Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21219 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 20/10/2016), n.21219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26886/2013 proposto da:

T.M.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZA

IANNELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO NICOLA

TARANTINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MERCEDE

11, presso lo studio dell’avvocato MARIO SAVINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO GIGANTE giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 350/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato PAOLO NICOLA TARANTINI;

udito l’Avvocato MARIO SAVINI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI

R.R., nell’esporre che, nel (OMISSIS), aveva subito un danno consistito nell’incenerimento di alcune piante di sua proprietà in conseguenza di un incendio sviluppatosi sul fondo finitimo di pertinenza di T.M.T., convenne quest’ultima dinanzi al Tribunale di Taranto, chiedendone la condanna al conseguente risarcimento, quantificato in 25 mila Euro.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, riducendo a 2.515 Euro, sulla scorta dell’espletata CTU, l’importo dovuto all’attore.

La corte di appello di Lecce, investita dell’impugnazione proposta dalla convenuta (contumace in prime cure), la dichiarò inammissibile.

Per la cassazione della sentenza della Corte pugliese T.M.T. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo di censura.

Resiste con controricorso R.R..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161 e 354 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo merita accoglimento.

La ricorrente ha denunciato, in sede di appello, di non aver mai ricevuto l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, eccependo la nullità della sentenza e del procedimento per inesistenza della relativa notificazione.

L’insanabile nullità della pronuncia di primo grado (rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio: ex alils, Cass. 14360/2013) avrebbe pertanto imposto al giudice di appello la declaratoria di tale nullità – conseguente, va sottolineato, all’inesistenza della notifica dell’atto di citazione -, senza potere, peraltro, rimettere la causa al primo giudice ex artt. 353, 351 c.p.c., stante la tassatività delle relative ipotesi, con la conseguenza che, rilevata e dichiarata tale ipotesi di nullità, doveva altresì ritenersi preclusa ogni decisione nel merito (Cass. 11688/2001), atteso l’effetto non sanante dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado: ma nondimeno preclusa risultava qualsivoglia declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per essersi questa limitata a proporre questioni di mero rito e non anche di merito, non risultando applicabile, nella specie, il principio di diritto, pur richiamato dalla Corte leccese, secondo il quale è onere dell’appellante proporre, insieme con la censura strettamente processuale, anche quelle relative al merito della causa, pena la non rispondenza dell’atto al modello legale di impugnazione (Cass. ss. uu. 12541/1996; Cass. 2053/2010), tale principio essendo applicabile alle ipotesi di nullità, ma non anche di inesistenza della notificazione.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio per i motivi esposti, previa rilevazione e dichiarazione, da parte di questa stessa Corte, della nullità della sentenza di primo grado, non rispondendo a ragioni di economia processuale una pronuncia di rinvio al giudice di appello cui competerebbe esclusivamente l’emissione di una analoga decisione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, previa declaratoria di nullità, per inesistenza della notificazione dell’atto di citazione, della sentenza di primo grado.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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