Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21219 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21626/2010 proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

ASSISI Aldo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIZZONI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 358/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 5.4.2010, depositata il 26/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: il Comune di Pizzoni ha chiesto la condanna di F.A. a riaprire al pubblico transito un strada comunale, accertandone e determinandone tracciato, opere e somme occorrenti.

Con sentenza depositata in data il 26 aprile 2010 la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva condannato il F. a ripristinare (adde: la strada) nei tratti da lui abusivamente occupati.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se la sentenza impugnata sia affetta da omessa pronuncia e da vizi di motivazione.

2 Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa pronuncia su un motivo di appello, nonchè nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 100 c.p.c. e per non avere la sentenza di appello rilevato e dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La censura è inammissibile a causa dell’erronea individuazione della norma di riferimento. Infatti è orientamento giurisprudenziale più che consolidato (confronta, ex multis, Cass. n. 26598 del 2009; Cass. n. 25895 del 2009; Cass. n. 12952 del 2007) che l’omessa pronuncia avverso una specifico motivo di appello integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non ai sensi dei nn. 3 e 5 dello stesso articolo.

E’, inoltre, altrettanto certo (Cass. n. 10605 del 2010; Cass. n. n. 11477 del 2010) che, ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per erronea individuazione del “chiesto” ex art. 112 c.p.c., è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione, indichi le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito. Nella specie tale adempimento si rivelava tanto più necessario dal momento che il motivo di appello che si assume essere stato pretermesso non risulta dal testo della sentenza impugnata, dal quale si evince, invece, che il F. aveva riproposto la propria domanda riconvenzionale, circostanza incompatibile con l’asserita cessazione della materia del contendere, il secondo motivo adduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili d’ufficio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La censura, pur formalmente proposta anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione (peraltro non specificate) di norme di diritto, in realtà attacca apprezzamenti e valutazioni di merito.

Le argomentazioni a sostegno contengono riferimenti alla C.T.U., nei cui confronti non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

D’altra parte, al di là della difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, cioè alla postulazione di un’inammissibile rivisitazione del contenuto decisorio, il ricorrente non dimostra che la sentenza impugnata presenti i lamentati vizi motivazionali. E’ sufficiente aggiungere che non è contraddittorio affermare che il F. nello stesso tempo contribuiva a rendere la strada impraticabile e diffidava il Comune a ripristinarla: contraddittorio, semmai, è il suo comportamento.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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