Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21217 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 19/10/2016), n.21217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8353-2013 proposto da:

P.S.M., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SUDO GIULIOLI 47/11/18 C/O MAZZITELLI

GIUSEPPE, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARRA, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 526/04/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del

1/10/2012, depositata il 10/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.S.M., medico convenzionato, del silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso dell’IRAP versata dal (OMISSIS), la C.T.R. della CAMPANIA con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, riteneva non dovuto il chiesto rimborso, evidenziando la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

2. Avverso la sentenza ricorre il contribuente, con unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3. L’unico motivo, con il quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di legge, è manifestamente fondato.

4. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9451/16, con riguardo al presupposto dell’I.R.A.P., hanno statuito il seguente principio di diritto: il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

5. La sentenza impugnata, desumendo la sussistenza dell’autonoma organizzazione dalla presenza di una dipendente con mansioni di segretaria e dall’impiego di “rilevanti mezzi strumentali” (senza valutare, a tale ultimo riguardo, se gli stessi superino o meno il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività di medico convenzionato), ha deciso in difformità dal su esposto principio.

6. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio al Giudice di merito affinchè, adeguandosi al superiore principio, provveda al riesame e regoli le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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