Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2122 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21330-2013 proposto da:

S.M. (OMISSIS), SO.MA. C.F. (OMISSIS),

P.A. (OMISSIS), IN QUALITA’ DI UNICI SOCI DELLA SOCIETA’ IN NOME

COLLETTIVO “A.P. S.N.C. DI PREVIATI ANDREA & C.”, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio

dell’avvocato OTTONE SALVATI, rappresentati e difesi dell’avvocato

STEFANO FRATUCELLO;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE ATLANTIC SRL P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE

RAPP.TE E AMM.RE UNICO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO SUSTER,

rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO GALLESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1631/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA PASQUALE;

udito l’Avvocato Martucci Angelo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Fratucello Stefano difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’estinzione per rinuncia e deposita la accettazione per rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che, con sentenza in data 21 giugno 2010, il Tribunale di Padova rigettava la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare proposta da Immobiliare Atlantic srl nei confronti di A.P. snc di P.A., mentre accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, dichiarando, in favore di quest’ultima, il diritto di trattenere la caparra ricevuta;

che, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 luglio 2012, la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello principale e l’appello incidentale, dichiarando risolto il contratto per colpa della convenuta A.P.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello i soci della snc A.P. ormai “estinta e cancellata” hanno proposto ricorso, con atto notificato il 19 settembre 2013, sulla base di due motivi;

che l’intimata ha resistito con controricorso.

Considerato che in data 10 novembre 2016 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti; che il giorno dopo è stato depositato atto di accettazione della rinuncia, da parte dell’avv. Gallese, difensore della resistente; che, essendo sopravvenuta la rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, va dichiarata l’estinzione dal processo; che, poichè la parte controricorrente ha aderito alla rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Ritenuto che in caso di pronuncia di estinzione del giudizio è da escludere l’accertamento relativo al raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/15; 23175/15; 22716/16).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, coma 1 – quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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