Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21218 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 15/03/2019, dep. 09/08/2019), n.21218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6801/2017 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei

Mirti, 40, presso lo studio dell’avvocato Emanuele Foschi, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Susa, 1,

presso lo studio dell’avvocato Adriano Gallo, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5384/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2019 da Dott. Giuseppe De Marzo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

De Renzis Luisa, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Emanuele Foschi per la ricorrente, che si riporta

agli atti;

udito l’Avvocato Adriano Gallo per il controricorrente, che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva con sentenza depositata il 13 settembre 2016 la Corte d’appello di Roma: a) in accoglimento dell’appello incidentale proposto da M.C., ha rigettato la domanda di D.N., intesa al riconoscimento dell’assegno divorzile; b) ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda della medesima D. di condanna della controparte alla corresponsione di una quota del trattamento di fine rapporto percepito dal M. nel 2010.

2. La Corte territoriale ha osservato: a) che l’appello principale della D. era infondato, dal momento che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene sussistente il diritto previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 12-bis solo se l’indennità di fine rapporto venga a maturare successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio; b) che era necessario considerare la riscossione, da parte della D., delle somme derivanti dalla vendita di immobili, come pure la proprietà esclusiva della casa di abitazione, ancorchè gravata da un mutuo di 600,00 Euro mensili; c) che proprio tale esborso rivelava, alla luce del ridotto importo dell’assegno di separazione, l’esistenza di entrate ulteriori, anche in ragione della non incompatibilità della patologia con lo svolgimento di attività lavorativa; d) che la D., pur deducendo di avere tentato inutilmente di reperire attività lavorative e di avere subito licenziamenti, non aveva fornito alcuna prova di essersi effettivamente attivata nella ricerca di un posto di lavoro; e) che contenute risultavano le spese mediche documentate; f) che doveva ritenersi apprezzabile, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, il mancato aggiornamento delle condizioni reddituali, dal momento che la D. non aveva attestato, neppure con una dichiarazione sostitutiva di notorietà, le sue attuali condizioni patrimoniali e reddituali; g) che il M. aveva, al contrario, aggiornato la documentazione fiscale; h) che quest’ultimo, con le limitate risorse delle quali disponeva doveva far fronte al mantenimento dei due figli economicamente dipendenti nati dal matrimonio con la D., in assenza di oneri a carico della madre.

3. Avverso tale sentenza la D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il M., che ha depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 rilevando: a) che il giudizio di adeguatezza dei redditi previsto dalla norma citata deve essere rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ossia quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi; b) che la Corte d’appello non aveva fondato la sua decisione sulla ricognizione dei redditi dei coniugi, che avrebbe rivelato la notevole sperequazione delle condizioni delle parti; c) che il M. aveva acquistato un immobile e la licenza per la gestione di un bar, dando in locazione l’immobile in precedenza adibito ad abitazione coniugale; d) che la Corte territoriale nulla aveva indicato in ordine alle concrete capacità lavorative della D.; e) che quest’ultima è seguita dagli assistenti sociali e dal dipartimento di salute mentale della ASL RM (OMISSIS); f) che erroneamente la Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento sull’omessa produzione di documentazione fiscale.

La doglianza è, nel suo complesso, infondata.

Premesso che la ricorrente insiste nel far riferimento al tenore di vita del quale le parti godevano in costanza di matrimonio, senza neppure considerare la cessazione della attività lavorativa svolta all’epoca dalla controparte, si osserva che le restanti critiche, pur prospettate come violazioni di legge, investono, in realtà, l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, ma sono assolutamente estranee all’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

2. Con il secondo motivo si lamenta si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12-bis.

Il rigetto del primo motivo, facendo venir meno la stessa sussistenza del diritto all’assegno divorzile, comporta l’assorbimento del secondo motivo.

3. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA