Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21218 del 19/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 19/10/2016), n.21218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12049-2015 proposto da:
D.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
DA.AN.MA.;
C.L.:
– intimate-
avverso la sentenza n. 1887/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA PASQUALE.
Fatto
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
D.S.G. il 30 gennaio 2015 ha notificato ai sig.ri Da.An.Ma. e C.L. ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 1887 del 25 novembre 2014, resa nel giudizio di appello proposto dalle intimate in controversia possessoria.
2. Il ricorso non risulta essere stato depositato, come da certificazione della Cancelleria di questa Corte.
Da.An.Ma. e C.L. hanno però resistito, depositando controricorso con atto notificato a parte ricorrente il 13 marzo 2015.
La causa è stata trattenuta alla Sesta sezione civile e avviata a trattazione in pubblica udienza.
3. Trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr, Cass., nn. 6824/1988; 21969/2008 e, così in motivazione, Cass. 29297/11).
4. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Discende da quanto esposto anche la condanna di parte ricorrente, la quale ha attivato il procedimento con la notifica e non ha comunicato tempestivamente alla controparte la propria intenzione di non dar corso al giudizio, alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, oltre al rimborso di quanto anticipato per contributo unificato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 1.200 per compenso, 100 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese anticipate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Cosi deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sesta Sezione Civile-2, il 15 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016