Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21218 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21565/2010 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T.

CAMPANELLA 11, presso lo studio dell’avvocato TITONE PATRIZIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PUNZO Rita, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FERSERVIZI SPA (per brevità Ferservizi) (già Metropolis – Società

per le valorizzazioni e diversificazioni patrimoniali SpA) per

variazione di denominazione sociale ed inoltre RETE FERROVIARIA

ITALIANA – SOCIETA’ PER AZIONI (per brevità RFI ) già Ferrovie

dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per Azioni (in seguito,

FS) – società con socio unico soggetta alla direzione e

coordinamento di Ferrovie dello Stato, entrambe in persona dei

rispettivi institori, ed elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 17, presso lo studio dell’avv. ROMA Michele, che le

rappresenta e difende, giuste procure a margine dei rispettivi

controricorsi e ricorsi incidentali;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2015/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

26.5.2010, depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Rita Punzo che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per le controricorrenti e ricorrenti incidentali l’Avvocato

Antonio Donatone (per delega avv. Michele Roma) che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

M.M. ha chiesto che venisse dichiarata la nullità del contratto di locazione di un’area adibita ad autolavaggio stipulato con la Federservizi S.p.A. in nome e per contro della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sul presupposto che la destinazione urbanistica del terreno impediva la realizzazione di alcuna attività.

Con sentenza depositata in data 21 giugno 2010 la Corte d’Appello di Napoli, confermata la nullità del contratto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotto ad Euro 361,52 la somma dovuta al M. e condannato il medesimo a pagare Euro 967,72 in favore di ferro servizi S.p.A. Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se il M. abbia conseguito un arricchimento senza causa.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3.- Ricorso principale del M..

L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 132, 279 e 311 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si assume che la Corte territoriale ha errato nell’affermare che il M. avrebbe ricevuto un arricchimento senza causa con la restituzione dei canoni di locazione del contratto dichiarato nullo, laddove invece sono le società convenute ad avere percepito un arricchimento senza causa avendo concesso in locazione un bene con specifica destinazione d’uso in una zona vincolata ab origine, rendendo commerciabile un bene che tale non era.

Il motivo in esame risulta inammissibile poichè non vi è sintonia tra la rubrica della censura e le argomentazioni poste a sostegno.

Per contro, non sono state denunciate nè la violazione, nè la falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., nè viene specificato in quale vizio di motivazione (omissione, insufficienza, contraddittorietà) la sentenza impugnata sarebbe incorsa.

D’altra parte la doglianza implica apprezzamenti di merito, dal momento che la Corte d’Appello ha accertato che il ricorrente ha detenuto per un certo periodo l’area oggetto del contratto, di cui, quindi, le società non hanno avuto la detenzione.

4. – Ricorsi incidentali di Federservizi S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

L’unico motivo, identico nei due ricorsi incidentali, lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si assume che il vizio motivazionale concerne le conseguenze dell’impossibilità di adibire l’area a stazione di servizio. Si aggiunge che in appello le società si erano dolute dell’erronea applicazione dell’oggetto del contratto di locazione.

E’ più che certo (confronta, ex multis, Cass. n. 23296 del 2010) che costituisce vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, l’omessa indicazione da parte del giudice degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento.

Premesso che, per costante insegnamento giurisprudenziale (confronta, per tutte, Cass. 4849 del 2006; Cass. n. 15381 del 2004), in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione ai contenuto de negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, è agevole rilevare che le argomentazioni addotte a sostegno della censura non dimostrano il vizio di omessa motivazione nei termini in cui esso è configurabile, ma si limitano a dissentire dal contenuto di merito della decisione.

5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le parti hanno presentato memorie e chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dalle parti con le rispettive memorie non sono condivisibili, non superano i rilievi della relazione e, quindi, non inducono la Corte a statuizione diversa;

che i ricorsi debbono, perciò, essere dichiarato inammissibili;

spese compensate;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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