cass. civ. Sez. 3, 8 maggio 2003; Cass. civ. Sez. 3, 15 marzo 2006 ed altre). Su questo punto avrebbero dovuto essere articolati quesiti e censure.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

L’inammissibilita’ dei quesiti preclude l’esame delle questioni prospettate, ivi inclusa l’eccezione di incostituzionalita’ di cui al secondo motivo.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 900,00 per onorari;

oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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